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Sottrazione internazionale di minori: madre britannica rapisce i figli autistici e scompare

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14/09/2026

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Una visita autorizzata che si trasforma in una sottrazione internazionale di minori

La vicenda di Nishika Samaratunga, cittadina britannica, riporta l’attenzione sul tema della sottrazione internazionale di minori, soprattutto quando il conflitto tra i genitori si intreccia con la necessità di tutelare bambini particolarmente vulnerabili.

La donna è accusata di aver sottratto i due figli, di 5 e 3 anni, entrambi nati negli Stati Uniti e affetti da autismo. Il padre, Ben Baier, vive in Colorado. Dopo la separazione dei genitori, nell’ottobre 2025 un tribunale del Colorado aveva attribuito al padre la responsabilità principale sui minori, consentendo comunque alla madre di mantenere rapporti con loro.

Nel marzo 2026 il padre aveva accompagnato i bambini nel Regno Unito per consentire il contatto con la madre. Il 29 marzo, tuttavia, la donna non avrebbe riportato i figli nel luogo stabilito dal provvedimento giudiziario, facendo perdere le proprie tracce insieme ai bambini. Da quel momento si sono attivati procedimenti sia nel Regno Unito sia negli Stati Uniti.

Quando il conflitto familiare diventa sottrazione di minore

La sottrazione internazionale di minori si verifica, in linea generale, quando un figlio viene trasferito o trattenuto in uno Stato diverso da quello della sua abituale residenza, in violazione dei diritti di affidamento o di responsabilità genitoriale dell’altro genitore.

Il principale strumento internazionale è la Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980, alla quale aderiscono sia gli Stati Uniti sia il Regno Unito. Il meccanismo è costruito attorno a un principio preciso: evitare che il genitore che porta con sé il minore possa creare unilateralmente una nuova situazione familiare e rendere così più difficile l’esercizio dei diritti dell’altro genitore.

La questione non coincide, quindi, con una semplice controversia sull’affidamento. Il giudice chiamato a decidere sul rientro deve innanzitutto verificare quale fosse la residenza abituale del minore, quali diritti di custodia esistessero e se il trasferimento o il trattenimento siano avvenuti senza il necessario consenso.

Nell’ordinamento italiano, una condotta analoga può inoltre assumere rilevanza penale ai sensi dell’art. 574-bis c.p., relativo alla sottrazione e al trattenimento di minore all’estero. Si tratta tuttavia, nel caso concreto, di una vicenda sottoposta alle autorità statunitensi e britanniche.

Il ritorno del minore e le eccezioni da provare

La Convenzione dell’Aja privilegia il ritorno del minore nello Stato di residenza abituale, lasciando allo Stato nel quale il bambino è stato condotto un compito prevalentemente orientato a ripristinare rapidamente la situazione precedente.

Il ritorno non è però automatico. L’art. 13 della Convenzione contempla alcune eccezioni, tra cui il fondato rischio che il rientro esponga il minore a un pericolo fisico o psicologico o lo collochi in una situazione intollerabile. La Corte di cassazione ha ribadito che costituisce elemento ostativo il fondato rischio di tali conseguenze, richiedendo una valutazione concreta e rigorosa.

Questo aspetto assume particolare rilievo quando siano coinvolti bambini con specifiche esigenze di cura. L’autismo, tuttavia, non determina automaticamente il diritto del minore a rimanere con uno dei genitori: occorre dimostrare in concreto quali conseguenze avrebbe il trasferimento sulla sua salute, sulla continuità scolastica, sulle cure e sull’equilibrio psicologico.

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Quali organi si attivano nella sottrazione internazionale di minori

Nei casi di sottrazione internazionale di minori possono intervenire più autorità, con funzioni differenti.

I tribunali dello Stato di residenza abituale e dello Stato nel quale il minore è stato condotto possono essere chiamati a pronunciarsi, rispettivamente, sulla responsabilità genitoriale, sulle misure di protezione e sul rientro del bambino.

Un ruolo fondamentale spetta poi alle Autorità centrali previste dalla Convenzione dell’Aja. Queste favoriscono la localizzazione del minore, lo scambio di informazioni, la cooperazione tra autorità e l’avvio o la facilitazione delle procedure finalizzate al ritorno.

Possono inoltre essere coinvolte forze di polizia e autorità giudiziarie penali, soprattutto quando la condotta integri un reato o sia necessario localizzare il minore. Nel caso britannico, il tribunale del Colorado ha autorizzato le autorità statunitensi a prendere in custodia i bambini, ritenendo esistente un rischio credibile di pericolo imminente. Nel Regno Unito, l’High Court ha inoltre disposto la divulgazione di informazioni da parte di soggetti terzi, tra cui banche, società di servizi e NHS, allo scopo di contribuire alla localizzazione.

La tutela del minore non può diventare una gara tra genitori

La sottrazione internazionale di minori dimostra quanto rapidamente una controversia familiare possa trasformarsi in una questione giudiziaria transnazionale. Il punto centrale non dovrebbe essere stabilire quale genitore abbia “vinto” la contesa, ma impedire che una decisione unilaterale renda irreversibile una situazione che avrebbe dovuto essere valutata da un giudice.

Nel caso dei due bambini autistici, la particolare vulnerabilità impone una valutazione ancora più concreta: scuola, assistenza sanitaria, continuità delle terapie e stabilità quotidiana diventano elementi da verificare, non argomenti da presumere.

Per gli avvocati, la lezione operativa è altrettanto chiara: agire tempestivamente è decisivo. Nella sottrazione internazionale di minori il tempo non è un fattore neutrale, perché più a lungo il minore rimane nello Stato di destinazione, più complessa può diventare la ricostruzione della situazione originaria e l’esecuzione dei provvedimenti di rientro.

La tutela effettiva, dunque, passa dalla rapidità di coordinamento tra giudici, Autorità centrali e forze dell’ordine, senza trasformare il minore nel terreno sul quale consumare il conflitto tra gli adulti.