A cura dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia e dell’Avv. Maria Giulia Fenoaltea
“La situazione patrimoniale del genitore obbligato quanto incide sul contributo al mantenimento dei figli?”
Il dovere di mantenimento dei figli, fino a quando i genitori coabitano, grava su entrambi in proporzione delle rispettive capacità economiche.
Quando i genitori si separano, divorziano o cessano la convivenza, il genitore presso il quale i figli coabiteranno prevalentemente (cd. genitore collocatario) dovrà sopportare le spese ordinarie e riceverà dall’ex un contributo mensile per far fronte alle stesse.
L’importo mensile è parametrato sia alle capacità economiche del genitore sia dai bisogni del figlio.
Se i genitori non trovano un accordo per stabilire l’entità del contributo al mantenimento dei figli, sarà il giudice a fissare la misura dell’assegno in relazione all’interesse della prole ed al fine di garantire loro lo stesso tenore di vita condotto sino a quando i genitori convivevano.
L’obbligo di mantenimento dei figli non deriva dal matrimonio ma dal rapporto di filiazione, pertanto il contributo al mantenimento dei figli verrà calcolato con gli stessi criteri sia per i figli legittimi che per quelli naturali.
IL GIUDICE DI COSA TIENE CONTO PER STABILIRE IL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI?
Solitamente il giudice, terrà conto dei seguenti criteri:
- il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
- i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
- le risorse economiche di entrambi i genitori;
- i compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
Ma cosa si intente per risorse economiche di ciascun genitore? È chiaro che il giudice deve valutare la complessiva situazione patrimoniale dei genitori, verranno quindi computati sia i redditi lavorativi che ogni altra forma di reddito, così come i conti correnti, gli investimenti, le polizze assicurative ed i risparmi.
COSA HA STABILITO LA CASSAZIONE?
In linea con quanto sin ora espresso, la Corte di Cassazione con la sentenza del 10 settembre ha confermato che, per la quantificazione del mantenimento dei figli, oltre al reddito da lavoro, deve essere presa in esame tutta la situazione patrimoniale del genitore obbligato.
Difatti ha stabilito che: “ai fini della misura dell’assegno di mantenimento per i figli è sufficiente un’attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi”; specificando inoltre che la valutazione delle condizioni economiche dell’obbligato, non richiede necessariamente l’accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un’attendibile ricostruzione del patrimonio del genitore obbligato (Cassazione civile sez. VI, 10/09/2021, n.24460).