Buongiorno avvocato, il mio ex marito ha intenzione di non versare più il mantenimento ad uno dei suoi figli, perché percepisce il sussidio pubblico Naspi. Può farlo?
La domanda della nostra cliente ci dà l’opportunità di analizzare un principio ribadito dalla giurisprudenza della Corte di cassazione civile nella recente sentenza n. 8892 del 4 aprile 2024.
Il caso è quello di un uomo che, in base a quanto stabilito nella sentenza di divorzio, era tenuto a versare direttamente a beneficio dei due figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti un contributo mensile di mantenimento, oltre che una somma a titolo di assegno divorzile all’ex coniuge.
L’uomo impugnava la sentenza del Tribunale.
La Corte d’Appello riformava parzialmente la decisione e revocava l’assegno di mantenimento a beneficio di un solo figlio, confermando la somma da corrispondere a favore dell’altra figlia.
Tale decisione si basava sul fatto che, mentre il primo figlio poteva considerarsi ormai autosufficiente dal punto di vista economico, visto il contratto a tempo determinato più o meno stabile e le prospettive lavorative, lo stesso non poteva dirsi riguardo all’altra figlia, che percepiva un sussidio pubblico Naspi, versando, così, secondo la Corte d’Appello in uno stato di precarietà, che giustificava quindi la continuazione del suo assegno di mantenimento.
Inoltre, veniva confermato l’assegno divorzile a favore della ex moglie.
Contro tale pronuncia, l’uomo proponeva ricorso per Cassazione, contestando il fatto che i giudici avessero ritenuto ancora esistente il diritto al mantenimento della figlia.
La Cassazione accoglieva il motivo di ricorso e rinviava alla Corte d’Appello.
Cosa prevede la legge
Principio di Autosufficienza economica
La legge italiana stabilisce che, “l’obbligo del genitore separato o divorziato di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest’ultimo ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio abbia raggiunto l’indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, senza averne tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta (Cass. n. 1773/12; n. 1830/11; n. 6509/2017).
Tale principio di diritto trova, peraltro, espressione nell’art. 337-septies c.c., il quale prevede che il giudice “valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico”.
Tuttavia, quando un figlio maggiorenne inizia a lavorare stabilmente o riceve sussidi di disoccupazione, come la Naspi, dopo aver lavorato per anni, potrebbe essere considerato economicamente autosufficiente.
La Corte di Cassazione nella sentenza in esame, in materia di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, ha precisato che “lo svolgimento di un’attività retribuita, anche se prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi una adeguata fonte di reddito e, quindi, della raggiunta autosufficienza economica, che esclude così la rinascita dell’obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione”. (Cass. n. 40282/2021).
Nel caso di specie, il figlio aveva lavorato per circa tre anni a tempo determinato, percependo una remunerazione mensile, per poi fruire del sussidio pubblico Naspi. Tale attività lavorativa, secondo la Cassazione, dimostra una astratta autosufficienza economica, che esclude la rinascita dell’obbligo di mantenimento a carico del genitore.
La sentenza in esame, quindi, dimostra come la situazione lavorativa dei figli possa influenzare l’obbligo al mantenimento.
Dunque, se il suo ex marito intende procedere con una revisione degli assegni di mantenimento, dovrà dimostrare che ci sono stati cambiamenti significativi nella situazione economica dei figli che giustifichino la cessazione o la modifica del mantenimento.
Se i suoi figli hanno iniziato a lavorare stabilmente o percepiscono sussidi di disoccupazione come la Naspi, potrebbero essere considerati dal Giudice autosufficienti, il che potrebbe influenzare l’obbligo di mantenimento.
Durante il processo di revisione, il Tribunale esaminerà tutte le prove presentate, relative alla situazione economica attuale dei figli. E’ essenziale che lei sia preparata a fornire prove dettagliate delle necessità finanziarie attuali dei suoi figli, soprattutto se non hanno raggiunto una piena autosufficienza economica.
Consultare un legale specializzato in questi casi è indispensabile. Lo Studio Legale Missiaggia, specializzato in diritto di famiglia, può offrirle la consulenza necessaria per affrontare tale processo, garantendo che i suoi diritti e quelli dei suoi figli siano protetti.
Comprendere i criteri di autosufficienza economica e come questi vengono applicati ai figli maggiorenni può aiutare a prevedere le possibili evoluzioni del suo caso e proteggere i diritti dei suoi figli nel lungo termini.
Corte di cassazione civile, sez. I, sent., 4 aprile 2024 n. 8892 (1).doc.