Sono un padre ed ho un mantenimento per mio figlio dalla ex.

Buongiorno Avvocato, sono divorziato e nostro figlio di 15 anni vive con me. La mamma per nostro figlio versa 400,00 € e mi ha detto che dal mese prossimo vorrebbe diminuire visto che ha appena avuto un bambino con il nuovo compagno e non ce la fa con le spese. Può farlo?”

La domanda ci dà l’occasione per esaminare un principio ormai fatto proprio dalla giurisprudenza della Corte di cassazione civile, sez. I, ord., 12 marzo 2024 n. 6455 –.

Le condizioni che sono stabilite in un divorzio (o in una separazione) sono infatti prese sulla base della fotografia che il giudice fa della situazione in essere in quel momento tra i coniugi e che riguarda le condizioni economiche e di vita di ciascuno.

Tali condizioni però possono mutare nel corso del tempo. Ad esempio, il coniuge obbligato può perdere il lavoro, oppure, come nel caso sottoposto dal nostro cliente, può formare una nuova famiglia con un altro partner.

Ed invero tale ultima situazione è abbastanza frequente, considerato anche che i tempi per arrivare ad un divorzio sono stati negli anni sempre più ridotti e gli ex partner sono presto liberi di formare una nuova famiglia.

Qualora dunque sopravvengano giustificati motivi, considerate le mutate condizioni di fatto, ciascuna delle parti, può richiedere la modifica delle condizioni di divorzio scritte nella sentenza portando l’ex coniuge nuovamente davanti al competente Tribunale ai sensi dell’art. 473 bis 29 c.p.c.

Attenzione: le circostanze di fatto che hanno mutato le condizioni economiche o di vita di uno degli ex coniugi devono essere successive alla decisione, pertanto sono mutamenti che, non solo non sono mai stati valutati dal giudice, ma non esistevano nemmeno al momento del deposito della sentenza.

Non vi è dubbio che la nascita di un figlio comporti nuovi obblighi di natura economica in capo al genitore e può essere valutata dal giudice come circostanza che può incidere sulla rideterminazione del contributo di mantenimento per i figli.

Nel caso del nostro cliente, la nascita del figlio dell’ex moglie con il nuovo compagno potrebbe comportare una riduzione del contributo di mantenimento a suo carico. Il condizionale è d’obbligo perché tale riduzione non è automatica.

Il giudice deve infatti valutare se i nuovi oneri economici abbiano comportato una concreta diminuzione delle sostanze o della propria capacità di reddito e può farlo solo nel caso in cui la donna produca in giudizio delle prove concrete in tal senso.

Insomma, l’ex moglie del nostro cliente non potrebbe limitarsi a chiedere la riduzione (o addirittura la revoca) per il solo fatto della nascita dell’altro bambino.

La situazione reddituale e patrimoniale delle parti dovrà pertanto attentamente essere valutata e comparata dal giudice poiché non è detto che la nascita del nuovo figlio abbia inciso ed eroso sul peggioramento le sostanze dell’ex moglie che può tranquillamente continuare a versare il contributo di € 400,00 per la figlia nata in precedenza.

Il giudice dovrà valutare anche la situazione reddituale e patrimoniale del nuovo compagno poiché anche di tale situazione si tiene conto onde valutare se gli oneri derivanti dalla nuova nascita, insieme a quelli con riguardo al primo figlio, siano divenuti insostenibili o meno per l’ex partner.

Conclusioni: La riduzione automatica “fai da te” è illegittima ed è soggetta ad ammonizioni da parte del Giudice civile con esecuzione delle somme non versate.

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