Il genitore che si dimostra inaffidabile, irraggiungibile o pericoloso per il minore perde il diritto di prendere decisioni che lo riguardano!
A cura dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia
Nonostante la Legge n. 54 del 2006 ha previsto l’affidamento condiviso come regola generale, ci sono casi in cui il Giudice dispone che il minore venga assegnato ad uno solo dei genitori, quando ritiene che l’affidamento ad entrambi contrasti con il primario interesse del bambino.
Nel caso il cui venga disposto l’affidamento esclusivo, pertanto, è necessario che il provvedimento del Giudice sia specificamente motivato sia in relazione al potenziale pregiudizio arrecato al minore, sia per quanto attiene alla grave inidoneità educativa del genitore, tale da rendere l’affidamento condiviso pregiudizievole per la prole.
L’art. 337 quater del Codice Civile prevede che in caso di minore affidato ad uno solo dei genitori, le decisioni di ordinaria amministrazione devono essere prese esclusivamente dall’ affidatario, mentre quelle di maggiore interesse per il minore sono di spettanza di entrambi, che dovranno quindi collaborare al meglio per garantire le esigenze della prole.
L’ultimo comma del medesimo articolo, tuttavia, quando recita “salvo che non sia diversamente stabilito” prevede un affido super esclusivo, ovvero rafforzato, in quanto stabilisce che le competenze genitoriali debbano essere esercitate in toto dal solo genitore affidatario, comprendendo le decisioni di straordinaria amministrazione che normalmente vengono prese da entrambi.
Quest’ipotesi residuale riguarda il genitore che si dimostri totalmente inaffidabile, irraggiungibile o addirittura pericoloso per il minore perché magari versa in stato di dipendenza da alcool o stupefacenti o nel caso in cui abbia subito condanne penali per reati gravi.
La responsabilità genitoriale rimane comunque in capo ad entrambi i genitori che saranno sempre tenuti a vigilare sull’educazione e istruzione dei figli, e potranno ricorrere al Giudice nel caso in cui riscontrassero decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
Recenti pronunce del Tribunale di Roma a cura della Dottoressa Bianchini Sez I del 2017 stabiliva che in caso di irreperibilità del genitore non collocatario, l’altro genitore potesse occuparsi di tutte le decisioni nell’interesse della persona di età minore.
Affidando i minori esclusivamente ad uno solo dei genitori con l’affidamento super esclusivo si stabilisce che allo stesso spettino tutte le decisioni di straordinaria amministrazione inerenti all’educazione, istruzione e salute della prole. I motivi principali di tale affido super esclusivo riguardano il pregiudizievole comportamento del di uno dei due genitori che nel predetto caso, ad esempio il padre si è dimostrato palesemente ostativo e non collaborativo, in quanto non partecipasse nemmeno agli incontri di coppia fissati davanti al CTU e tale condotta ha impedito l’avvio dei progetti di aiuto e sostegno per le figlie che versavano in uno stato di totale disagio psicologico.
Per approfondire l’argomento: