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Libri scolastici: posso precettare mio marito se non li paga?

Libri-scolastici
07/09/2026

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«Avvocato, sono separata e ho comprato i libri scolastici per la scuola di mio figlio perché il mio ex non ha risposto alle mie richieste e non mi ha dato la sua parte. Ora come posso recuperare la sua quota? Devo fare un’altra causa?”

La mia risposta è si se il provvedimento di separazione o di divorzio (o l’accordo omologato dal Tribunale) pone a carico di entrambi i genitori il rimborso delle spese scolastiche pro quota (ad esempio al 50%). Allora non occorre avviare una nuova causa né richiedere un decreto ingiuntivo. Il genitore che anticipa l’esborso per l’acquisto dei libri scolastici può intimare formalmente il pagamento all’altro coniuge notificando direttamente un atto di precetto, purché l’importo sia supportato da idonea e specifica documentazione d’acquisto.

Il quadro normativo di riferimento

L’art. 316–bis c.c. pone in capo ad entrambi i genitori l’obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive possibilità e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo sia in costanza di convivenza sia nella fase di crisi della famiglia.

L’art. 337-ter c.c. stabilisce la corresponsione di un assegno periodico proprio per realizzare il principio di proporzionalità determinato secondo le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi.

La distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie non è prevista dalla Legge ma è il frutto di un’elaborazione giurisprudenziale ormai consolidata.

La natura delle spese per i libri scolastici secondo i giudici

Per i giudici, di legittimità e di merito, i libri di scolastici adottati dagli istituti frequentati dai figli e comunicati ad inizio anno costituiscono delle spese di natura straordinaria, ma sono prevedibili e routinarie. Per tale ragione, pur non essendo ricomprese nell’assegno mensile e salvo che il provvedimento o l’accordo tra i genitori disponga diversamente, le spese per i libri scolastici non necessitano del preventivo accordo o dell’autorizzazione dell’altro genitore perché sono conseguenti ad una scelta già effettuata (ossia, l’iscrizione all’istituto scolastico) e sono quindi qualificabili come “obbligatorie”. In altri termini, i genitori hanno l’obbligo di corrispondere ciascuno la propria quota per l’acquisto dei testi scolastici ed il genitore che versa l’assegno di mantenimento non può sostenere che siano compresi nelle somme versate mensilmente (come invece – secondo molti tribunali – è legittimo affermare per la mensa scolastica, il materiale di cancelleria corrente per la scuola o l’abbonamento ai mezzi di trasporto per raggiungere la scuola medesima).

In caso di mancato pagamento non serve una nuova causa

Per recuperare le quote di spese scolastiche non pagate dall’altro genitore non è necessario promuovere una nuova causa, ma si può direttamente mettere in esecuzione il titolo giudiziario ottenuto in sede di separazione o divorzio.

E’ possibile quindi notificare all’altro genitore direttamente il titolo esecutivo originario senza alcuna perdita di tempo, purché il credito che si fa valere sia certo, liquido ed esigibile, ovvero che la somma da recuperare sia determinabile in modo semplice, moltiplicando il totale delle spese documentate per la quota a carico dell’altro genitore.

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Il risparmio di tempo e costi è significativo, perché invece di attendere mesi o anni per una pronuncia giudiziale, il genitore creditore può notificare direttamente il precetto e, decorsi 10 giorni senza pagamento, può avviare il pignoramento.

Le spese devono essere documentate

Per agire direttamente con il precetto è necessario che il genitore creditore sia in possesso della documentazione che attesti le spese effettuate da allegare al precetto medesimo o almeno da indicare nell’atto come messa a disposizione della controparte. Diversamente ci si espone a sicure opposizioni.

Il suggerimento è quindi quello di redigere degli elenchi dettagliati delle spese sostenute, individuate per voce, data, causale e importo di ciascun esborso.

Attenzione alla prescrizione

Secondo l’orientamento maggioritario della giurisprudenza le somme dovute a titolo di rimborso di spese straordinarie, incluse quelle scolastiche, si prescrivono in cinque anni in assenza di atti interruttivi della prescrizione. Il genitore che accumula anni di spese non rimborsate senza mai intimare un formale pagamento può rischiare di perdere parzialmente il proprio credito. E’ quindi necessario non temporeggiare ed inviare sempre in via prudenziale all’altro genitore periodicamente i rendiconti delle spese sostenute da rimborsare con valore di costituzione in mora e atto interruttivo della prescrizione.

Suggerimenti pratici:

  • Conservare ogni traccia di pagamento: fatture, scontrini fiscali e contabili dei bonifici attestanti l’acquisto dei libri adottati dall’istituto scolastico.
  • Inviare una formale richiesta scritta preventiva: comunicare (con PEC o raccomandata a/r) all’altro genitore il conteggio delle spese con copia delle ricevute, assegnando un termine congruo per il rimborso della quota di spettanza.
  • In caso di mancato pagamento, notificare l’atto di precetto: l’avvocato – dopo aver verificato la correttezza della richiesta – redigerà il precetto con l’elencazione analitica delle voci e allegherà i giustificativi.
  • Decorsi 10 giorni dalla notifica del precetto senza pagamento: si potrà avviare il pignoramento (dello stipendio, del conto corrente o di altri beni del debitore) in base al titolo esecutivo originario.
  • Agire con tempestività: inviare periodicamente all’altro genitore i rendiconti delle spese documentati, anche al fine di interrompere la prescrizione ed evitare inutili contestazioni sulla fondatezza del credito.

In conclusione

In caso di mancato pagamento da parte dell’altro genitore delle spese sostenute per l’acquisto dei libri scolastici è possibile agire efficacemente ed in tempi brevi per il recupero delle somme, senza dover iniziare nuovi procedimenti giudiziari.

Suggerimento

Temi come questo possono essere affrontati in una consulenza on line www.studiodonne.it #consulenzaonline che può senz’altro favorire la strategia migliore per recuperare con tempestività le somme anticipate.