Lun – Ven : 09.00 – 19.00

Sab – Dom : Aperto per emergenze*

PMA eterologa in Italia: requisiti, anonimato e diritti

embrione
28/09/2026

Hai dubbi su questo argomento?

Ottieni un parere legale certo e su misura per la tua situazione, senza muoverti da casa.
Prenota una consulenza online

“Avvocato, a causa di un problema di sterilità, io e mia moglie vorremmo intraprendere un percorso di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo. È una procedura legale in Italia? Per accedervi dobbiamo avere dei requisiti? Il donatore potrà mai avanzare pretese su nostro figlio? E nostro figlio potrà conoscere l’identità del donatore?”

Sì, oggi la procreazione medicalmente assistita (PMA) eterologa è consentita in Italia, ma possono vi si può accedere solo a determinate condizioni e se in possesso di determinati requisiti.

Il donatore non può far valere nei suoi confronti alcun diritto nei confronti del nato, né essere titolare di obblighi, ed è tutelato il suo anonimato.

PMA eterologa in Italia

La disciplina della procreazione medicalmente assistita (PMA) eterologa in Italia si inserisce nella più ampia normativa sulla PMA prevista dalla Legge n. 40/2004, a cui si può ricorrere quando non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità.

Inizialmente la Legge n. 40/2004 vietava in modo assoluto il ricorso a tecniche di tipo eterologo, ma con la sentenza n. 162/2014 la Corte costituzionale ha rimosso il divieto.

Dal 2014, quindi, la PMA eterologa non è più vietata, ed è una strada legale e legittima, praticabile però solo nel rispetto di alcuni limiti.

Requisiti

La PMA eterologa non è una modalità alternativa di genitorialità rimessa alla libera scelta della coppia, ma è un rimedio medico e giuridico in caso di specifiche condizioni patologiche riproduttive.

La legge italiana, infatti, non consente l’accesso alla PMA eterologa a chiunque, ma solo alle coppie in possesso di requisiti (soggettivi e oggettivi) espressamente previsti:

Requisiti soggettivi: coppie di maggiorenni, eterosessuali, coniugate co conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi.

In Italia, diversamente da altri Stati europei, la PMA eterologa non è accessibile alla donna single o a coppie dello stesso sesso.

Con la recente sentenza n. 69 del 2025 la Corte costituzionale ha confermato che l’attuale scelta legislativa di non consentire alla donna single l’accesso alla PMA non è costituzionalmente illegittima, precisando che non esistono ostacoli costituzionali a un’eventuale futura scelta del legislatore di ampliare l’accesso alla PMA anche a nuclei familiari diversi da quelli attualmente previsti.

Requisiti oggettivi: accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione e, comunque, nei casi di sterilità o di infertilità documentate e/o certificate da atto medico.

A seguito della sentenza n. 96/2015 della Corte costituzionale, è stata consentito l’accesso alla PMA anche alle coppie fertili, ma portatrici di malattie genetiche trasmissibili.

Il consenso informato

Un aspetto giuridicamente rilevante nella PMA, spesso sottovalutato, è quello del consenso informato.

Il consenso informato non è un semplice adempimento burocratico, ma è necessario e funzionale all’attribuzione dello status di figlio e della responsabilità genitoriale.

La legge impone che il medico informi dettagliatamente la coppia sui metodi, sui problemi bioetici, sui possibili effetti collaterali, sulle probabilità di successo e sulle conseguenze giuridiche per la donna, per l’uomo e per il nascituro.

Il consenso informato deve essere rilasciato in forma scritta e può essere revocato fino al momento della fecondazione dell’ovulo. E’ quindi possibile un ripensamento, ma solo prima della fecondazione.

Il donatore non può rivendicare alcun diritto sul figlio

Questo è uno dei timori delle coppie che ricorrono alla PMA eterologa, ossia se il donatore possa in futuro vantare dei diritti sul figlio. Il quadro normativo è particolarmente chiaro.

L’art. 9, comma 3, della legge n. 40/2004, come modificato con la sentenza n. 162/2014 della Corte costituzionale, dispone che in caso di PMA eterologa il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi.

Hai dubbi su questo argomento?

Ottieni un parere legale certo e su misura per la tua situazione, senza muoverti da casa.

Il donatore, quindi, non è il padre giuridico del nato, né può chiedere il riconoscimento di un rapporto genitoriale, né ancora può avanzare pretese di frequentazione o responsabilità parentale. Per altro verso, e coerentemente, il donatore non ha obblighi di mantenimento nei confronti del nato.

Secondo l’art. 8 della Legge n. 40/2004 i nati a seguito dell’applicazione delle tecniche di PMA hanno lo stato di figli nati nel matrimonio o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

Il fondamento della genitorialità è quindi il consenso consapevole e formalizzato della coppia al percorso di PMA (si veda ad esempio la sentenza della Corte d’Appello di Perugia, n. 167/2022).

E se la coppia entra in crisi o si separa?

Rispetto al percorso di PMA è necessario verificare il momento in cui si verifica la crisi della coppia.

Se la crisi di coppia si manifesta prima della fecondazione, è possibile revocare liberamente il consenso.

Se invece la crisi si manifesta dopo la fecondazione, il consenso non può più essere revocato, né il coniuge o convivente consenziente può esercitare l’azione di disconoscimento della paternità o impugnare il riconoscimento per difetto di veridicità ex art. 263 c.c.

La ragione di tali limiti si ritrova nella cd. certezza dei rapporti giuridici; l’ordinamento tutela la stabilità dello status del nato e non consente che una successiva crisi di coppia possa risultare pregiudizievole per il nato.

Il figlio può conoscere l’identità del donatore?

No, in alcun modo il figlio può conoscere l’identità del donatore, perché l’ordinamento italiano prevede e tutela l’anonimato del donatore.

L’unica eccezione riguarda l’accesso ai dati sanitari e genetici non identificativi del donatore, consentito al personale sanitario in presenza di comprovate e gravi necessità terapeutiche del nato.

Conclusione

La PMA eterologa è legalmente ammessa in Italia, ma l’accesso rimane subordinato a specifici requisiti soggettivi ed oggettivi (clinici), rivestendo un ruolo centrale il consenso informato della coppia a tutela della stabilità dello status del nato.

Per il nostro ordinamento il nato è solo figlio della coppia che ha espresso il consenso alla PMA e la successiva assenza di un legame genetico con uno dei genitori non consente, di per sé, di mettere in discussione tale status.

Quanto al donatore, l’ordinamento italiano prevede attualmente la regola dell’anonimato, accompagnata da un sistema di tracciabilità e conservazione delle informazioni sanitarie e genetiche.

La materia, tuttavia, è in continua evoluzione e presenta delicati profili connessi al rapporto tra identità genetica, diritto alla salute, riservatezza del donatore e diritto del nato alla conoscenza delle proprie origini.

Per questo motivo, accanto alla necessaria valutazione medica, può essere opportuno affrontare preventivamente anche gli aspetti giuridici del percorso, soprattutto con riguardo al consenso, agli effetti sulla filiazione, alla posizione del donatore e alle eventuali vicende della coppia.

Assistenza legale per un percorso di PMA eterologa

Affiancare alla consulenza medica una preventiva assistenza legale specializzata consente alla coppia di tutelare il proprio progetto genitoriale da ogni futura incertezza, sia nella fase di accesso al percorso di procreazione assistita sia nella gestione delle eventuali implicazioni giuridiche successive.