Papà in città diversa del figlio. No all’affidamento esclusivo per la mamma!

Se un genitore è lontano dal figlio per motivi di lavoro o per una scelta familiare, può l’altro arrogarsi il diritto di essere l’unico genitore responsabile genitorialmente?

Una nuova sentenza rigetta la richiesta della mamma all’affidamento esclusivo, tutelando il primario interesse del figlio minore al mantenimento di un sano e continuativo rapporto con entrambi i genitori, nonostante la distanza della dimora paterna e i problemi di salute del piccolo.

A cura dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia

La Corte d’Appello di Bologna n. 1042/2018 (allegata di seguito in stralcio, appena la prima pagina con i dati per reperirla) ritiene che non possono essere considerati impedimenti alla frequentazione del padre da parte del minore né la lontananza della residenza del padre, né i problemi di salute del bambino.

La perpetua conflittualità degli adulti non può ostacolare il consolidamento del rapporto genitore-figlio, neanche adducendo a motivazioni quale l’eccessiva distanza della dimora paterna rispetto alla casa familiare o alle condizioni di salute del bambino,  per le quali non è indispensabile la continua sorveglianza della madre.

Tale sentenza trova riscontro nel fondamentale art. 337 ter del Codice Civile, secondo il quale il figlio minore ha diritto a vedersi garantito un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori conservando “rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.” E per la concretizzazione di tali propositi  il Giudice adotta i provvedimenti necessari al superiore interesse della persona di età minore. La valutazione dell’affidamento esclusivo o condiviso varia in relazione alla capacità genitoriale di ciascuno, mamma o papà accertando se le richieste eventuali di affidamento esclusivo siano pretestuose o strumentali al proprio interesse e non a quello del figlio.

Nel caso di specie, la lontananza di città non può costituire da sola un presupposto per l’affidamento esclusivo esautorando l’altro genitore lontano dalle capacità decisionali e dalla frequentazione continuativa con il figlio.

Anzi tale richiesta della madre nel caso specifico è indice di inidoneità genitoriale e va sanzionata dalla magistratura che in alcuni casi già segnalati ha addirittura condannato il genitore alienante al risarcimento del danno per aver privato l’allora minore della frequentazione pacifica e serena con l’altro genitore.

Risulta evidente come l’affidamento condiviso favorisca la crescita equilibrata e armoniosa del minore, che i genitori devono salvaguardare e incoraggiare nonostante la loro crisi. Per questo è importante adottare accordi di negoziazione assistita, che garantiscano una risoluzione del contraddittorio veloce e indolore per gli adulti quanto per i figli.

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