Affidamento esclusivo. Interesse del minore sempre al primo posto. Quando potete ottenere l’affidamento esclusivo

Affidamento esclusivo: quando due genitori si separano, i giudici mettono “sempre” al primo posto l’interesse del figlio. Il tema dell’affidamento esclusivo è molto sentito dai genitori soprattutto in casi particolari.

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L’affidamento esclusivo si pone oggi come ipotesi di carattere eccezionale che può essere adottata soltanto nei casi in cui la regola generale dell’affido condiviso si presenti inattuabile.
E’ quanto affermato dalla Cassazione Civile, Sezione Prima, con sentenza n. 27/2017 con la quale affronta nuovamente il dibattuto tema dell’affido condiviso, quale regola vigente in materia di affidamento dei minori, limitando l’affidamento esclusivo alle ipotesi di estrema necessità.
Il caso 
Il ricorso per il quale era intervenuta la Cassazione riguarda l’impugnazione di una madre contro la pronuncia della Corte d’Appello di Brescia che aveva confermato la decisione del giudice di prime cure sull’affidamento esclusivo dei figli al padre. Nello specifico, il giudice di merito, aveva disposto l’affidamento esclusivo all’ex marito i due figli minori e le aveva, altresì, negato l’attribuzione di un contributo per il mantenimento con la motivazione che, pur avendo il padre una maggiore capacità reddituale e patrimoniale, la donna godesse di redditi superiori a quelli dichiarati, tali da garantirle di mantenere il tenore di vita matrimoniale.
La Corte territoriale aveva confermato quanto deciso in primo grado, ovvero l’affidamento esclusivo al padre, a causa di una elevata litigiosità tra i coniugi che ostacolava la capacità genitoriale e risultava negativa per i figli; con riguardo alle statuizioni economiche, la Corte aveva, altresì, ritenuto che la madre avesse risorse economiche sufficienti per conservare il tenore di vita matrimoniale.
Ad avviso della ricorrente, i Giudici di merito avevano erroneamente escluso l’affidamento condiviso dei figli in considerazione della litigiosità tra i coniugi, senza tener conto che l’affidamento esclusivo non garantisce una minore litigiosità tra i genitori, e soprattutto non assicura una tutela dell’interesse dei figli.
Nella fattispecie in esame non è stata dimostrata una inidoneità genitoriale della madre, la quale si è sempre mostrata attenta e sollecita alle esigenze dei figli, e dunque il lor
I giudici di legittimità non hanno, altresì, condiviso la decisione della Corte di merito la quale, preso atto della conflittualità tra i coniugi, ha scelto uno dei due genitori, quale affidatario esclusivo, senza fornire una specifica valutazione di incapacità genitoriale della donna e di accertamento della idoneità genitoriale del padre.
Pertanto la Suprema Corte, in accoglimento delle censure sollevate dalla donna, ha cassato la sentenza impugnata ritenendo del tutto illogico optare per un affidamento esclusivo dei figli solo alla luce della conflittualità tra i genitori.

Papà in città diversa del figlio. No all’affidamento esclusivo per la mamma!


“Nella giurisprudenza di questa Corte è costante l’orientamento secondo cui l’affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori (che non esclude che essi siano collocati presso uno di essi con previsione di uno specifico regime di visita con l’altro) costituisce il regime ordinario di affidamento che non è impedito dall’esistenza di una conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti di separazione, tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l’interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all’idoneità del genitore affidatario e all’inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell’altro genitore (v. Cass. nn. 1777 e 5108/20012, 24526/2010, 16593/2008).”
L’affidamento esclusivo del figlio minore a uno dei coniugi deve essere particolarmente motivato e comunque nell’interesse esclusivo del minore.

Quando è previsto l’affido super esclusivo?


Esclusivo significa che sarà solo un genitore a esercitare la responsabilità genitoriale; quindi a occuparsi delle necessità quotidiane del figlio.
Quando può accadere ciò?
Quando siano in presenza di un doppio pregiudizio per il figlio:
1) si dovrà dimostrare che l’interesse effettivo del minore sia all’affidamento a un solo genitore; in quanto l’affido condiviso, altererebbe, ponendo in serio pericolo, l’equilibrio e sviluppo psicofisico del minore;
2) si dovrà dimostrare la manifesta carenza o inidoneità educativa del genitore non affidatario. Quindi una incapacità reale “dimostrata sul campo” non ipotetica.
3) ed in ultimo, e non meno importante, l’idoneità dell’affidatario.

A cura dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia e dell’Avv. Maria Grazia Bomenuto

https://www.osservatoriofamiglia.it/moduli/17506642__affidamento-esclusivo.pd

 

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