Moglie professionista: può ricevere l’assegno di mantenimento?

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“Avvocato, mi sto separando con una causa – se la mia ex moglie ha una laurea e ha già esercitato come libera professionista, può comunque ottenere un assegno di mantenimento dal giudice?“
Sì, può accadere. Se al momento della decisione il coniuge non ha redditi attuali e tra i coniugi c’è una marcata disparità economica, il giudice può riconoscere un assegno di mantenimento — pur chiedendo al beneficiario di attivarsi per tornare a lavorare.
Mantenimento alla moglie anche se è una libera professionista: quando il titolo professionale non basta a escluderlo
Con un recentissimo decreto di rigetto n. 129 del settembre 2026, è stato respinto il reclamo di una nostra controparte, confermando la decisione favorevole alla coniuge nostra cliente. L’avv. Maria Luisa Missiaggia difensore della coniuge nel procedimento ha ottenuto così la conferma di un principio molto concreto: essere abilitati all’esercizio di una libera professione, e averla esercitata anche in passato, non basta da solo a escludere il diritto al mantenimento.
Il quadro giuridico: cosa dice la giurisprudenza
La giurisprudenza italiana è consolidata: avere una laurea o un’abilitazione professionale non basta, da solo, a escludere il diritto all’assegno di mantenimento in sede di separazione.
La Corte di Cassazione ha chiarito più volte che l’attitudine al lavoro del coniuge conta solo quando si traduce nella effettiva possibilità di svolgere un’attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale, e non è legata a valutazioni astratte o addirittura ipotetiche (Cass. n. 6427/2016; Cass. n. 3502/2013; Cass. n. 12121/2004).
La Suprema Corte ha anche annullato decisioni di merito che avevano negato il mantenimento basandosi solo sulla giovane età della richiedente, sulla sua buona salute e sul possesso di un titolo universitario, senza che fosse stato però verificata la sua reale situazione reddituale al momento della decisione (Cass. n. 18547/2006).
Sulla stessa linea si è mossa la Corte d’Appello di Salerno (sentenza n. 13/2022), che ha riconosciuto l’assegno a una coniuge laureata e iscritta nelle graduatorie scolastiche, osservando che titolo e iscrizione non equivalevano, di fatto, a una possibilità lavorativa concreta — soprattutto in assenza di esperienze professionali significative.
Un ragionamento simile emerge da diversi Tribunali di merito, tra cui il Tribunale di Napoli (sentenza n. 7039/2022) e il Tribunale di Torre Annunziata (sentenze n. 1246/2020 e n. 1520/2023), secondo cui la valutazione se riconoscere o meno l’assegno di mantenimento si deve fondare sulla ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, tenendo conto del tenore di vita goduto durante il matrimonio. Sono proprio questi i principi su cui si è basata la recente pronuncia della Corte d’Appello, che ha confermato il mantenimento alla moglie valorizzando l’assenza di redditi attuali e la marcata disparità economica tra i coniugi.
Il caso specifico
Ciò che i giudici hanno ritenuto decisivo non è stata la capacità lavorativa astratta, ma la situazione economica reale al momento della decisione. Nel caso esaminato, la moglie aveva cessato l’attività professionale e non risultavano né redditi attuali né risparmi a suo favore.
A questo si aggiungevano una significativa disparità reddituale rispetto al marito e un tenore di vita familiare agiato.
La Corte ha valorizzato anche un altro elemento: l’importo riconosciuto come mantenimento corrispondeva, nella sostanza, a quanto il marito già versava alla moglie durante il matrimonio per le sue spese personali — confermando così la coerenza dell’assegno con l’assetto economico precedente e con la disparità tra le parti.
I giudici hanno osservato anche che la moglie dovrà attivarsi per trovare un’occupazione adeguata, ma hanno ritenuto che questo, da solo, non bastasse a negare il mantenimento nell’immediato.
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Il rovescio della medaglia: quando invece l’assegno può essere negato
I giudici non riconoscono un diritto automatico e incondizionato al mantenimento. In altri casi hanno infatti revocato o negato l’assegno quando è emerso che il coniuge beneficiario, pur avendo un titolo adeguato e la concreta possibilità di lavorare, non si era attivato per cercare un’occupazione.
In questi casi la Cassazione ha ribadito che spetta a chi chiede l’assegno dimostrare di trovarsi in una difficoltà economica che non dipende da una propria scelta di inattività.
Questo significa che il giudice non premia la passività: l’onere di attivarsi resta, e le corti lo verificano con attenzione — soprattutto quando passa del tempo dalla separazione.
Se in giudizio il beneficiario dimostra di essersi attivato per trovare un lavoro adatto alle proprie competenze, senza riuscirci, può comunque ottenere un assegno commisurato alle capacità economiche dell’altro coniuge (Cassazione Civile n. 21141/2020; Cassazione Civile n. 3354/2025).
Perché questa decisione è rilevante
Il provvedimento che ha confermato l’assegno di mantenimento in favore di una nostra assistita chiarisce un aspetto spesso frainteso: avere un titolo professionale o un’esperienza lavorativa passata non equivale, di per sé, a essere economicamente autosufficienti oggi. Ciò che conta è la situazione reddituale concreta al momento della decisione (come affrontato anche in un altro articolo di Studiodonne del 10.09.2025 “Calcolo dell’assegno di mantenimento, adesso contano i redditi effettivi?” https://studiodonne.it/2024/06/21/no-al-mantenimento-del-figlio-maggiorenne-che-non-lavora-e-rifiuta-proposte-di-lavoro/ ), letta insieme alla disparità economica tra i coniugi e al tenore di vita costruito durante il matrimonio — restando comunque fermo l’onere del beneficiario di attivarsi concretamente per tornare a lavorare.
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