È reato non corrispondere l’assegno di mantenimento mensile al coniuge separato

Salve avvocato, sto avendo delle serie difficoltà con il mio ex marito che, dopo la sentenza di separazione, non rispetta gli obblighi economici stabiliti dal tribunale sia in mio favore che in favore di mio figlio. La situazione sta diventando insostenibile e vorrei sapere come posso far valere i miei diritti e assicurarmi che le disposizioni del tribunale vengano rispettate.

 

La questione posta alla nostra attenzione ci offre l’opportunità di analizzare una recente sentenza della Corte di cassazione penale, la n. 2098 del 17 gennaio 2024, nella quale è stato riaffermato il principio secondo cui, il reato di cui all’art. 570-bis c.p. si configura anche nel caso in cui l’omesso versamento abbia ad oggetto l’assegno previsto in favore del coniuge separato.

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Il fatto

Il caso è quello di un uomo che veniva condannato dal Tribunale per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore e alla moglie separata, omettendo di versare l’assegno di mantenimento mensile e di contribuire al pagamento delle spese straordinarie per il figlio minore, in violazione degli obblighi imposti dal provvedimento del Giudice.

L’uomo, quindi, impugnava la sentenza dinanzi alla Corte di Appello, che confermava la condanna del Tribunale. Di conseguenza, lo stesso proponeva ricorso per Cassazione, la quale rigettava i motivi addotti, perché infondati.

 

Cosa prevede la legge

In Italia, la legge prevede il reato di “Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del divorzio” all’art. 570-bis c.p., il quale sanziona la condotta del “coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”.

 

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La decisione

La Corte, nel pronunciarsi sul ricorso contro la sentenza con la quale il Giudice d’Appello confermava la condanna del Tribunale per il reato di cui all’art. 570-bis c.p. e nel disattendere la tesi difensiva, la quale argomentava che, la condotta del soggetto che viola solo gli obblighi di natura economica nei confronti del coniuge separato, senza far mancare a questi i mezzi di sussistenza, non potrebbe essere considerata reato, ribadiva il principio secondo cui, il reato di cui all’art. 570-bis c.p. sia configurabile anche nel caso in cui l’omesso versamento abbia ad oggetto l’assegno previsto in favore del coniuge separato.

La Cassazione ha, così, equiparato completamente sul piano penale il mancato versamento dell’assegno nei confronti del coniuge e dei figli, stabilito tanto in sede di separazione quanto di divorzio, racchiudendo in una unica previsione sanzionatoria la condotta del coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno.

La Corte sul punto ha osservato che la ratio della tutela di queste situazioni vada vista nel fatto che, “la situazione del coniuge separato, avente diritto alle prestazioni, sia di obiettiva vulnerabilità e necessità di tutela…essendo la separazione una fase di ridefinizione dei rapporti contraddistinta da incertezza, trasformazione e spesso anche da tensioni”.

Inoltre, circa uno dei motivi dedotti nel ricorso, ovvero che la Corte d’Appello non avesse valutato le dichiarazioni circa l’ impossibilità incolpevole di adempiere per mancanza di risorse, la Corte ha spiegato che, l’impossibilità assoluta dell’obbligato di far fronte agli adempimenti sanzionati dall’art. 570-bis c.p., non può essere assimilata ad una indigenza totale, dovendosi valutare se, in una prospettiva di bilanciamento dei beni in conflitto, ferma restando la prevalenza dell’interesse dei minori e degli aventi diritto alle prestazioni, il soggetto abbia effettivamente la possibilità di assolvere ai propri obblighi senza rinunciare a condizioni di dignitosa sopravvivenza”.

La sua situazione, purtroppo comune in seguito a separazioni, richiede un’azione decisa per far valere i suoi diritti e quelli di suo figlio.

La legge, tuttavia, offre diversi strumenti per assicurare che gli obblighi stabiliti dal Tribunale siano rispettati.

Dunque, se il suo ex marito non adempie volontariamente agli obblighi economici, potrebbe avviare un’azione civile di esecuzione forzata, che può comportare misure come il pignoramento della retribuzione o di altri beni per soddisfare gli importi dovuti, e potrebbe considerare anche l’idea di sporgere una formale denuncia-querela per violazione degli obblighi di assistenza familiare.

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In altre parole, l’inadempimento del suo ex marito potrebbe portare non solo a sanzioni civili ma anche a conseguenze penali, a sottolineare la serietà dell’obbligo non ottemperato.

Dunque, nel caso di specie, è fondamentale rivolgersi ad un legale specializzato in diritto di famiglia, il quale, valutando tutti gli aspetti del suo caso, potrà offrirle una consulenza dettagliata, aiutarla a comprendere e ad intraprendere le azioni legali più appropriate.

Per la sua delicata situazione può sempre consultare lo Studio legale Missiaggia che, con la sua profonda esperienza nel diritto di famiglia, può fornirle il supporto legale necessario e può aiutarla ad affrontare il caso, presentando una difesa solida dei suoi diritti e di quelli di suo figlio.

Conclusioni

In conclusione, il mancato rispetto degli obblighi di mantenimento è una violazione seria dei diritti del coniuge e dei figli, che può essere fonte di stress finanziario ed emotivo, ma esistono soluzioni legali che possono aiutarla a far valere i suoi diritti.

 

Corte-di-cassazione-penale-sez.-VI-sent.-17-gennaio-2024-n.-2098.doc.pdf

 

 

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