AFFIDAMENTO CONDIVISO E TRASFERIMENTO ALL’ESTERO. È POSSIBILE?

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“Gentile avvocato, ho sottoscritto, qualche mese fa, un accordo con mia moglie per l’affidamento e la frequentazione di nostra figlia minore che ha tre anni e che è collocata presso di me nella casa familiare. Ho perso il lavoro, non ho più nulla. Ho invece un’ottima proposta di lavoro in Spagna. Posso andare via dall’Italia con mia figlia? Il processo è ancora in corso per la parte economica. Grazie.”
Il nostro cliente pone una questione di assoluto rilievo e che accade molto frequentemente: può il genitore, che ha il collocamento del figlio minore e in presenza di un affidamento condiviso, lasciare l’Italia e trasferirsi con il figlio all’estero?
Vediamolo insieme.
TRA LIBERTA’ DI RESIDENZA E BIGENITORIALITA’
Il punto di partenza è l’art. 337-ter c.c., che impone al giudice di adottare i provvedimenti relativi ai figli “con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale” della prole, assicurando, per quanto possibile, la bigenitorialità, ossia il rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore.
Dunque, il genitore separato, ha astrattamente la possibilità di trasferirsi all’estero ma, al contempo, non può sacrificare in modo irragionevole il diritto del figlio a frequentare e avere un rapporto con l’altro genitore.
L’AFFIDAMENTO CONDIVISO
Quando il minore, come nel caso prospettato dal nostro cliente, è affidato ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso il padre, le decisioni di straordinaria amministrazione, e dunque anche la scelta della residenza del minore, devono essere condivise. Dunque, se un genitore vuole trasferirsi all’estero con il figlio minore, deve avere necessariamente il consenso dell’altro genitore. Ma cosa succede se l’altro genitore si oppone?
TRASFERIMENTO ALL’ESTERO: QUANDO E’ POSSIBILE?
La Cassazione, in linea generale, ha chiarito che il trasferimento del genitore collocatario, anche all’estero, non è automaticamente contrario alla bigenitorialità, purché si possano predisporre modalità di visita idonee a mantenere il legame con l’altro genitore (si veda anche Cass. civ., sez. I, ord. 14 febbraio 2022, n. 4796)
Il giudice deve dunque scegliere tra due opzioni, sempre in funzione dell’interesse del minore: autorizzare il trasferimento confermando il collocamento presso il genitore che si sposta, stabilendo tempi e modalità di frequentazione; oppure, ove il trasferimento renda di fatto impossibile una relazione significativa con l’altro genitore, valutare il mutamento del collocamento, lasciando il minore in Italia. TRASFERIMENTO DEL MINORE
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IL CASO CONCRETO
Il nostro cliente evidenzia che il procedimento è definito per ciò che concerne affidamento e frequentazione, essendo intervenuto l’accordo in corso di giudizio ma ancora è pendente per la parte economica.
Occorre valutare l’opportunità di depositare un’istanza di modifica delle condizioni di collocamento e frequentazione, giustificando il trasferimento con uno specifico progetto di vita in Spagna. Il genitore che intende trasferirsi dovrà quindi documentare al giudice il lavoro che andrà a svolgere, condizione essenziale per garantire sostentamento al minore, dove andrà a vivere, se nel paese estero è già presente una rete di supporto familiare e le prospettive scolastiche del minore.
La pendenza del processo sulla parte economica non è ostativa in sé, ma offre al giudice l’occasione per una valutazione complessiva che tenga insieme aspetti economici, inclusa la ripartizione delle spese e dei costi dei viaggi, e aspetti relazionali come il riequilibrio del calendario a favore di periodi più lunghi con il genitore non collocatario.
Nel caso invece il progetto di trasferimento non sia ancora ben definito, il suggerimento è quello di aspettare la conclusione del processo ed organizzare con maggior dettaglio l’organizzazione della nuova residenza del minore da sottoporre al giudice. Il giudice infatti autorizzerà il trasferimento solo quando vi sia un serio progetto di vita e una pianificazione realistica di mantenimento dei rapporti madre – figlia.
SUGGERIMENTI PRATICI
Se state valutando di trasferirvi, in un’altra città italiana o all’estero, con vostro figlio minore e non avete il consenso dell’altro genitore, in presenza di affidamento condiviso è prudente non agire mai da soli.
È opportuno rivolgersi quanto prima al giudice per chiedere l’autorizzazione al trasferimento allegando un progetto di vita chiaro e documentato nel nuovo luogo di residenza.
Lo Studio Legale Missiaggia assiste da anni i genitori che si trovano in questa situazione, costruendo insieme a loro percorsi di trasferimento che tengano insieme il diritto di ciascuno a rifarsi una vita e il bisogno del minore di mantenere un rapporto stabile e significativo con entrambi i genitori.
