Genitori omosex, annullamento del riconoscimento al genitore non biologico in unione civile

Decreto del Tribunale di Reggio Emilia del 29 aprile 2021

 

Nei giorni caldi per l’approvazione in Senato della Legge Zan, il Tribunale di Reggio Emilia pubblica una decisione che fa molto discutere: annullato l’atto dell’Ufficiale di Stato Civile che ha riconosciuto la genitorialità di due coppie omosessuali unite civilmente.

Il caso

Il testo del decreto del Tribunale di Reggio Emilia non risulta ancora disponibile per la lettura integrale. Sulla base dei dati forniti dalle testate giornalistiche si può ricostruire il caso oggetto del citato decreto per comprendere e commentare la decisione.

Le due coppie omosessuali, unite civilmente, probabilmente ricorrevano alla procreazione medicalmente assistita all’estero (essendo espressamente vietata in Italia tra coppia same sex).

Nei casi de quibus i figli nati in Italia, a seguito di procreazione medicalmente assistita, venivano riconosciuti alla nascita unicamente dal genitore biologico.

Successivamente, in forza del consenso scritto prestato dal “secondo genitore” alla procreazione medicalmente assistita (come previsto nel nostro ordinamento dall’art. 6 Legge 40/2004), quest’ultimo procedeva al riconoscimento del figlio dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile con il consenso al riconoscimento da parte del genitore biologico.

 

In merito al riconoscimento del figlio di coppia non coniugata, infatti, la normativa prevede che il secondo genitore, con il consenso del primo che ha già effettuato il riconoscimento, può riconoscere il figlio dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile che provvede ad annotarlo sull’atto di nascita.

L’Ufficiale di Stato Civile applicando le disposizioni fondamentali e generali in tema di genitorialità da procreazione medicalmente assistita contenute negli artt. 6, 8, 9 della Legge 40/2004, che disciplinano lo status del minore nato da PMA, ha annotato il riconoscimento stabilendo che il medesimo è figlio della coppia omosessuale che ha espresso il consenso alla PMA.

L’art. 8 della Legge 40/2004 infatti prevede espressamente che I nati a seguito dell’applicazione delle tecniche di  procreazione medicalmente  assistita  hanno  lo  stato   di   figli   (nati   nel matrimonio) o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso  la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai  sensi  dell’articolo 6”.

In altri termini, il figlio, dopo l’espressione del consenso alla PMA, si considera riconosciuto indipendentemente da qualsiasi dichiarazione volontaria in tal senso. Infatti il coniuge o convivente che abbia dato il proprio consenso informato alla fecondazione artificiale, si presume genitore per legge.

La Procura della Repubblica di Reggio Emilia proponeva ricorso, ai sensi dell’articolo 95 del DPR 396/2000, avverso questo atto di riconoscimento da parte del “secondo” genitore, chiedendo l’annullamento dell’annotazione.

Si presuppone che tale richiesta sia stata fondata sul dettato normativo dell’art. 5 della Legge 40/2004 che prevede l’accesso alla PMA (e di conseguenza il consenso) solo alle coppie maggiorenni di sesso diverso.

Sul ricorso presentato dalla Procura, il Giudice Tutelare esprimeva parere contrario all’annullamento del riconoscimento essendo obiettivo primario delle istituzioni la tutela dell’interesse del minore.

Con decreto del 29 aprile 2021, il Tribunale di Reggio Emilia, nonostante il consenso al riconoscimento fornito dalle madri biologiche, ha dichiarato i riconoscimenti non conformi alla legge, stante il vuoto legislativo in materia di riconoscimento di figli nati da due donne a seguito di procreazione mediamente assistita eterologa.

Nel proprio decreto il Tribunale di Reggio Emilia tuttavia, pur annullando il riconoscimento, richiamando la sentenza 32/2021 della Corte Costituzionale, ha ribadito che “il rapporto di filiazione, inteso come fenomeno fattuale, prescinde da una identificazione normativa e può sorgere e svilupparsi nell’ambito di un’unione civile, o di una stabile convivenza che riproduca la quotidianità della vita familiare, anche indipendentemente dalla esistenza di un riconoscimento da parte del genitore intenzionale”.

Le posizioni differenti.

La posizione dell’Ufficiale dello Stato Civile

L’Ufficiale dello Stato Civile ha attuato un ragionamento estensivo ed analogico della normativa prevista in tema di riconoscimento del figlio e in applicazione della legge sulla procreazione medicalmente assistita ed ha così provveduto all’annotazione del secondo genitore sull’atto di nascita del figlio.

La posizione della Procura di Reggio Emilia

La Procura di Reggio Emilia, di contro, ha applicato alla lettera la normativa in tema di procreazione medicalmente assistita, impugnando il riconoscimento (presumibilmente!) poiché basato sul consenso espresso da una coppia omosex e pertanto contra legem rispetto all’art. 5 della Legge 40/2004.

La posizione del Giudice Tutelare

Il Giudice Tutelare si limita ad analizzare la questione nell’esclusivo interesse del figlio minore esprimendo parere contrario all’annullamento del riconoscimento poiché avrebbe pregiudicato i diritti del figlio sia sul piano personale che patrimoniale, vedendosi privato di un genitore che lo ha voluto.

La posizione del Tribunale di Reggio Emilia

Il Tribunale nella propria decisione aderisce all’interpretazione della Procura, applicando alla lettera la normativa in tema di procreazione medicalmente assistita, come in vigore in Italia.

Richiama però la nota e recente sentenza della Corte Costituzionale n. 32/2021 che ha sollecitato l’intervento del Legislatore poiché “questa Corte non può esimersi dall’affermare che non sarebbe più tollerabile il protrarsi dell’inerzia legislativa, tanto è grave il vuoto di tutela del preminente interesse del minore”.

Pertanto, anche se la pronuncia è contraria all’interesse del figlio e della coppia genitoriale same sex, il Tribunale di Reggio Emilia (in modo sottile) ha rilevato l’inadeguatezza e carenza della normativa in tema.

La posizione dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia

“L’orientamento sessuale dei genitori non incide sulla idoneità che tutela la persona di età minore. Ho visto genitori eterosessuali inidonei al ruolo genitoriale e  genitori omosessuali più che idonei e viceversa. È ora di integrare l’art. 8 della Legge 40/2004 prevedendo anche le coppie omosessuali e le unioni civili. L’unica strada attualmente è l’adozione da parte del genitore non biologico cosi come prevede la Legge sull’adozione in casi particolari.”

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