Registrazioni telefoniche con l’amante: nel processo è prova idonea all’addebito della separazione

“Avvocato, ho scoperto che mio marito mi tradisce… Posso trascrivere le conversazioni senza audio nel processo di separazione?”
“Ancora una volta rispondo al tema della infedeltà tanto “caro” nei conflitti familiari. Troppo spesso tradire fa perdere la lucidità e impedisce di trovare la soluzione corretta“.
Infatti, cosa accade se producete le registrazioni in Tribunale senza audio e le stesse non vengono contestate?
Non contestare la trascrizione senza audio la assume come prova
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2409/2026 torna su due temi centrali nella pratica delle separazioni: l’addebito per infedeltà e l’utilizzabilità, come prova, delle registrazioni audio (e delle loro trascrizioni) di conversazioni tra coniugi o con terzi.
Il caso
La vicenda prende le mosse da un giudizio di separazione personale dinanzi al Tribunale di Latina con domanda della moglie di addebito della separazione al marito, assegnazione della casa coniugale e assegno di mantenimento per sé e per la figlia.
Il Tribunale, con sentenza del 4 maggio 2023, dichiarava la separazione tra i coniugi ma rigettava la domanda di addebito al marito, assegnava la casa familiare alla moglie, poneva a carico del marito un assegno mensile per la figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente.
La Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 568/2025, accoglieva parzialmente il gravame della moglie e addebitava la separazione al marito. Ordinanza Cassazione
Perché?
La Corte valorizzava, tra l’altro, la trascrizione di una registrazione di conversazioni telefoniche tra il marito e l’amante, da cui emergeva la relazione extraconiugale e il quadro della crisi coniugale.
Il marito ricorreva per Cassazione, lamentando la violazione dell’art. 2712 c.c. Secondo il marito, infatti, il giudice dell’appello aveva provato l’infedeltà sulla base di una mera trascrizione, in assenza del supporto audio, che egli riteneva “inesistente” e non verificabile.
La decisione della Cassazione
La Corte rigetta il ricorso del marito, confermando l’addebito della separazione e l’utilizzabilità della trascrizione della registrazione come fonte di prova ai sensi dell’art. 2712 c.c. secondo cui, tali riproduzioni, formano piena prova se l’altra parte non li disconosce.
Nel merito, la Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui la registrazione su supporto meccanico di una conversazione può costituire prova ex art. 2712 c.c. se la parte contro cui è prodotta non contesta che la conversazione sia realmente avvenuta né che abbia avuto il tenore risultante dalla registrazione, purché almeno uno degli interlocutori sia parte in causa.
Nel caso concreto, il marito non aveva contestato il contenuto della conversazione né la corrispondenza ai fatti narrati dalla controparte; si era limitato ad eccepire la mancata acquisizione agli atti del supporto audio, insistendo sulla presunta “inesistenza” della prova. La Cassazione considera irrilevante la mancata acquisizione del supporto audio, osservando che la trascrizione su pendrive – non contestata nel suo contenuto – poteva essere legittimamente utilizzata quale riproduzione meccanica ex art. 2712 c.c.
L’addebito per infedeltà
La Corte di Appello aveva ritenuto dimostrata l’infedeltà del marito proprio attraverso la trascrizione della registrazione delle conversazioni con l’amante, nelle quali l’uomo parlava della relazione extraconiugale e del rapporto con la moglie.
A ciò si aggiungeva il quadro, allegato dalla moglie, di condotte reiterate di svilimento e controllo (ostacolo alla ricerca di un’occupazione, divieto di guidare, creazione di uno stato di sudditanza affettiva e materiale).
Limiti alla producibilità in giudizio delle conversazioni telefoniche
È necessario distinguere il caso in cui la registrazione della telefonata è effettuata da uno degli interlocutori (ad esempio l’amante che parla con il coniuge infedele), rispetto all’ipotesi – ben diversa – in cui il coniuge tradito “carpisca” conversazioni tra il partner e il terzo senza parteciparvi.
In quest’ultima situazione, il coniuge è un soggetto estraneo alla comunicazione e la captazione può integrare illeciti penali in tema di intercettazione o interferenze illecite nella vita privata, con conseguente divieto di deposito nel processo civile per contrasto con le norme penali.
Dunque, è utilizzabile la conversazione registrata dal partecipante, mentre deve ritenersi precluso l’utilizzo di registrazioni clandestine operate dal coniuge “spettatore” di comunicazioni altrui.
Il commento dell’Avv. Missiaggia
“Ho letto con molto interesse questa pronuncia della Corte che ci dice, con una certa chiarezza, che se non si contesta in modo preciso e circostanziato il contenuto e la genuinità della trascrizione della telefonata con l’amante ecco che arriva l’addebito della separazione.
Per i coniugi infedeli il messaggio è semplice: ciò che si dice al telefono può arrivare in Tribunale.
Resta fermo, però, un confine invalicabile: una cosa è la registrazione fatta da chi partecipa alla conversazione, altra cosa sono le conversazioni “spiate” tra marito e amante dall’altro coniuge.
Nel primo caso la prova può entrare in giudizio; nel secondo si rischia di uscire dal processo civile ed entrare in quello penale!”
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