La nullità del matrimonio religioso non elimina l’assegno divorzile, così le Sezioni Unite

Ho avuto la pronuncia di nullità del  mio matrimonio concordatario con sentenza ecclesiastica, posso ora ambire, dopo la sentenza che ci ha dichiarati divorziati, ad eliminare l’assegno divorzile alla mia ex moglie alla fine del giudizio?

Le Sezioni Unite, con la recente sentenza n. 9004 del  31 marzo 2021 , dicono no!

Il Caso

Nel giudizio di divorzio il giudice italiano di primo grado dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato da due coniugi e disponeva a carico dell’ex marito un assegno divorzile di € 450,00 mensili in favore della ex moglie.

Il marito proponeva impugnazione in Corte di Appello, che veniva rigettata.

Ricorreva allora in Cassazione, depositando la sentenza che aveva riconosciuto in Italia la sentenza di nullità del matrimonio, resa esecutiva dal Tribunale della Segnatura Apostolica, chiedendo l’eliminazione dell’assegno divorzile poiché era cessata la materia del contendere (essendo stato dichiarato nullo il matrimonio ecclesiastico).

La Corte di Cassazione, sulla base di giurisprudenza contrastante, rimetteva la questione alle Sezioni Unite per definire il principio di diritto.

Il caso è specifico e peculiare: nel giudizio di divorzio è stata pronunciata la sentenza sullo status di “divorziati” (viene emessa prima della fase istruttoria del procedimento) ed il giudizio prosegue per le statuizioni economiche, se dopo la sentenza che ha definito i coniugi divorziati interviene la pronuncia di nullità, può proseguire il giudizio per definire la parte economica o cessa la materia del contendere?

La decisione delle Sezioni Unite (Cass.-Sez.-Un.-31-marzo-2021-n.-9004)

 “Una sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio religioso, intervenuta dopo il passaggio in giudicato della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio,  non può impedire la prosecuzione del giudizio di divorzio, neppure quando sia stata delibata e, dunque, riconosciuta efficace in Italia, se è in corso la fase del processo relativa alle conseguenze economiche della cessazione degli effetti del matrimonio”, così le Sezioni Unite hanno risolto il caso a loro sottoposto.

Con questa pronuncia le Sezioni Unite definiscono che non vi è un “primato” della sentenza ecclesiastica di nullità rispetto alla pronuncia del tribunale italiano di cessazione degli effetti civili del matrimonio trattandosi di procedimenti autonomi, con finalità e presupposti diversi.

Inoltre, “la declaratoria di nullità ex tunc del vincolo matrimoniale non fa cessare alcuno status di divorziato, che è uno status inesistente, determinandosi, piuttosto, la riacquisizione dello stato libero”.

Questo principio si applica anche in caso di separazione?

Nella sentenza n. 9004/2021 le Sezioni Unite non hanno esaminato il caso in cui la pronuncia di nullità interviene dopo la pronuncia sulla separazione dei coniugi ma prima della pronuncia di divorzio.

Sulla questione giuridica non si sono espresse le Sezioni Unite ma, per risolvere il quesito giuridico, possiamo citare una precedente sentenza.

La Corte di Cassazione, a sezione semplice, con l’ordinanza n. 11553 dell’11 maggio 2018, ha precisato che, nel caso in cui intervenga la delibazione della sentenza di nullità del matrimonio (del tribunale ecclesiastico) nel corso della separazione dei coniugi, la nullità del matrimonio produce l’annullamento delle disposizioni che regolano la vita economica degli ex coniugi.

Il differente risvolto, spiegato nella pronuncia della Corte di Cassazione (n. 11553/2018) deriva dalla diversità dei due istituti della separazione e del divorzio.

La separazione infatti non fa venire meno il vincolo coniugale (come abbiamo spiegato anche nel nostro articolo ), pertanto con la declaratoria di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico, successivamente alla separazione e prima del divorzio, viene eliminato il vincolo del matrimonio con conseguente cessazione della materia del contendere: “a fronte del travolgimento del presupposto (permanenza del vincolo coniugale) che giustifica l’assegno di mantenimento, non possono resistere le statuizioni economiche, relative al rapporto tra i coniugi contenute nella sentenza di separazione, benché divenuta cosa giudicata, apparendo irragionevole che possano sopravvivere pronunce accessorie al venir meno della pronuncia principale dalla quale dipendono”.

In conclusione si può definire che il rapporto separazione-divorzio e nullità del matrimonio è, ad oggi, ancora poco definito e variabile con il fattore tempo. Oltre alle varie pronunce della Suprema Corte è sicuramente necessario un intervento legislativo che definisca, una volta per tutte, i criteri guida destinati a regolare la convivenza dell’istituto di diritto italiano e l’istituto di diritto canonico.

 

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