Lun – Ven : 09.00 – 19.00

Sab – Dom : Aperto per emergenze*

TRASFERIMENTO DI MIO FIGLIO IN ALTRA CITTA’ SENZA IL CONSENSO DEL PADRE. LO POSSO FARE?

12/10/2026

Hai dubbi su questo argomento?

Ottieni un parere legale certo e su misura per la tua situazione, senza muoverti da casa.
Prenota una consulenza online

«Avvocato, dopo la separazione ho trovato lavoro in un’altra città. Posso trasferirmi con mio figlio senza il consenso dell’altro genitore?»

Ogni genitore è libero di cambiare città, ma non può decidere da solo di spostare anche la residenza abituale del figlio. Serve l’accordo dell’altro genitore oppure l’autorizzazione del giudice. Il trasferimento non fa perdere automaticamente il ruolo di genitore di riferimento: il tribunale valuta se il nuovo assetto tutela l’interesse del minore e gli garantisce un rapporto continuativo con entrambi i genitori.

Chi può decidere e cosa

Un nuovo lavoro, il ritorno vicino alla famiglia d’origine o un nuovo progetto di vita sono ragioni frequenti di trasferimento dopo una separazione. Va però tenuta distinta la libertà del genitore da quella del figlio.

  • Il genitore è libero di spostare la propria residenza. Nessuno può impedirglielo.
  • La residenza abituale del minore è una decisione di maggiore interesse (art. 337-ter c.c.). Con la responsabilità genitoriale condivisa richiede l’accordo di entrambi i genitori.
  • Se l’accordo manca, decide il giudice, a cui ci si rivolge prima del trasferimento (art. 473-bis.11 c.p.c. per la competenza).

Presentare lo spostamento come un fatto compiuto è la scelta più rischiosa: può pesare sulla valutazione di affidabilità del genitore e, nei casi più gravi, avere conseguenze ulteriori.

L’interesse del minore come criterio guida

Non esistono automatismi: né il genitore può spostarsi come se nulla fosse, né il solo progetto di trasferimento lo rende inidoneo a essere il genitore con cui il figlio vive prevalentemente (il cosiddetto “collocatario”).

Il giudice deve comporre tre interessi: quello del figlio, quello del genitore che vuole trasferirsi e quello del genitore che subirà la distanza. Il criterio guida resta l’interesse superiore del minore, in particolare il suo diritto a rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori, la cosiddetta bigenitorialità. Lo ha ribadito il Tribunale di Bergamo (sentenza n. 92/2024), richiamando l’orientamento della Cassazione secondo cui vanno valutati insieme l’interesse del minore, quello del genitore che chiede il trasferimento e quello del genitore non collocatario, su cui ricadono gli effetti dello spostamento. Il punto centrale non è lo spostamento in sé, ma il suo impatto concreto sulla relazione tra il figlio e l’altro genitore.

Dalle decisioni dei tribunali emergono alcuni fattori ricorrenti:

  1. le ragioni del trasferimento: devono essere serie e verificabili, non meramente opportunistiche;
  2. la frequentazione con l’altro genitore: i tempi e le modalità devono essere realisticamente praticabili, senza costi insostenibili;
  3. la possibilità per l’altro genitore di avvicinarsi o di mantenere il proprio ruolo;
  4. i legami del minore con le altre figure di riferimento e con il suo ambiente di origine;
  5. il bisogno di stabilità ambientale, emotiva e relazionale;
  6. il confronto tra il contesto attuale e quello futuro (scuola, rete familiare e sociale) (si rinvia al nostro articolo https://studiodonne.it/2026/02/16/trasferimento-del-minore/ );
  7. l’età del figlio: più è piccolo, più è difficile mantenere un rapporto significativo a distanza;
  8. la volontà del minore, in rapporto all’età e alla sua maturità.

Quando il trasferimento viene autorizzato

Il trasferimento viene in genere accolto quando è possibile costruire un regime di frequentazione alternativo, concreto e sostenibile. Nel caso deciso dal Tribunale di Potenza (sentenza n. 801/2022), la madre voleva trasferirsi a Ravenna con due figlie: affidamento condiviso e collocamento prevalente presso di lei sono stati confermati, ma il calendario del padre è stato riscritto (weekend, vacanze natalizie, pasquali ed estive, ponti, videochiamate quotidiane), con ripartizione delle spese di viaggio e revisione del mantenimento. Analogamente il Tribunale di Livorno (sentenza n. 96/2019) ha compensato la distanza con weekend, festività e ferie estive.

Quando viene negato

La richiesta viene respinta quando la distanza comprime il rapporto con l’altro genitore in modo non recuperabile. A Bergamo (sentenza n. 92/2024), nonostante le ragioni lavorative della madre, il trasferimento non è stato autorizzato: le visite del padre sarebbero state limitate in misura non compensabile con più tempo nei weekend o nelle vacanze, con compromissione della continuità del rapporto.

Non basta che il trasferimento sia utile al genitore: occorre dimostrare che non pregiudica il figlio in misura sproporzionata.

Cosa cambia sul piano economico

Il trasferimento modifica i costi di viaggio e di frequentazione. Quando autorizza lo spostamento, il giudice può rivedere l’assegno di mantenimento e stabilire come ripartire le spese di trasferta, come è avvenuto a Potenza.

Se il trasferimento è all’estero

Quando ci si sposta in un altro Paese entrano in gioco regole diverse e più rigide.

  • Competenza e residenza abituale. Nell’Unione europea il giudice competente sulla responsabilità genitoriale è in linea di principio quello dello Stato in cui il minore risiede abitualmente (Regolamento UE 2019/1111). La residenza abituale è un concetto di fatto: è il luogo in cui il minore ha il centro stabile dei suoi affetti e delle sue relazioni. Non coincide con la sola residenza anagrafica e non dipende da trasferimenti temporanei o dal solo tempo trascorso in un luogo (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22798 del 06/07/2026). Questo evita che un trasloco venga usato come espediente per sottrarre il figlio all’altro genitore o per cambiare il giudice competente.
  • Trasferimento lecito. Per un periodo limitato (tre mesi) e a determinate condizioni, il giudice della precedente residenza può ancora modificare le decisioni sul diritto di visita (si rinvia al nostro articolo https://studiodonne.it/2026/04/03/lavvocato-risponde-avvocato/ ).
  • Trasferimento illecito. Se il minore viene portato all’estero senza consenso o autorizzazione, la competenza resta in principio al giudice del luogo di precedente residenza, perché una situazione creata con un comportamento illecito non si consolidi. Le Sezioni Unite hanno precisato che i provvedimenti provvisori adottati per urgenza non bastano, da soli, a cambiare la residenza abituale, anche se una successiva permanenza lecita e protratta può avere rilievo in contesti particolari (Cass., Sez. Un., sent. n. 17326 del 13/07/2017). La Corte di giustizia UE ha inoltre affermato che il diritto del minore a relazioni regolari con entrambi i genitori prevale sugli inconvenienti degli spostamenti (Corte giust. UE, Terza Sezione, 1° luglio 2010). Si applica anche la Convenzione dell’Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (L. 64/1994), che prevede il ritorno immediato del minore. Nei casi più gravi possono configurarsi anche profili penali.

Chi valuta un trasferimento all’estero dovrebbe farsi assistere prima di muoversi, non dopo (si rinvia all’articolo del nostro studio https://studiodonne.it/2026/09/14/sottrazione-internazionale-minori-madre-britannica/ ).

Hai dubbi su questo argomento?

Ottieni un parere legale certo e su misura per la tua situazione, senza muoverti da casa.

Le possibili conseguenze penali

Nei casi più gravi lo spostamento unilaterale del figlio può avere rilievo penale. La sottrazione di minore è prevista dall’art. 574 c.p. e, se il minore viene portato o trattenuto all’estero contro la volontà dell’altro genitore, dall’art. 574-bis c.p. Se il trasferimento viola un provvedimento del giudice, può configurarsi anche la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento (art. 388 c.p.). Si tratta però di ipotesi che richiedono sempre una valutazione concreta: un trasferimento interno, comunicato all’altro genitore e accompagnato da una proposta di frequentazione, non è di per sé sottrazione. Restano poi le conseguenze civili, come l’ammonimento, il risarcimento del danno e la sanzione pecuniaria (art. 473-bis.39 c.p.c.). Per questo, in caso di dissenso, la strada più sicura è rivolgersi al giudice prima di trasferirsi.

Consigli pratici

  • Se vuoi trasferirti: cerca prima un accordo scritto con l’altro genitore, che può essere formalizzato con negoziazione assistita o con il supporto della mediazione familiare. Se l’accordo non c’è, chiedi l’autorizzazione al tribunale. Prepara un progetto concreto che indichi lavoro, abitazione, scuola, calendario delle visite e costi.
  • Se subisci il trasferimento: documenta l’impatto che avrebbe sul rapporto con tuo figlio e proponi alternative realistiche, come un calendario diverso, un riavvicinamento o una ripartizione delle spese.

Ogni caso dipende dalle sue circostanze: gli esempi riportati sono indicativi e non garantiscono un esito analogo.

In conclusione

La questione non è se sia lecito cambiare città, ma se il cambiamento sia compatibile con il diritto del minore a una relazione stabile con entrambi i genitori. Se l’equilibrio regge, il giudice può autorizzare lo spostamento e riorganizzare tempi, vacanze e mantenimento. Se la bigenitorialità viene svuotata, la richiesta viene respinta.

Suggerimento

Ogni caso richiede una valutazione specifica della situazione familiare e delle concrete modalità di frequentazione del minore. Temi come questo possono essere affrontati in una consulenza on line www.studiodonne.it #consulenzaonline che può senz’altro favorire la strategia migliore da adottare

Articolo a scopo divulgativo, non costituisce parere legale.

Approfondimenti correlati

“Affidamento condiviso e trasferimento all’estero. È possibile?” https://studiodonne.it/2026/04/03/lavvocato-risponde-avvocato/

“Sottrazione internazionale di minori: madre britannica rapisce i figli autistici e scompare” https://studiodonne.it/2026/09/14/sottrazione-internazionale-minori-madre-britannica/

“Con affido esclusivo nessun consenso per il passaporto” https://studiodonne.it/2026/05/26/con-affido-esclusivo-nessun-consenso-per-il-passaporto/

“Trasferimento del minore” https://studiodonne.it/2026/02/16/trasferimento-del-minore/

“\” https://studiodonne.it/2025/11/03/passaporto-in-caso-di-separazione-e-divorzio-e-sempre-richiesta-lautorizzazione-del-tribunale/