Abuso sessuale del genitore nei confronti della figlia. Cosa dice la legge?

Abuso sessuale del genitore nei confronti della figlia. Per quali motivi si può incorrere nel  provvedimento di decadenza della responsabilità genitoriale?

Cosa dice la legge?

Il maltrattamento e l’abuso all’infanzia non sono fenomeni attuali, ma una realtà antica, che, per molto tempo ignorata, se non tollerata e giustificata, dagli anni 70 viene riconosciuta nella sua ampiezza e nella gravità delle conseguenze dalla letteratura scientifica europea e statunitense e dagli operatori che si occupano di minori.

I recenti casi di cronaca relativi a genitori che hanno ucciso o picchiato i propri figli, ultimo caso può essere quello successo a Firenze https://firenze.repubblica.it/cronaca/2018/09/14/news/firenze_bimbo_di_un_anno_ucciso_dal_padre_con_una_coltellata_durante_lite_in_famiglia-206480168/?refresh_, o ancora  ci permettono di fare il punto su cosa dice la legge in tema di diritti e doveri del genitore e, soprattutto, su quali sono  le tutele per le vittime minorenni.

I riferimenti normativi da prendere in considerazione sono i seguenti

1) l’art. 30 della Costituzione afferma : “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”. Tale norma concede un diritto soggettivo perfetto, individuando in capo ad essi un interesse attivo all’istruzione, al mantenimento e all’educazione;

2) l’art. 147 del codice civile sancisce che:” il matrimonio impone ad entrambi i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto della loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni…”. Tale articolo, operando una specificazione rispetto al dettato costituzionale, individua quali sono i limiti entro i quali la responsabilità genitoriale può essere esercitata, riconoscendoli nel rispetto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.

3) l’art. 330 cc per la decadenza della responsabilità genitoriale.

4) l’art. 342 ter cc per ottenere il decreto di allontanamento in caso di accertati abusi sessuali.

E cosa succede nel caso in cui il genitore violi i suoi doveri come indicato dalla norma?

Il codice civile del 1942 utilizzava il termine “patria potestà” riferendosi ad un rapporto di sottoposizione dei figli al padre; nel 1975 il concetto passa a potestà genitoriale, inteso come rapporto privatistico che coinvolge madre e padre, conferendo loro una serie di diritti e doveri. Ulteriore riforma si ha nel 2013, dove il termine potestà viene sostituito con quello di “responsabilità genitoriale”.

Quando il genitore subisce un ordine di allontanamento ex art. 342 ter cc dal Giudice nei confronti del figlio?

Il caso

Nel caso di specie, la mamma dopo aver ricevuto dalla bambina di 4 anni descrizione di abusi subiti da suo padre, abusi anche disegnati su cartoncino, denuncia l’ex compagno e promuove azione di allontanamento ex art. 342 ter cc per impedire allo stesso di frequentare la figlia con istanza di vietare i luoghi di frequentazione della casa e della scuola.

Svolte le indagini presso la Procura e contestualmente azionato il ricorso ex art 342 ter cc, il Tribunale dei Minorenni di Roma con decreto del 2012 ordinava al padre della minore di non avere alcun contatto con la figlia fino a diversa determinazione dell’Autorità giudiziaria;ordinava altresì di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla minore e dalla madre.

Nel caso di specie poi il Tribunale per i Minorenni interveniva anche per dichiarare la perdita della responsabilità genitoriale.

Il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale  (art. 330 c.c.) quando il genitore:

è violento o maltratta i figli (maltrattamenti in famiglia, violenza, lesioni ecc.).

vìola o trascura i doveri ad essa inerenti, ovvero abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio per il figlio;

non tiene conto delle capacità, inclinazioni naturali o aspirazioni dei figli anche ai fini delle scelte sul mantenimento, istruzione o educazione;

abusa dei poteri attribuitigli dalla stessa potestà, per esempio, nell’ipotesi di continue umiliazioni, violenza verbale, punizioni eccessivamente severe ecc.

Il fine principale della normativa è la tutela del minore, in senso fisico e psicologico.

 

 

 

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