«Avvocato, ho ricevuto una proposta di lavoro all’estero e vorrei trasferirmi con mio figlio, di cui sono genitore collocatario. Ho paura che il padre si opponga e che il giudice non mi autorizzi. Cosa prevede la legge in questi casi?»
«Capisco la sua preoccupazione. La questione del trasferimento all’estero del genitore collocatario con il figlio è molto delicata e viene valutata dai giudici esclusivamente alla luce dell’interesse superiore del minore. Vediamo insieme cosa stabilisce la giurisprudenza più recente.»
Il principio giuridico: libertà di movimento e interesse del minore
Il trasferimento all’estero del genitore collocatario non è, di per sé, precluso dall’ordinamento. La libertà di stabilire la propria residenza e di costruire un nuovo progetto di vita, anche fuori dai confini nazionali, è tutelata come diritto fondamentale. Tuttavia, quando in gioco vi è la presenza di figli minori, il giudice è chiamato a bilanciare tale diritto con la necessità di garantire la tutela prioritaria dell’interesse del minore, come previsto dall’art. 337-ter c.c.
Un caso che fa scuola
La sentenza del Tribunale di Firenze n. 1710/2024 rappresenta un punto di riferimento in materia. Nel caso concreto, la madre, genitore collocatario, aveva manifestato la volontà di trasferirsi in Svizzera con la figlia, per motivi lavorativi e per iniziare una nuova convivenza. Il padre si era opposto, chiedendo il mantenimento del collocamento presso la madre ma negando l’autorizzazione al trasferimento.
Il Tribunale, dopo aver disposto una consulenza tecnica e valutato la positiva idoneità genitoriale di entrambi, ha statuito che «il trasferimento della minore con la madre all’estero deve essere autorizzato se risponde all’interesse superiore della minore, anche quando comporti una fisiologica riduzione della quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario».
La motivazione della sentenza è chiara: «Il giudice, ove non sia in discussione l’idoneità del genitore collocatario, deve esclusivamente valutare se sia maggiormente funzionale all’interesse della prole il mantenimento del collocamento presso il genitore che intende trasferirsi, per quanto ciò ineluttabilmente incida in negativo sulla quotidianità dei rapporti con l’altro genitore».
I criteri di valutazione: centralità dell’interesse del minore
Il Tribunale di Firenze ha ribadito che il diritto del genitore collocatario di trasferirsi non può essere compresso se non in presenza di gravi motivi contrari all’interesse del minore. L’autorità giudiziaria, in assenza di sottrazione internazionale o di inidoneità genitoriale, deve quindi valutare:
- la capacità del genitore collocatario di garantire stabilità e benessere al minore nel nuovo contesto;
- il mantenimento di un rapporto significativo con l’altro genitore, anche attraverso una regolamentazione ampia e concreta del diritto di visita;
- la volontà e la progettualità del trasferimento, che non deve essere strumentale ad allontanare il minore dall’altro genitore, ma finalizzata a un miglioramento della qualità di vita e delle opportunità per il figlio.
La sentenza sottolinea inoltre che «il trasferimento all’estero non può essere ostacolato dalla mera opposizione dell’altro genitore, se non è in discussione l’idoneità genitoriale e se la scelta risponde a un progetto di vita serio e ponderato».
Cosa dice la Giurisprudenza e la Cassazione?
La giurisprudenza di legittimità si è più volte pronunciata sul tema del trasferimento all’estero del genitore collocatario, delineando un quadro articolato che pone sempre al centro l’interesse superiore del minore.
Un riferimento fondamentale è rappresentato dalla sentenza della Cassazione n. 26697/2023, che ha autorizzato il trasferimento di una minore in Israele con la madre, ritenendo legittime le motivazioni legate a migliori opportunità lavorative e al supporto familiare nel paese di destinazione. La Corte ha chiarito che «il trasferimento all’estero di uno dei genitori non deve automaticamente compromettere i diritti dell’altro genitore, a condizione che vengano garantiti i legami affettivi e l’interesse della minore». In tale decisione, il giudice ha valutato positivamente la capacità della madre di assicurare continuità affettiva e relazionale con entrambi i genitori, pur riconoscendo la fisiologica riduzione della quotidianità dei rapporti con il padre.
La Cassazione ha inoltre affrontato la questione del trasferimento per motivi lavorativi, sottolineando che il diritto del genitore di trasferirsi trova un limite solo laddove il progetto di vita all’estero non sia compatibile con il mantenimento di un rapporto significativo tra il minore e l’altro genitore. L’ordinanza n. 24651/2022 ha infatti stabilito che «l’accordo sul regime di collocazione del minore presso uno dei genitori non determina alcuna rinuncia all’esercizio effettivo della bigenitorialità ed è condizionato dal luogo di residenza del minore. Esso, pertanto, non può mai contenere anche un’autorizzazione implicita al trasferimento all’estero». Il giudice, quindi, deve sempre valutare se la nuova situazione consenta di preservare la continuità dei legami familiari e, soprattutto, il diritto del minore alla bigenitorialità. (https://studiodonne.it/2025/05/19/trasferimento-allestero-per-motivi-di-lavoro/ )
In sintesi, il trasferimento all’estero del genitore collocatario con il figlio può essere autorizzato dal giudice se risponde all’interesse superiore del minore. Non conta la semplice opposizione dell’altro genitore, ma solo la valutazione concreta del benessere del bambino e della possibilità di mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori. La giurisprudenza è chiara: il progetto di vita del genitore collocatario viene tutelato, purché non pregiudichi la crescita serena e l’equilibrio affettivo del minore.



