Chiudere l’esperienza matrimoniale di comune accordo, questa è la separazione consensuale.
“Quando i due coniugi sono concordi sull’opportunità di separarsi, possono sottoporre al Tribunale le condizioni del loro accordo, affinché vengano omologate (art. 158 c.c.).”
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La separazione è l’atto con cui i coniugi sospendono gli effetti del matrimonio in attesa di una riconciliazione o di un provvedimento di divorzio.
E’ quindi il primo passaggio da affrontare per le coppie sposate che hanno deciso di non stare più insieme.
In Italia esistono infatti due istituti molto diversi tra loro anche se molte persone tendono a confonderli: la separazione ed il divorzio. Per l’appunto la separazione è quell’istituto che permette ai coniugi in crisi di:
Il divorzio invece è la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed è la fase successiva alla separazione con la quale il matrimonio non produce più alcun tipo di effetto. Va rilevato che, con il divorzio, il coniuge superstite conserva il diritto alla pensione di reversibilità sia che abbia un assegno di mantenimento che nei casi di separazione giudiziale con addebito.
Secondo il nostro ordinamento, due sono le tipologie di separazione legale, una che prevede l’intervento decisivo del giudice (separazione giudiziale) e l’altra che è fondata sull’accordo dei coniugi (separazione consensuale).
La separazione consensuale prevede la possibilità per i coniugi di separarsi di comune accordo e con maggiore velocità rispetto al caso della separazione giudiziale. Quest’ultima infatti comporta l’intervento del tribunale dato che i coniugi non sono riusciti a identificare un accordo comune sulle caratteristiche della separazione.
La separazione consensuale può ritenersi tale solamente se i due coniugi sono riusciti a stabilire una condivisione sui diritti relativi al patrimonio, all’assegno di mantenimento, all’affidamento dei figli e a tutti gli altri aspetti che dovranno essere oggetto di attenta disciplina. È ovvio, non sempre è facile ricorrere a un procedimento consensuale. Ciò dipende dalla complessità della materia e dalla necessità di trovare un’intesa tra due persone che hanno scelto strade divergenti nella propria vita sentimentale unitamente ad efficienti professionisti che guidano i coniugi nelle trattative ed accordi.
Nel caso in cui, tuttavia, i due coniugi intendano trovare un’intesa sui temi più importanti, potranno rivolgersi privatamente ad un avvocato o ciascuno al proprio di fiducia per discutere e formalizzare ogni condizione seguendo anche l’esperienza del professionista che con terzietà coadiuva la parte. Successivamente alla firma dell’accordo depositato, è fissata un’udienza per la fase dell’omologazione da parte del Tribunale competente, con apposito provvedimento.
Il procedimento di separazione consensuale non prevede inoltre la possibilità di addebito a carico di un coniuge della stessa. Nelle tempistiche della separazione consensuale normalmente per l’udienza in tribunale sono necessari 3-4 mesi.
Come superare la “rabbia” di una separazione e raggiungere serenamente un accordo.
La procedura di separazione consensuale inizia con il deposito del ricorso presso la Cancelleria del Tribunale ove almeno una delle parti ha la residenza o domicilio.
Entro 5 giorni dal deposito il Presidente fissa l’udienza di comparizione delle parti.
Durante l’udienza Presidenziale il Magistrato deve innanzitutto appurare se sia possibile che i coniugi possano addivenire a una conciliazione. Solo una volta stabilito che è impossibile riappacificare le parti, viene redatto un verbale di udienza che indica che la coppia è decisa a separarsi e riporta il contenuto dell’accordo che i due coniugi hanno stipulato.
Il fascicolo viene quindi trasmesso al collegio che dovrà emettere i provvedimenti di omologa.
Terminata la fase Presidenziale, l’accordo che i due hanno raggiunto viene sottoposto al giudizio collegiale dei magistrati, chiamato giudizio di omologazione. Nel caso in cui dal matrimonio siano nati figli e sono ancora minorenni l’accordo
In ogni caso, il contenuto dell’accordo di separazione consensuale può essere modificato dalle parti anche dopo l’omologazione a condizione che intervengano nuove circostanze di fatto che giustifichino il cambiamento (è il caso ad esempio in cui sono cambiate le condizioni economiche di una delle parti).
Detta domanda può essere proposta da un singolo coniuge o da entrambi e può avere ad oggetto la rettifica o la revoca sia dei provvedimenti che dispongono sugli aspetti economici sia quelli relativi all’affidamento dei figli.
Ebbene si, è possibile la riconciliazione tra le parti. Giuridicamente questa ha l’effetto di far cessare la separazione legale.
Nulla impedisce ai coniugi separati di far cessare la separazione con la riconciliazione.
Nella pratica non sono stati considerati sufficienti a realizzare la riconciliazione:
la consuetudine dei coniugi di riunirsi durante i fine settimana o in occasione delle vacanze
Viceversa, sono stati considerati sufficienti a realizzare la riconciliazione:
I tempi variano per una separazione consensuale in relazione alla procedura scelta. Se si decide di seguire la separazione tradizionale in Tribunale, dal deposito del ricorso con allegato l’accordo all’udienza unica decorrono dei mesi ( circa 3-4 ) a Roma. Se la scelta è invece la separazione in negoziazione assistita, in dieci giorni dalla firma siete separati! Poi l’annotazione dell’ufficio di stato civile è di competenza del Comune ove si è celebrato il matrimonio.
In media, per una separazione consensuale, dove i punti dell’accordo sono abbastanza fermi e comuni per entrambe le parti, ci vogliono 3.500,00€ oltre oneri di legge.
E’ una procedura conciliativa ed alternativa, introdotta con il D.L. 132/2014 e confermata nella legge di conversione n. 162/2014, che consiste in un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza dei propri avvocati (almeno uno per parte).
La soluzione negoziale della lite raggiunta deve essere conclusa in forma scritta; gli avvocati la sottoscrivono, ne garantiscono la conformità «alle norme imperative e dall’ordine pubblico» e certificano le sottoscrizioni apposte dalle parti sotto la propria responsabilità.
L’accordo concluso costituisce così titolo esecutivo.
Il procedimento di negoziazione assistita da un avvocato può essere utilizzato anche nel caso di separazione personale dei coniugi, cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento del vincolo (divorzio) o modifica delle condizioni di separazione ovvero divorzio.
L’accordo concluso davanti ad un avvocato (e non più davanti al Tribunale) produce i medesimi effetti dei provvedimenti giudiziari che concludono il procedimento di separazione senza bisogno di omologazione e, in base ad esso, verranno effettuate le annotazioni negli atti di matrimonio.
L’avvocato nominato, infatti, raccoglie in un atto scritto e sottoscritto dalle parti in sua presenza la volontà dei coniugi ed entro 10 giorni ne trasmette una copia autenticata da egli stesso all’ufficiale di stato civile del Comune in cui è stato iscritto o trascritto l’atto di matrimonio (solitamente coincide con il luogo di celebrazione).
L’ufficiale dello stato civile procede, in tal modo, con le annotazioni richieste dalla legge.
La violazione dell’obbligo da parte dell’avvocato di trasmissione allo stato civile comporta una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dal Comune competente.
Occorre, tuttavia, distinguere due situazioni:
L’accordo una volta concluso necessita del vaglio del PM e poi trasmesso allo stato civile dove è stato celebrato il matrimonio per le necessarie annotazioni.
Separazione, divorzio o scioglimento unione civile in negoziazione assistita.
Avviene mediante separate dichiarazioni che i coniugi (anche senza l’assistenza dell’avvocato) rendono a tale soggetto quale ufficiale dello stato civile
Nei casi di separazione personale,ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio secondo condizioni concordate, l’ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a se non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell’accordo.
La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo.
La legge stabilisce che non si può ricorrere alla procedura davanti al Sindaco quale ufficiale dello stato civile, oltre che nel caso in cui uno dei coniugi non ritenga di dover accordarsi, anche quando vi siano figli in comune tra i due coniugi che siano:
Con tale procedura non è possibile concludere patti di trasferimento patrimoniale.
Uno dei dubbi più ricorrenti in tema di separazione e divorzi riguarda la necessità della presenza o meno di un avvocato per la gestione delle relative pratiche. Ecco, di seguito, un riassunto delle casistiche riscontrate nel processo.
Separazioni consensuali: fai da te possibili ma rischiose
Parlando di separazioni consensuali, tecnicamente possono essere effettuate dalle parti stesse senza l’assistenza di un legale.
I due coniugi, infatti, di comune intesa, posso presentare ricorso al Tribunale del luogo di residenza, secondo il modello standard messo a disposizione dei ricorrenti, sottoscritto da entrambi. Nell’istanza, unitamente alla nota di iscrizione a ruolo, dovranno essere indicati gli estremi delle parti e le condizioni della separazione, ovvero tutti gli aspetti dell’accordo raggiunto. Successivamente, il presidente del tribunale fisserà l’udienza, durante la quale, esperito il tentativo di conciliazione, la coppia dovrà confermare la volontà di separarsi. Il Presidente a questo punto omologherà l’accordo di separazione, trasmettendolo al P.M. per un parere di conformità e in copia al Comune affinché venga trascritto a margine dell’atto di matrimonio.
Tuttavia, è bene sapere che la separazione fai da te ha sempre un margine di rischio: oltre alla scarsa dimestichezza con le aule dei Tribunali per chi non è del settore, comporta il pericolo di una documentazione incompleta o, peggio, di una compilazione o di una presentazione errata che potrebbe condurre anche ad un annullamento dell’istanza, portando così di fatto ad un aumento delle spese anziché ad un risparmio. L’ausilio di un legale, quindi, oltre a rappresentare una garanzia di equità, senza prevaricazioni della parte eventualmente più forte nei confronti di quella più debole, si rivela pertanto necessario anche dal punto di vista della correttezza procedurale.
Lo Studio Legale Missiaggia è specializzato in diritto di famiglia curando separazioni e divorzi con ampia percentuale di definizione degli accordi, guidando il cliente nell’intero iter stragiudiziale e giudiziale.