A cura dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia e dell’Avv. Maria Giulia Fenoaltea
“Può essere dichiarato lo stato di adottabilità di un minore che ha come familiare unicamente una nonna?”
COSA È LA DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITÀ?
Un bambino è “adottabile” quando il Tribunale per i minorenni accerta una situazione di privazione di assistenza morale e materiale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi. Tale mancanza non deve avere carattere transitorio dovuto a forza maggiore.
IL CASO
La Corte di appello di Milano rigettava l’appello proposto da una nonna avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Milano che dichiarava lo stato di adottabilità di una bambina minorenne.
Nello specifico la corte confermava la decadenza dalla responsabilità genitoriale dei genitori e la nomina del tutore provvisorio e disponeva l’interruzione dei rapporti tra la minore e i suoi familiari in attesa della collocazione della piccola in una famiglia adottiva.
La corte confermava altresì la situazione di abbandono della minore, poiché i genitori non si erano mai interessati alla figlia sotto ogni punto di vista, sia materiale che affettivo.
Per quanto attiene alla figura della nonna, i giudici di secondo grado, non hanno accettato la possibile attivazione di contatti protetti e periodici tra la stessa e la minore, poiché le risultanze peritali evidenziavano che la bambina non aveva interiorizzato una figura di riferimento stabile e si avvicinava a tutti quelli che mostravano un minimo di interesse per la stessa, in linea con il disturbo disinibito dell’attaccamento dell’infanzia.
COSA HA STABILITO LA CORTE DI CASSAZIONE IL 2 SETTEMBRE?
La Corte di Cassazione nel caso in esame cassava la decisione dei giudici del merito, poiché avevano del tutto omesso di valutare la possibile idoneità della nonna a prendersi cura della nipote e la possibilità per la stessa di rivestire un ruolo importante.
Nello specifico, la Corte di Cassazione stabiliva che: “La valutazione dello stato di adottabilità deve essere effettuata con particolare rigore, e deve essere dichiarato solo quando siano stati infruttuose tutte le altre misure previste dall’ordinamento, volte a favorire il ricongiungimento con la famiglia naturale”. (Cassazione civile sez. I, 02/09/2021, n.23797).
In conclusione, ai fini dell’adottabilità sarà necessario valutare in via prioritaria il ricongiungimento del minore con un familiare.