Evviva gli accordi! La separazione consensuale una soluzione per tutti

In Studio www.studiodonne.it , crediamo fortemente nel potere degli accordi tra i coniugi, le coppie e le unioni di fatto.

L’Avvocato Maria Luisa Missiaggia, tra le tante separazioni che ha seguìto e che tutt’ora segue, può vantare nel 98% dei casi il raggiungimento dell’accordo realizzato sia con negoziazione assistita che con ricorso per separazione consensuale.

Il motto è #separarsiconamoresipuò e capiamo che la domanda sorge spontanea… come si può separarsi con amore?

 

 La separazione consensuale una soluzione per tutti

Come separarsi con amore?

Si parla soprattutto di amore per i figli, perché ricordiamo a noi stessi che i primi che vengono coinvolti e ne risentono sono i figli  in una separazione conflittuale.

Parliamo poi di “amore” per il coniuge o compagno, per una persona con cui abbiamo condiviso momenti importanti della vita e che sicuramente, nel bene e nel male, ha lasciato un’impronta rilevante nel nostro percorso.

Anche nel delicato momento della separazione, in cui lo stato emotivo e psicologico della coppia è precario, si può razionalizzare e raggiungere un accordo nell’interesse di entrambe le parti.

 “La fine di una relazione sentimentale, che sia il matrimonio o una convivenza di fatto, non deve necessariamente essere dolore, guerra e sofferenza ma, al contrario, può essere la partenza e il trampolino di lancio per nuove esperienze di vita” (dal libro “Separarsi con amore si può” dell’Avv. M.L. Missiaggia).

E come può essere un punto di partenza? Sicuramente con un accordo!

Perché l’accordo tra i coniugi è sempre la soluzione migliore?

L’accordo sicuramente smorza i conflitti tra i coniugi, evitando di arrivare alla guerra aperta che non porta nulla di buono per entrambe le parti e sicuramente nuoce ai figli.

 

Inoltre l’accordo è veloce!

Infatti con il raggiungimento dell’accordo si evitano anni di giudizio, separandosi in 10 giorni con la negoziazione assistita (D.L. 132/2014 e confermata nella legge di conversione n. 162/2014) e in 3-4 mesi con il ricorso consensuale in Tribunale (art 158 c.c.)

La separazione consensuale, seguìta da un professionista specializzato, può convogliare nella migliore soluzione per entrambe le parti. Con l’accordo infatti possono essere regolati numerosi aspetti della vita della famiglia (come anche trasferimenti immobiliari o mobiliari) che di contro non possono essere disposti dal giudice della separazione giudiziale, limitandosi all’assegnazione della casa, mantenimento per i figli (eventualmente anche per il coniuge), collocamento e modalità di frequentazione con il genitore non collocatario (art. 151 c.c.).

 

Quale è la differenza tra la negoziazione assistita ed il ricorso consensuale?

La negoziazione assistita è condotta dagli avvocati che redigono la convenzione di negoziazione assistita e l’accordo, cristallizzando così le volontà delle parti.

L’accordo viene depositato dagli avvocati in Procura presso il Tribunale Ordinario ed il Pubblico Ministero che, se lo ritiene conforme all’interesse dei figli e dei coniugi, entro 10 giorni lo autorizza.

Nel caso in cui non vi sono figli, il Pubblico Ministero appone il proprio nulla osta.

L’accordo con l’autorizzazione costituisce ha valore di titolo esecutivo. Per la procedura di negoziazione assistita pertanto non occorre la fissazione di un’udienza e la presenza dei coniugi in Tribunale, poiché gli avvocati attestano l’effettiva volontà degli stessi sostituendosi al magistrato con responsabilità importanti nel ruolo che rivestono (approfondimenti nel nostro articolo https://studiodonne.it/2018/12/17/separazione-divorzio-o-scioglimento-unione-civile-in-negoziazione-assistita/).

La separazione consensuale invece presuppone la conferma delle condizioni inserite nel ricorso congiunto alla presenza del Giudice. Per cui il ricorso congiunto viene depositato in Tribunale e si devono attendere i tempi di fissazione e svolgimento dell’udienza (solitamente 3-4 mesi).

 

 

A seguito dell’udienza presidenziale, in cui i coniugi confermeranno le condizioni concordate, il Collegio omologa quanto accordato, se conforme all’interesse di tutte le parti (soprattutto dei figli) (approfondimenti nel nostro articolo https://studiodonne.it/separazione-consensuale/).

In ultimo, ma non da ultimo, dopo soli sei mesi si può procedere con il divorzio in negoziazione assistita alle medesime condizioni o con cambiamenti in caso di elementi nuovi emersi!

Ricordate che solo con un accordo abbiamo sei mesi di tempo per divorziare mentre se ci sarà una separazione giudiziale dovremo attendere i tempi del processo e almeno un anno dalla prima udienza presidenziale sempre che sia stata emessa la sentenza di separazione sullo status.

Insomma perché rimettersi alla volontà di un terzo e non decidere in autonomia della propria vita e della sorte dei propri figli?

Perché cedere alla dipendenza affettiva che comprime l’autonomia e alimenta il conflitto?

Impariamo ad accettare i cambiamenti e difendere i nostri valori di persone. Perché oltre ad essere donne e uomini siamo innanzitutto persone genitori coppia che cambiano nel tempo.

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