“Avvocato, sono separata e vorrei richiedere il passaporto per mio figlio. Serve davvero l’autorizzazione del giudice in tutti i casi? Non posso semplicemente procedere con le pratiche così da averlo pronto il prima possibile?”
“Nel corso degli anni il tema del passaporto per i minori e per i genitori separati è spesso stato oggetto di accese discussioni, partendo da genitori che pensavano che l’altro volesse il passaporto solamente per trasferirsi ed allontanare il figlio a chi si trovava invischiato in lunghe situazioni burocratiche senza che in realtà ce ne fosse alcun bisogno e quando si aveva il consenso dell’altro genitore al rilascio. Vediamo bene come funziona la situazione a seguito delle recenti evoluzioni.”
I passaporti dei genitori
L’assetto normativo in materia di rilascio del passaporto ai genitori di figli minori è stato radicalmente rivisto dal Decreto Legge n. 69/2023, che ha inserito l’articolo 3-bis nella Legge 21 novembre 1967, n. 1185. In passato, il rilascio del passaporto ad un genitore con prole minore era subordinato all’assenso scritto dell’altro genitore o, in difetto, all’autorizzazione del giudice tutelare: un sistema che, spesso, sfociava in conflitti inutili e in una burocratizzazione eccessiva della procedura.
Dal 14 giugno 2023 il paradigma si è invertito: oggi l’assenso dell’altro genitore non è più necessario. Il richiedente deve soltanto dichiarare, sotto la propria responsabilità, l’assenza di provvedimenti inibitori al rilascio del passaporto o della carta d’identità valida per l’espatrio. Questa novità è stata formalmente chiarita dalla Circolare Ministeriale n. 81 del 21 giugno 2023, che illustra le nuove modalità operative per i genitori di figli minori, recependo integralmente la nuova normativa. Importante sottolineare che tale semplificazione riguarda solo i passaporti per i genitori, non quelli rilasciati direttamente ai minori, per i quali resta imprescindibile il consenso di entrambi i titolari della responsabilità genitoriale.
Inibitoria giudiziale: che cos’è e perché è importante in questi casi?
La vera innovazione, fonte di dibattito attuale, consiste nella cosiddetta “inibitoria giudiziale”. L’art. 3-bis prevede ora che, qualora ricorra un “concreto e attuale pericolo” che il trasferimento all’estero di uno dei genitori possa tradursi nella sottrazione agli obblighi verso i figli come il mancato pagamento del mantenimento o il non rispetto degli obblighi di visita, l’altro genitore (in alcuni casi anche il pubblico ministero) può proporre ricorso dinanzi al tribunale del luogo di residenza abituale del minore per ottenere un provvedimento inibitorio al rilascio del passaporto.
Il giudice, sulla scorta dei principi di proporzionalità e tenendo conto delle fonti internazionali e sovranazionali in materia di responsabilità genitoriale, può emettere un’inibitoria che blocca temporaneamente il rilascio o il rinnovo, con durata massima di due anni. È bene rimarcare che la mera conflittualità tra genitori non giustifica l’inibitoria; occorre invece fondare la domanda su circostanze attuali e documentate. La corte, con spiccata attenzione all’interesse del minore, motiva la decisione caso per caso. Come ha sottolineato la giurisprudenza: «L’inibizione al rilascio del passaporto non costituisce sanzione, ma misura cautelare tesa a prevenire pregiudizi concreti al minore». Tale impostazione evita che strumenti di tutela diventino mezzi per ostacolare la libertà di movimento del genitore.
Consenso indispensabile per il passaporto dei minori
Se la recente riforma ha snellito l’iter per il rilascio del passaporto a favore dei genitori con figli minori, con la possibilità per l’ex coniuge di ricorrere all’inibitoria giudiziale in situazioni di effettivo pericolo, è altrettanto vero che, quando il documento riguarda direttamente il minore, l’ordinamento mantiene una posizione di massima garanzia e prudenza.
Per il rilascio del passaporto (o della carta d’identità valida per l’espatrio) al minore, resta infatti imprescindibile il consenso espresso di entrambi i genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale, a prescindere dallo stato civile dei genitori o dall’eventuale conflittualità in corso. In caso di dissenso, silenzio o irreperibilità di uno dei genitori, sarà il giudice tutelare a valutare, ex art. 337-ter c.c., l’interesse effettivo del minore e, solo se sussistono sufficienti garanzie, ad autorizzare comunque il rilascio dei documenti.

