A confermarlo è la Corte di Cassazione, SEZ. VI PENALE, con la Sentenza del 21 giugno 2019, n. 27705 in materia di sottrazione di minore.
La Corte aveva infatti confermato la decisione precedentemente presa dal Tribunale di Grosseto che: “condannava F.A. alla pena di due anni e un mese di reclusione, per avere eluso, in più occasioni, il provvedimento del Tribunale dei minorenni di Firenze in ordine all’affidamento condiviso dei figli minori N.E. e D. (art. 81 c.p., comma 2, e art. 388 c.p., comma 2) e per avere sottratto i medesimi figli minori al padre, N.R. , portandoli in Austria contro la volontà di quest’ultimo, al quale veniva così impedito l’esercizio della potestà genitoriale (art. 81 cpv. e 574-bis c.p.)”. Pena successivamente confermata ed addirittura aumentata a 2 anni e 6 mesi di reclusione dalla Corte di appello di Firenze.
Cos’è la responsabilità genitoriale?
La responsabilità genitoriale viene enunciata all’articolo 316 c.c. e consiste nei doveri che i genitori hanno nei confronti del figlio: “Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio (…)”. (per approfondimenti sulla responsabilità genitoriale guarda anche: https://studiodonne.it/decadenza-della-responsabilita-genitoriale/).
Cos’è la sottrazione di minore?
La sottrazione di minore è disciplinata agli articoli 573 e 574 c.p. che trattano rispettivamente la “sottrazione consensuale di minorenni” e la “sottrazione di persone incapaci”.
Vi sono due ipotesi di sottrazione di minore:
- La prima consiste nella sottrazione di un bambino di età inferiore ai quattordici anni che venga allontanato da coloro che ne sono responsabili (genitori, curatori, tutori). In questo caso il consenso del minore è indifferente in quanto, data la giovanissima età anche in caso di consenso del bambino può configurarsi la sottrazione.
- La seconda ipotesi consiste invece nella sottrazione del bambino che abbia compiuto gli anni quattordici, ma che non sia consenziente e che dunque sia sottratto contro la sua volontà.
Ulteriori casi
In materia vi è una ulteriore sentenza della Cassazione che spiega come gli estremi della sottrazione di minore vadano valutati in ragione della situazione e che “trattenere con sé il figlio minorenne oltre i termini stabiliti con l’ex coniuge non integra necessariamente il reato di sottrazione di incapace”. Gli Ermellini hanno, infatti, valutato che i casi in cui sia un genitore e quindi qualcuno che comunque disponga di responsabilità genitoriale, a “sottrarre” il figlio all’altro vadano “trattati diversamente”. È dunque opinione della Corte che la fattispecie prevista all’articolo 574 c.p. si venga a configurare non con la semplice sottrazione del minore che “Si limita a compromettere gli affetti familiari” ma quando “ne pregiudica in maniera rilevante l’operatività della sua responsabilità” è dunque necessario che si configuri uno stravolgimento rilevante delle abitudini di vita del minore che vada a compromettere la possibilità per l’altro genitore di esercitare la propria responsabilità genitoriale.
A cura dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia e del dottor Ludovico Raffaelli