Prostituzione minorile: il caso dell’avvocato di Milano

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Una vicenda che non può essere archiviata come semplice scandalo
La condanna pronunciata dal Tribunale di Milano il 15 settembre 2026 impone una riflessione che va oltre il singolo procedimento. Un avvocato di 56 anni, partner di un importante studio legale, è stato condannato in primo grado a quattro anni e mezzo di reclusione per prostituzione minorile e per detenzione e cessione di stupefacenti nel contesto degli incontri. È stato inoltre disposto il risarcimento di 20.000 euro in favore dell’unica giovane costituitasi parte civile.
Secondo quanto riportato dalle cronache, i fatti risalgono al 2020-2021 e le ragazze erano state conosciute attraverso una piattaforma di incontri destinata al fenomeno degli “Sugar Daddy”. In almeno due casi le giovani erano minorenni. Una di esse avrebbe ricevuto denaro e regali per un valore complessivo indicato negli atti in circa 30.000 euro.
La vicenda assume ulteriore gravità perché, nell’ambito della stessa indagine, il professionista aveva già definito con patteggiamento una precedente vicenda analoga con una pena di due anni. La nuova sentenza ha inoltre disposto la comunicazione della condanna all’Ordine degli avvocati per le conseguenti valutazioni disciplinari.
Cosa prevede la legge nei casi di prostituzione minorile?
Il riferimento normativo centrale è l’art. 600-bis c.p. La disciplina vigente punisce, con pene differenti, tanto chi recluta, induce o sfrutta la prostituzione minorile, quanto chi compie atti sessuali con un minore tra i 14 e i 18 anni in cambio di denaro o altra utilità. Per quest’ultima ipotesi è prevista la reclusione da uno a sei anni e la multa da 1.500 a 6.000 euro.
Il principio è stato chiarito anche dalle Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 16207/2014, che ha ricondotto il comportamento del cliente alla specifica fattispecie prevista dal secondo comma dell’art. 600-bis. La Corte ha sottolineato che «l’atto sessuale compiuto dal minore prostituito […] non può essere inquadrato in un’area di libertà».
È questo il punto giuridicamente decisivo: il pagamento non rende il minore un contraente libero. Al contrario, costituisce proprio l’elemento attraverso il quale l’ordinamento riconosce una forma di sfruttamento della vulnerabilità minorile.
Quattro anni e mezzo: una pena da leggere anche attraverso la gravità concreta dei fatti
La condanna, naturalmente, deve essere valutata alla luce delle motivazioni della sentenza, che saranno depositate successivamente, e dell’eventuale percorso processuale ancora possibile. Non è quindi corretto trasformare la pena inflitta in primo grado in un giudizio definitivo sulla risposta sanzionatoria.
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Resta però legittima una riflessione di politica criminale: quando un adulto consapevolmente acquista prestazioni sessuali da minorenni, la sanzione deve essere realmente proporzionata alla gravità della condotta, alla reiterazione, all’età delle vittime, all’eventuale sfruttamento economico e all’ulteriore coinvolgimento di sostanze stupefacenti.
In presenza di condotte reiterate e di una posizione personale caratterizzata da particolare disponibilità economica e professionale, il sistema dovrebbe interrogarsi se le attuali pene previste siano sufficientemente dissuasive. Non per assecondare una logica meramente vendicativa, ma perché la tutela penale dei minori perde forza quando la sanzione appare, nel caso concreto, incapace di essere proporzionale alla gravità della condotta.
La professione non attenua la responsabilità: semmai impone una riflessione ulteriore
Particolarmente significativo è anche il profilo disciplinare. Il fatto che la persona condannata eserciti la professione forense non modifica la responsabilità penale, ma pone un ulteriore interrogativo sul rapporto tra esercizio della professione, obblighi deontologici e tutela dell’affidamento pubblico. La trasmissione della sentenza all’Ordine e la possibile radiazione dallo stesso ordine rappresenta, sotto questo profilo, il necessario passaggio istituzionale successivo.
La lezione più importante della vicenda è forse questa: la protezione dei minori non può dipendere dalla rispettabilità sociale dell’adulto che li coinvolge, né dalla disponibilità economica che rende possibile la condotta. Se il diritto penale vuole essere davvero uno strumento di tutela, deve riuscire a far percepire con chiarezza che davanti alla vulnerabilità di un minore il denaro non compra consenso, non attenua la responsabilità e non può diventare il prezzo dell’impunità.
