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NO ALLA REVOCA DELL’ASSEGNO DIVORZILE E ALL’ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE SOLO CON STABILE FREQUENTAZIONE

casa
02/02/2026

Gentile Avvocato, ho scoperto che la mia ex moglie sta con un uomo molto ricco da più di un anno. Lei frequenta la sua casa e so che anche lui spesso si ferma a dormire nella casa assegnata alla mia ex. Nostra figlia è maggiorenne anche se ancora studia all’università e convive con la madre.

Posso chiedere la revoca dell’assegnazione della casa familiare?

E per quanto riguarda l’assegno divorzile? Posso chiedere la revoca?

La domanda del nostro assistito ci dà l’occasione per affrontare una questione sempre molto dibattuta e sulla quale recentemente è tornata ad esprimersi anche la Corte di Cassazione con la sentenza n. 16051 del 10 giugno 2024. (sentenza

La Corte ha infatti precisato i criteri per la revoca dell’assegno divorzile e l’assegnazione della casa familiare alla luce della nuova convivenza dell’ex coniuge beneficiario.

IL CASO

La vicenda presa in esame riguardava la richiesta di revoca dell’assegno divorzile e contestuale revoca dell’assegnazione della casa familiare avanzata da un ex marito, in seguito alla constatazione che la ex moglie avesse instaurato una relazione stabile con un nuovo partner, che trascorreva spesso la notte presso la casa familiare.

LA DECISIONE DELLA CORTE

La Corte di Cassazione ha ribadito che la mera “stabile frequentazioneo convivenza occasionale del coniuge divorziato con il nuovo partner non è sufficiente, di per sé, per revocare l’assegno divorzile e l’assegnazione della casa familiare. Per poter revocare è necessario che si configuri una “convivenza more uxorio”, ossia una relazione che abbia le caratteristiche di una famiglia di fatto, con condivisione della nuova coppia di vita e impegni economici e assistenziali.

Spetta al giudice di merito valutare, sulla base delle prove, se la nuova relazione abbia effettivamente assunto tali caratteristiche e non sia semplicemente una relazione sentimentale e/o di mera natura sessuale.

LA DIFFERENZA TRA STABILE FREQUENTAZIONE E CONVIVENZA MORE UXORIO

Vi è differenza tra le due nozioni con ricadute sul piano dei diritti e dei doveri:

La stabile frequentazione è sicuramente una relazione affettiva forte ma non necessariamente organizzata e di regola non è sufficiente, da sola, a far scattare gli effetti che la giurisprudenza ricollega all’esistenza della famiglia di fatto e dunque non è sufficiente, ad esempio, ad escludere l’assegno divorzile

La convivenza more uxorio costituisce viceversa un vero “nuovo progetto di vita” che può sostituire quello coniugale.

In tema di assegno divorzile, se la convivenza viene accertata, può essere considerata la causa della cessazione o della revisione dell’assegno, in quanto il nuovo nucleo familiare svolge una funzione economico‑assistenziale analoga a quella del matrimonio. D’altronde la convivenza more uxorio rileva anche ai fini di altre tutele come il subentro nel contratto di locazione e il risarcimento del danno da fatto illecito. È in effetti riconosciuta, dopo l’introduzione della L. 76/2016, come formazione sociale meritevole di protezione.

NECESSITA’ DELLA PROVA DELLA CONVIVENZA MORE UXORIO

Il ricorrente che vuole revocare l’assegno o l’assegnazione della casa familiare deve provare non solo la nuova convivenza, ma anche che questa abbia determinato un autonomo sostegno economico e assistenziale per l’ex coniuge.

Non basta dunque che il partner “dorma spesso” a casa dell’altro; occorre verificare se quella sia la dimora abituale di entrambi, con una organizzazione domestica stabile.

Anche se un ex coniuge convive stabilmente con un nuovo partner, ma non si configura una vera e propria “famiglia di fatto” con la condivisione delle spese e della vita quotidiana, la revoca dell’assegno divorzile o della casa familiare non è automatica e spetta al giudice valutare caso per caso le prove presentate.

Questa pronuncia ribadisce l’importanza della prova e della motivazione nel diritto di famiglia, limitando la revoca dei benefici divorzili solo alle situazioni in cui la nuova convivenza abbia effettivamente sostituito la funzione di sostegno economica e assistenziale dell’ex coniuge.

In giurisprudenza, dunque, il discrimine non è la frequenza degli incontri, ma il “salto di qualità” del rapporto: quando la relazione si struttura come nuovo nucleo familiare, la convivenza more uxorio può incidere sull’ an e sul quantum dell’assegno divorzile e sulla tenuta di alcuni diritti come l’assegnazione della casa familiare, perché il nuovo legame finisce per sostituire, almeno in parte, la funzione assistenziale dell’ex coniuge.

Conclusioni

Il commento dell’Avv. MissiaggiaNonostante il ricorso del marito contro il decreto della Corte d’Appello sia stato dichiarato inammissibile a conferma della decisione del Tribunale civile di respingere la richiesta di revoca, non posso fare a meno di osservare come, talvolta, occorra comunque arrivare fino in Corte di Cassazione affinché vengano affermati, con chiarezza, principi di diritto importanti per l’intera collettività”.

È importante lottare senza arrendersi!