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“Il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.”
La responsabilità genitoriale, che ha sostituito la potestà genitoriale, è stata introdotta dal dlgs. 154/2013. Questo decreto, riscrivendo gli articoli 315 c.c. e ss, ha individuato e specificato i doveri dei genitori verso i figli e dei figli verso i genitori.
“Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.
Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.
Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.”
“Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.
In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.
Il giudice, sentiti i genitori e disposto l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell’interesse del figlio e dell’unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l’interesse del figlio.
Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l’esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi.
Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull’istruzione, sull’educazione e sulle condizioni di vita del figlio”.
Attraverso questi articoli muta profondamente quella che era l’antica prospettiva secondo cui il figlio fosse in una situazione di “soggezione” rispetto ai genitori. Adesso si pone al centro l’interesse dei figli e diventano i genitori ad avere l’obbligo di tutela degli stessi.
La Responsabilità genitoriale, quindi, si può definire come l’insieme di obblighi e doveri che gravano in capo ad entrambi i genitori per la cura del figlio.
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La novità del porre l’interesse del figlio in primo piano e dell’imporre ai genitori il rispetto di una serie di doveri ed obblighi ha fatto sì che la violazione dei suddetti comporti la possibilità di decadere da tale responsabilità, con la conseguenza dell’allontanamento del figlio dalla casa familiare o dello stesso genitore dal figlio.
La pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale deriva, dunque, dall’esigenza di tutelare l’incolumità dei minori messa a rischio dai comportamenti pregiudizievoli del genitore e dall’esigenza di garantirne una corretta crescita, nonché un corretto sviluppo fisico e psicologico.
Il provvedimento, dunque, ha carattere sanzionatorio, ma, in alcuni casi, anche preventivo, in quanto mira ad evitare il ripetersi di situazioni lesive già verificatesi ed ad evitarne la protrazione degli effetti. In proposito Gli Ermellini hanno dichiarato: “Va confermata la decadenza della responsabilità genitoriale in capo a colui sul quale è stata riscontrata l’incapacità di occuparsi in modo responsabile del figlio, e di assicurare allo stesso un minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico, indispensabili per lo sviluppo e la formazione della sua personalità. Tale giudizio deve essere svolto tenendo conto del superiore interesse del minore, attraverso un apprezzamento di fatto ove risulti insita la verifica della irrealizzabilità, in concreto, del diritto del minore di crescere nell’ambito della propria famiglia di origine”. (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 11 dicembre 2019 n. 32413).
Vi sono diversi comportamenti che, essendo ritenuti gravemente pregiudizievoli verso il minore, sono considerati motivo di decadenza della responsabilità genitoriale o perlomeno meritevoli di provvedimenti ablativi o limitativi della potestà:
Nell’ipotesi di genitore detenuto, quindi, è strettamente necessario procedere all’accertamento della sussistenza di una condotta gravemente pregiudizievole posta in essere dal genitore ai danni del minore, al fine di valutare se in concreto siano stati violati o trascurati i doveri propri di un genitore, o se vi siano stato abusi di tali poteri con grave pregiudizio per i figli”.
Rimane, dunque, sempre la condotta pregiudizievole ad essere l’elemento determinante per l’insorgere della decadenza della responsabilità.
Il giudice al momento della pronuncia dell’ordine di decadenza dalla responsabilità genitoriale deve inoltre porre in essere una serie di valutazioni relative alla possibilità di recupero delle capacità genitoriali, come sancito dalla Corte di Cassazione: “Il giudice di merito nel pronunciarsi in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale deve esprimere una prognosi sull’effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l’aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell’intervento dei servizi territoriali” (Cassazione civile sez. I, 08/04/2019, n.9763).
Il giudice, inoltre, dovrà esaminare il caso concreto e porre in essere le adeguate valutazioni in merito all’effetto che tale provvedimento potrebbe avere sul minore; è infatti necessario che il provvedimento limitativo della responsabilità a seguito della condotta pregiudizievole del genitore non costituisca motivo di maggior danno per il figlio.
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Il procedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è disciplinato all’art. 336 c.c. e prevede che sia l’altro genitore, un parente o direttamente il pubblico ministero a dover ricorrere: “I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell’altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.
Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero; dispone, inoltre, l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.
In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche d’ufficio, provvedimenti temporanei nell’interesse del figlio.
Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore”.
Fondamentale è l’ascolto del minore che viene disposto solo dopo aver compiuto i dodici anni o quando si ritenga che vi sia una adeguata capacità di discernimento ed in ogni caso non in situazioni che possano lederne l’interesse, o in situazioni in cui risulti manifestamente superfluo (art. 336bis c.c.). L’ascolto è portato avanti dal giudice con l’aiuto di esperti dopo aver informato il minore della natura del procedimento e degli effetti che possono derivare dall’ascolto. Il minore, dunque, diventa parte necessaria del procedimento secondo anche l’art. 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo, nella quale è previsto che in ogni procedimento che riguardi un minore, lo stesso deve avere la possibilità di essere ascoltato direttamente o a mezzo di un rappresentante. A riguardo è piuttosto chiara la sentenza n. 29001 del 12/11/2018 della Cassazione civile sez. I: nel caso in esame era mancato l’ascolto del minore all’interno del giudizio e la Corte ha infatti sancito la nullità del procedimento ex art. 354, comma 1, c.p.c. insistendo sulla necessità di instaurare il contraddittorio tra tutte le parti del procedimento, tra cui il minore. La mancata partecipazione del minore comporta, quindi, un vizio procedurale e la nullità del procedimento; sarebbe infatti dovuto essere rappresentato da un curatore speciale che ne curasse gli interessi.
Genericamente la competenza per il giudizio in cui viene posta la domanda di decadenza della responsabilità genitoriale spetta al Tribunale per i Minorenni, anche qualora venga, contestualmente, pronunciata domanda di affidamento esclusivo del minore; questo in ragione del fatto che la domanda di decadenza è pregiudiziale rispetto alla richiesta di affidamento. L’unico caso in cui il procedimento si svolge dinnanzi al giudice ordinario è quello in cui il giudizio riguardante il caso di separazione, di divorzio o il conflitto sull’affidamento, sia stato promosso prima della domanda di decadenza della responsabilità genitoriale come stabilito all’art. 38 disp. att. c.c. (criterio di prevenzione).
Importante sottolineare, inoltre, che la pronuncia della decadenza di responsabilità genitoriale non influisce in nessun modo sull’obbligo di mantenimento dei figli a carico di entrambi i genitori in relazione alle proprie capacità di lavoro. La Cassazione, infatti, si è espressa in materia: “in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, i provvedimenti adottati ex art. 330 c.c. hanno la funzione di impedire che la prole subisca pregiudizi a causa della condotta dei genitori, ma non hanno alcuna valenza liberatoria rispetto all’obbligo di provvedere al mantenimento della prole” (Cass. Pen. sez. VI, 24 aprile 2007 n 16559).
Il genitore decaduto dalla responsabilità perde, nei confronti del figlio, la possibilità di decisione e di scelta per quanto riguarda la sua educazione ed il suo sviluppo; perde, inoltre, la possibilità di rappresentare lo stesso in giudizio e quella di amministrare i suoi beni.
Non si perde però la qualità di genitore e perciò è possibile che prosegua con la frequentazione del bambino secondo un diritto di visita regolamentato; questo ad eccezione dei casi di particolare gravità in cui il giudice abbia vietato la frequentazione ed abbia disposto l’allontanamento del minore o del genitore.
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