AFFIDAMENTO ESCLUSIVO O SUPER ESCLUSIVO SE COINCIDE CON IL SUPERIORE INTERESSE DELLA PERSONA DI ETA’ MINORE

AFFIDAMENTO ESCLUSIVO: Delle Avvocate Maria Luisa Missiaggia e Rosalia Cancellara

IL CASO

Il Tribunale di Matera, con sentenza dell’8 ottobre 2014, in base all’acquista relazione del Servizio Sociale, rigettava la domanda del padre volta ad ottenere un diverso regime d’incontri con il  figlio e, nell’accogliere il riunito ricorso della madre finalizzato all’affidamento esclusivo del figlio in suo favore, rigettava le contrapposte domande di aumento e di riduzione del contributo paterno di mantenimento.

Alla base della decisione il dato che i rapporti tra i due genitori travalicavano i confini della mera conflittualità fisiologica, compromettendo ogni possibilità per gli stessi di collaborare e condividere i compiti di cura e di educazione del figlio.

Il diritto assoluto alla bigenitorialità quindi deve sempre essere bilanciato con il superiore interesse del minore.

Su tale caso decide la cassazione con sentenza del 2016 n. 18559.

DIRITTO

L’affidamento condiviso costituisce la modalità prioritaria per l’affidamento dei minori in caso di separazione e divorzio, salvo questo sia in contrasto appunto con l’interesse del minore.

Nel caso di specie la compromissione del rapporto genitoriale trovava conferma nella relazione socio – familiare dei Servizi sociali di Matera, nonché nella saltuarietà con la quale il padre ha ritenuto di seguire le regole espresse dal Tribunale per i Minorenni e dalla mancata corresponsione della pur esigua somma per il mantenimento del minore.

Il Tribunale di Matera aveva ritenuto che la situazione di grave conflitto tra i genitori, sfociata in una sentenza di applicazione della pena a carico del padre per reati che vedevano la madre quale parte offesa, fosse sintomatica della “scarsa maturità genitoriale” dell’uomo “nell’affrontare quelle maggiori responsabilità che l’affido condiviso comporta”.

Il caso è giunto fino in Cassazione che solo di recente ha sciolto il nodo in merito agli interessi che devono prevalere nella valutazione del regime di affidamento.

Ebbene la Corte di Cassazione, con sentenza n. 18559, del 22 settembre 2016, ha sancito che, in caso di separazione e/o divorzio dei genitori, l’affidamento condiviso dei figli minori venga stabilito dal Giudice solo quando questo risponda al reale e superiore interesse di questi ultimi.

In particolare, ha sottolineato la Suprema Corte, non si deve procedere alla statuizione di tale regime di affidamento qualora questo sia in contrasto con l’interesse del minore, considerato in relazione alle sue imprescindibili ed oggettive esigenze di cura, educazione, mantenimento ed istruzione morale.

Non è sufficiente, per una pronuncia a favore dell’affidamento condiviso, quindi, il solo desiderio di bigenitorialità espresso dal figlio: il regime, infatti, deve essere consono ad assicurargli una crescita sana ed equilibrata da un punto di vista materiale, psicologico e morale.

Segue Sentenza

 

Suprema Corte di Cassazione

Sezione I civile

Sentenza 22 settembre 2016, n. 18559

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22659/2015 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di POTENZA Reg. n. 12/15;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/05/2016 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS), con delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato (OMISSIS), con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Disposto l’affidamento del minore (OMISSIS), nato il (OMISSIS), ai genitori (OMISSIS) e (OMISSIS), il Tribunale per i Minorenni di Potenza con provvedimento del 20.6.2013 regolamentava le visite paterne.

 

Successivamente con decreto dell’8.10.2014 il Tribunale di Matera, anche in base all’acquista relazione del Servizio Sociale, rigettava la domanda dello (OMISSIS) volta ad ottenere un diverso regime d’incontri col figlio, accoglieva il riunito ricorso della (OMISSIS) finalizzato all’affidamento esclusivo a lei del bambino e rigettava le contrapposte domande di aumento e di riduzione del contributo paterno di mantenimento; compensava infine un quarto delle spese di lite, ponendo la restante quota a carico dello (OMISSIS).

Con decreto del 3.06.2015 la Corte di appello di Potenza, in parziale accoglimento del reclamo proposto dallo (OMISSIS) contro il decreto dell’8.10.2014 e resistito dalla (OMISSIS), rigettava la domanda della (OMISSIS) di affidamento esclusivo del figlio (OMISSIS), confermando nel resto l’impugnato decreto e compensando integralmente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

La Corte territoriale premetteva che:

  1. a) il Tribunale di Matera aveva disposto l’affidamento esclusivo del piccolo (OMISSIS) alla madre, considerando che: i rapporti tra i due genitori travalicavano i confini della mera conflittualita’ fisiologica, il che comprometteva ogni possibilita’ per gli stessi di collaborare e condividere i compiti di cura e di educazione del figlio; la compromissione del rapporto genitoriale trovava conferma nella relazione socio – familiare dei Servizi sociali di Matera, nonche’ nella “saltuarieta’ con la quale” lo (OMISSIS) “ha ritenuto di seguire le regole espresse dal Tribunale per i Minorenni” e “dalla mancata corresponsione della pur esigua somma per il mantenimento del piccolo (OMISSIS)”.
  2. b) lo (OMISSIS) aveva dedotto che:

– il Tribunale aveva disposto l’affidamento esclusivo del piccolo (OMISSIS) alla madre in assenza dei presupposti di legge;

– non era stato addotto alcun concreto elemento che dimostrasse il pregiudizio derivante al figlio dall’affidamento congiunto, non potendosi considerare la sentenza penale con cui a sua richiesta gli era stata applicata una pena detentiva;

– aveva sempre ottemperato alle prescrizione imposte dal Tribunale per i Minorenni con il provvedimento del 19.1.2012 e non si era mai sottratto ai doveri genitoriali; era stato acclarato il forte attaccamento fra lui ed il figlio;

– nonostante lo stato di disoccupazione, aveva sempre contribuito al mantenimento del bambino.

Tanto anche premesso e reputata applicabile la richiamata la normativa di cui agli articoli 337 ter e 337 quater c.c., introdotta dal Decreto Legislativo n. 154 del 2013, articolo 55, in vigore dal 7 febbraio 2014, la Corte di merito osservava e riteneva che: i provvedimenti che riguardavano i figli dovevano essere assunti avendo come essenziale ed esclusivo punto di riferimento il loro interesse morale e materiale (articolo 337 ter c.c., comma 2);

– l’affidamento condiviso costituiva la modalita’ prioritaria, tranne che l’affidamento ad uno dei genitori fosse contrario all’interesse del figlio (articolo 337 quater c.c.); il Tribunale di Matera aveva ritenuto che la situazione di grave conflitto tra i genitori, sfociata in una sentenza di applicazione della pena a carico dello (OMISSIS) per reati che vedevano la (OMISSIS) quale parte offesa, fosse sintomatica della “scarsa maturita’ genitoriale” dell’uomo “nell’affrontare quelle maggiori responsabilita’ che l’affido condiviso comporta”;

– viceversa, nel par. 2 del decreto (nel quale si era affrontata la questione del diritto di visita del genitore), il Tribunale aveva affermato che era “evidente l’intesa spontanea tra padre e figlio non scalfita dal periodo di lontananza”, sottolineando le “notevoli potenzialita’ del forte legame affettivo esistente tra lo (OMISSIS) e il piccolo (OMISSIS)”; proprio tali elementi, peraltro desunti dalla relazione dei Servizi Sociali, indicavano che il rapporto tra genitore e figlio non era risultato in alcun modo intaccato dalla conflittualita’ esistente tra padre e madre; anzi, nonostante il “periodo di lontananza, durante il quale il padre non ha incontrato (OMISSIS), il loro rapporto era caratterizzato da intesa spontanea” e il legame affettivo da “notevoli potenzialita’”;

– pertanto non si comprendeva in che modo l’affidamento congiunto potesse rappresentare un pregiudizio per (OMISSIS) ed essere contrario al suo interesse morale e materiale. Ne’, d’altro canto, gli altri elementi considerati dal Tribunale si affrancavano dalla detta lacuna. La relazione del Servizio Sociale di Matera del 25.7.2014 affermava che il padre, “inizialmente non ha accettato di incontrare il proprio figlio con il sistema di monitoraggio comunicando verbalmente che avrebbe provveduto ad impugnare detto provvedimento” e che tuttavia “dopo una serie di colloqui finalizzati ad informare la stessa persona dell’importanza della non interruzione della relazione con il figlio, dal 28.1.2014 ha iniziato a incontrare il piccolo (OMISSIS) cosi’ come concordato con la madre. Il Tribunale aveva ravvisato in tale comportamento una “inidoneita’ educativa” dello (OMISSIS). Se, da un lato, continuava a non essere chiaro in che modo la affermata inidoneita’ assurgesse ad elemento di “contrarieta’ all’interesse del figlio” sotto il profilo dell’affidamento congiunto, dall’altro occorreva rimarcare che lo (OMISSIS), opportunamente informato dell’importanza degli incontri con il figlio, anche se nelle modalita’ da lui non condivise, aveva mostrato il suo interesse e (attaccamento al bambino, accettando di incontrarlo alle condizioni fissate. Quanto, infine, alle evidenziate omissioni nel versamento dell’assegno di mantenimento, lo stato di disoccupazione dello (OMISSIS) (che, in mancanza di dati contrari, doveva ritenersi provato) dimostrava la difficolta’ del medesimo nell’adempiere all’obbligo con la puntualita’ richiesta (fermo restando, anche qui, che non si comprendeva come tale dato si riflettesse sul contrario interesse del figlio all’affidamento congiunto). Era del resto significativa, per concludere, la circostanza che il Tribunale per i Minorenni di Potenza avesse statuito l’affidamento condiviso con provvedimento del 9.1.2012;

– lo (OMISSIS) aveva chiesto di disporre l’affido condiviso “con collocazione per 7 giorni consecutivi al mese del bambino presso il padre”, ma riguardo alla richiesta di collocazione presso di se’, il reclamante nulla aveva obiettato (nel merito) riguardo al punto 2) del decreto impugnato, con il quale essa era stata rigettata; sulla questione, quindi, il reclamo era inammissibile. Era inammissibile anche la domanda (affidata anch’essa solo alle conclusioni) con la quale il reclamante aveva chiesto di dispone l’obbligo per la madre di accompagnare il minore presso la sede degli assistenti sociali di Matera, trattandosi di domanda nuova.

Contro questo provvedimento notificato il 18.06.2015, la (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 111 Cost., comma 7, affidato a due motivi e notificato il 17-21.09.2015 allo (OMISSIS) che il 27.10.2015 ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso la (OMISSIS) ammissibilmente (cfr anche e da ultimo Cass. n. 6132 del 2015) denunzia:

  1. “Violazione e falsa applicazione degli articoli 337 ter e 337 quater c.c., (ex articolo 360, comma 1, n. 3, in relazione all’articolo 360, comma 4)”.

 

  1. “Violazione e falsa applicazione degli articoli 337 ter e 337 quater c.c., e articolo 30 Cost. (ex articolo 360, comma 1, n. 3, in relazione all’articolo 360, comma 4)”.

Con i due motivi, suscettibili di esame unitario, la (OMISSIS) censura il rigetto della sua domanda di affidamento esclusivo del figlio, sostenendo in sintesi anche che la persistenza del regime di affidamento condiviso pregiudica il figlio, considerate l’impossibilita’ delle parti di elaborare e mettere in atto un progetto educativo comune e la gravissima conflittualita’ e l’incomunicabilita’ esistente tra lei e lo (OMISSIS), resosi anche autore di gravi reati ai suoi danni per i quali aveva nel 2010 patteggiato la pena di un anno e quattro mesi ed il 10.04.2015 subito un’ulteriore condanna non ancora divenuta definitiva, considerato ancora che all’attuazione e reiterazione da parte dello (OMISSIS) di comportamenti aggressivi e violenti nei confronti di lei conseguivano effetti destabilizzanti per l’equilibrio del figlio, vittima di c.d. violenza indiretta, ed inoltre che lo (OMISSIS), anche prima di trovarsi in stato di disoccupazione, non aveva provveduto al mantenimento del bambino ed aveva esercitato con discontinuita’ il suo diritto di visita.

Le doglianze dedotte dalla (OMISSIS) meritano favorevole apprezzamento.

Corte territoriale ha ritenuto che, a fronte di un regime legale che impone l’affido condiviso tranne che esso si ponga in contrasto con l’interesse preminente del minore, non era dato comprendere in qual modo i dati emersi, attestanti tra l’altro la “scarsa maturita’ genitoriale- dell’uomo “nell’affrontare quelle maggiori responsabilita’ che l’affido condiviso comporta – e la sua inidoneita’ educativa potessero porsi in contrasto con “l’interesse del minore all’affido condiviso”, a fronte essenzialmente del fatto che il rapporto affettivo tra il padre ed il figlio non era risultato in alcun modo intaccato dalla conflittualita’ esistente tra padre e madre. Le perplessita’ che i giudici del reclamo manifestano appaiono frutto di erronea esegesi del quadro normativo e di viziata applicazione delle regole legali agli emersi dati fattuali, di tal che l’attinta conclusione risulta affetta da errore di prospettiva ed anche non in armonia con l’ambito dei diritti e dei doveri che connotano la genitorialita’ e la relativa responsabilita’. In particolare si rivela sostanzialmente travisato l’interesse superiore del minore, cui come noto occorre dare preminenza, la cui portata deve essere intesa come non limitata all’intuibile o comprensibile desiderio del bambino di mantenere la bigenitorialita’, ma in funzione del soddisfacimento delle sue oggettive, fondamentali ed imprescindibili esigenze di cura, mantenimento, educazione, istruzione, assistenza morale, e della sua sana ed equilibrata crescita psicologica, morale e materiale. Sintomatica dell’inadeguata valutazione dell’interesse del figlio delle parli appare, in aggiunta allo scarso rilievo attribuito ai profili del mantenimento e della irregolarita’ e non assiduita’ delle frequentazioni paterne, soprattutto l’assenza di specifica considerazione della tipologia e gravita’ della conflittualita’ esistente tra le parti e dei reati commessi dallo (OMISSIS) in danno della (OMISSIS). inevitabilmente invece destinati a riflettersi negativamente anche su sentimenti ed equilibri affettivi, personali e familiari e sui rapporti interpersonali e, dunque, dotati di rilevante influenza sullo stabilimento del regime di affidamento piu’ consono, anche in prospettiva al figlio della coppia.

Conclusivamente si deve accogliere ricorso e cassare il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di appello di Potenza, in diversa composizione, cui si demanda anche la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Potenza, in diversa composizione.

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