A cura dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia
CASSAZIONE 11504 /2017
La Cassazione ha detto che il criterio di autosufficienza determina la corresponsione dell’assegno divorzile. Cade il tenore di vita!
Enorme il cambiamento di orientamento della Magistratura
Se abbiamo pensato al matrimonio come una sistemazione per la vita, vi siete sbagliati. Oggi, se avete la capacità lavorativa o lavorate già e siete autosufficienti, non avete più diritto all’assegno divorzile.
D’altra parte pensare al matrimonio, anzi al divorzio come un’ancora di salvezza per evitare di essere indipendenti, non è più di moda, perché, dice la Cassazione “il matrimonio un atto di liberalità e responsabilità”.
Perde in Cassazione la ex moglie che già in Corte di Appello di Milano si era vista negare l’assegno divorzile per intervenuta contrazione dei redditi dell’ex coniuge e della carente documentazione reddituale della stessa.
COSA ACCADE AL CONIUGE CHE GIA’ LAVORAVA E SI E’ DIMESSO?
E quali sono i parametri per la valutazione se è dovuto o meno l’assegno divorzile?
- Il possesso di redditi di qualunque specie ed anche i cespiti patrimoniali;
- la capacità di lavorare, quindi la salute, l’età e quanto il coniuge richiedente si dia da fare per la ricerca del lavoro.
- La disponibilità della casa di abitazione.
La prova della carenza di possibilità di lavoro sta a chi richiede l’assegno.
Adesso è tempo di riformare le norme del codice per dare il segno ad orientamenti giurisprudenziali univoci.
L’Avv. Maria Luisa Missiaggia matrimonialista da trenta anni, già dal 2016 aveva redatto con l’Avv. Alessandra Cagnazzo una proposta di legge che vedeva eliminato il tenore di vita come parametro di riferimento della quantificazione dell’assegno di mantenimento e divorzile dell’ex.
Resta salvo il tenore di vita del contributo di mantenimento delle persone di età minore.
Vi aspetto in Studio per l’esame del Vostro caso.
In Studio il testo della Sentenza.