Gentile Avvocato, sono una donna divorziata e ricevo un assegno di mantenimento per i miei figli e un assegno divorzile. Il mio ex marito ha chiesto la modifica delle condizioni del divorzio, perché le sue condizioni economiche sono cambiate. Sono preoccupata per questa situazione. Cosa posso fare?
La domanda della nostra cliente ci dà l’occasione per analizzare un principio ribadito dalla giurisprudenza della Corte di cassazione civile nella recente sentenza n. 6453 del 12 marzo 2024.
Il caso è quello di un uomo divorziato dalla sua ex moglie, il quale si rivolgeva al Tribunale per modificare le condizioni di divorzio dovute al peggioramento della propria situazione economica rispetto al periodo in cui era stata pronunciata la sentenza di divorzio.
All’udienza avanti al Tribunale, le parti raggiungevano un accordo, in base al quale l’uomo non doveva più corrispondere il mantenimento per la figlia, la quale si era trasferita a vivere stabilmente con il padre, e concordava con la ex moglie una riduzione dell’assegno divorzile.
Successivamente l’uomo presentava un secondo ricorso con il quale chiedeva la revoca dell’assegno divorzile a favore della ex moglie e richiedeva a quest’ultima di versare il mantenimento mensile al figlio, che si era trasferito stabilmente a casa del padre. Entrambe le richieste venivano rigettate.
Avverso il decreto del Tribunale, l’uomo proponeva così reclamo alla Corte d’Appello. I giudici rigettavano il ricorso, poiché ritenevano che non fossero sopravvenute circostanze nuove tali da giustificare la revoca o la revisione dell’assegno, in quanto i redditi del marito erano rimasti sostanzialmente invariati.
Avverso la decisione della Corte d’Appello, proponeva ricorso per Cassazione, che rigettava per mancanza di nuovi cambiamenti economici.
Cosa prevede la Legge
In Italia, la legge prevede che le condizioni che vengono stabilite in una sentenza di divorzio sono prese sulla base delle condizioni economiche e di vita di ciascuno dei due coniugi in quel dato momento storico. Tali condizioni, tuttavia, possono mutare nel corso del tempo e, per tale ragione, su richiesta possono essere modificate solo se emergono nuove circostanze che giustifichino il cambiamento delle stesse.
Secondo quanto stabilito dalla Corte di cassazione civile, in relazione all’art. 9 della l.n. 898 del 1970, “la revisione degli assegni post-divorzio richiede la dimostrazione di un cambiamento sostanziale e duraturo delle condizioni economiche di uno dei due ex coniugi. Occorre che venga accertata una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell’assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti.
In particolare, in sede di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell’entità dell’assegno ma deve limitarsi a verificare se le circostanze sopravvenute e provate dalle parti abbiano alterato l’equilibrio raggiunto e ad adeguare l’importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata”.
La Corte, inoltre, ha avuto modo di richiamare nella sua pronuncia le Sezioni Unite (SS.UU. n. 18287 del 11 luglio 2018), le quali in relazione all’art. 5 comma 6 della l.n. 898/1970, hanno affermato che “il riconoscimento dell’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale, comparativa e perequativa, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive”.
Dunque, questo significa che l’ex-marito, nel chiedere una revisione delle condizioni del divorzio, doveva fornire al Giudice prove concrete, “giustificati motivi” di un peggioramento significativo della propria situazione economico-finanziaria, che potrebbe riguardare la perdita del lavoro, la riduzione del reddito o altri gravi cambiamenti economici.
Per modificare le condizioni di mantenimento o l’assegno divorzile è necessario dimostrare cambiamenti economici sostanziali: nel caso in esame dunque non sono, quindi, stati sufficienti i piccoli aggiustamenti o variazioni temporanee del reddito ma sarebbero state necessarie modifiche che alterassero la capacità di una delle parti di sostenere gli stessi livelli di supporto finanziari stabiliti in un momento precedente.
Pertanto, solo se il suo ex marito ha fatto formale richiesta di revisione al Tribunale che ha emesso il decreto di divorzio, allegando documentazione dettagliata che supporti le sue affermazioni riguardo ai cambiamenti delle sue condizioni economiche, lei avrà l’opportunità di vedersi accolta la richiesta.
La richiesta di una revisione degli assegni di mantenimento e divorzio è un processo che richiede un accurato studio delle leggi e delle procedure. È importante, quindi, che entrambe le parti siano preparate a fornire dettagli completi delle loro situazioni economiche attuali. Il Tribunale esaminerà tutte le prove presentate e deciderà se le circostanze sono idonee per una revisione degli assegni.
In situazione come queste è fondamentale avere un supporto idoneo da parte di un legale competente. Lo studio legale Missiaggia ha una solida esperienza in casi di diritto di famiglia e può fornire la rappresentanza necessaria per un processo di revisione.
In conclusione, mentre la possibilità di una revisione può essere fonte di preoccupazione, comprendere i principi legali applicabili e prepararsi adeguatamente può essere d’aiuto per gestire in modo efficace il caso.
Si allega Sentenza n. 6453 del 12 marzo 2024
Corte di cassazione civile, sez. I, ord., 12 marzo 2024 n. 6453 (1).doc