IL TENORE DI VITA È ANCORA ATTUALE?

A cura dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia e dell’Avv. Maria Giulia Fenoaltea

“Il mio tenore di vita era molto alto, rileva per la quantificazione del mio assegno di mantenimento?”

 

IL CRITERIO DEL TENORE DI VITA

In tema di separazione, il vincolo coniugale permane e pertanto ai sensi dell’art. 156 c.c., è previsto il versamento di un assegno di mantenimento a favore del coniuge che non abbia redditi adeguati.

 

Dal tenore letterale della norma si evince che il coniuge beneficiario dell’assegno, ha diritto a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale.

 

Tuttavia, successivamente alla sentenza delle Sezioni Unite n. 18287 del 11/07/2018, che ha dequalificato il criterio del tenore di vita nell’assegno divorzile, la giurisprudenza ha cambiato orientamento anche per l’assegno di mantenimento in sede di separazione.

Difatti, con l’ordinanza n. 26084/2019, la Corte di Cassazione, ha stabilito che per la determinazione dell’assegno di mantenimento, per il coniuge debole in sede di separazione, valgono gli stessi principi stabiliti dalle Sezioni Unite con la sentenza su citata, e pertanto anche in sede di separazione “è irrilevante la richiesta di provare l’alto tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, dovendosi attribuire all’assegno, una funzione assistenziale e una funzione compensativa”.

 

QUALI SONO GLI ULTIMI INDIRIZZI GIURISPRUDENZIALI?

 

Un uomo era stato condannato dal Tribunale di Roma al pagamento di un ingente somma quale assegno di mantenimento per la ex moglie.

 

L’uomo ha fatto ricorso alla Corte d’Appello di Roma, deducendo che il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio non poteva più essere considerato attuale, stante la pronuncia delle Sezioni Unite che ha rivisto i criteri nella determinazione dell’assegno.

 

Tuttavia, la Corte D’appello respingeva il ricorso dell’uomo uniformandosi al recente filone giurisprudenziale in base al quale il mantenimento, in sede di separazione deve tenere conto del criterio del tenore di vita, in quanto “la separazione tra coniugi comporta il permanere del vincolo coniugale, a differenza di quanto avviene nel divorzio e, pertanto, gli adeguati redditi propri a cui fa riferimento l’art. 156 c.c., e di cui il giudice deve tener conto nello stabilire e quantificare il diritto al mantenimento, trovano un necessario elemento nel tenore di vita goduto in costanza di matrimonio” (C.d.a Roma sentenza n. 1762/2021).

 

La Corte d’Appello sottolinea infatti che la separazione personale, a differenza del divorzio, non scioglie il vincolo coniugale, e pertanto è giustificato nella quantificazione dell’assegno l’adozione anche del criterio del tenore di vita.

Difatti, l’istituto della separazione “teoricamente” è un rimedio temporaneo alla crisi della coppia, concepito per consentire la ripresa della vita coniugale, anche se con l’introduzione del divorzio, la separazione è divenuta strumentale allo stesso perdendo così la sua originaria funzione.

 

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