“Gentile Avvocato sono una moglie che ha sempre sostenuto in via esclusiva le spese della casa in comproprietà di entrambi, ho sostenuto le spese della ristrutturazione, ho sempre pagato le bollette e gli oneri condominiali mentre mio marito non ha mai cacciato un soldo…adesso voglio separarmi, posso richiedere indietro la metà di quanto speso?”
Capita spesso che nel corso di una vita insieme i coniugi non badino molto a chi spende di più o di meno per la casa, per le vacanze e per tutte le spese connesse alla famiglia. L’interesse a cui i coniugi tendono è infatti il medesimo: il benessere della famiglia, a prescindere dalla presenza o meno di figli.
Durante il matrimonio, infatti, entrambi i coniugi sono obbligati a contribuire ai bisogni della famiglia in proporzione alle proprie capacità economiche e lavorative, come stabilito dagli articoli 143 e 316-bis del Codice Civile. Questo principio implica che le spese sostenute in modo indifferenziato per la famiglia si presumono effettuate nell’ambito dell’obbligo di solidarietà familiare.
In caso di separazione è previsto il diritto al rimborso per le spese sostenute per la casa familiare durante il matrimonio o convivenza?
Le spese sostenute quando la coppia sta insieme sono generalmente considerate obbligazioni naturali. Questo significa che si tratta di contributi spontanei per il soddisfacimento di bisogni familiari e di norma non danno diritto al rimborso. Con riguardo alla ristrutturazione della casa familiare, ad esempio, l’assunzione, in tutto o in parte, delle spese di ristrutturazione dell’immobile adibito a casa coniugale, di proprietà esclusiva dell’altro coniuge, rientra nell’ambito dei doveri primari di solidarietà e reciproca contribuzione ai bisogni della famiglia durante la comunione di vita coniugale.
Esistono delle eccezioni a questo principio?
Se le spese sono state sostenute per miglioramenti significativi su un immobile di proprietà esclusiva dell’altro coniuge e non erano necessarie per bisogni familiari, si può richiedere un indennizzo. Questo è previsto dall’art. 1150 codice civile che riconosce il diritto al rimborso per riparazioni straordinarie o miglioramenti che abbiano incrementato il valore della casa. Questo aumento deve essere dimostrato, spesso tramite una perizia tecnica che quantifichi l’incremento di valore.
Se poi le somme investite superano i limiti della proporzione e adeguatezza rispetto alle condizioni economiche del coniuge che le ha sostenute, potrebbe essere possibile richiedere un rimborso tramite l’azione di arricchimento senza causa.
Possono esserci anche degli accordi scritti tra i coniugi che prevedono il rimborso di quanto pagato ma questo deve essere previamente stabilito.
E se dopo la separazione uno dei coniugi sostenga in via esclusiva una spesa di ristrutturazione per la casa in comproprietà?
Dopo la separazione tornano in vigore le norme sulla comproprietà, pertanto, il coniuge che ha sostenuto la spesa per una ristrutturazione ha diritto al rimborso.
In caso di assegnazione della casa familiare nell’interesse dei figli chi sostiene le spese ordinarie per l’immobile e chi le straordinarie?
Le spese ordinarie di manutenzione dell’immobile sono a carico del genitore assegnatario, a prescindere dalla proprietà, mentre quelle straordinarie spettano al proprietario dell’immobile.
Lo stesso principio vale per gli oneri condominiali ordinari, che sono a carico dell’assegnatario che si serve dell’immobile e per la spese straordinarie deliberate dall’assemblea che al contrario continuano a gravare sul proprietario effettivo.
E con riguardo al mutuo?
In costanza di convivenza o matrimonio torna il principio della solidarietà per il quale, anche in caso di mutuo cointestato, non si possono richiedere indietro le somme delle rate pagate per intero solo da uno, come avevamo già avuto modo di spiegare qui https://studiodonne.it/2024/03/18/irripetibilita-delle-somme-pagate-a-mutuo-rientrano-nei-doveri-di-collaborazione-coniugale/ .
La giurisprudenza ritiene che tali pagamenti rientrino negli obblighi reciproci dei coniugi e siano gratuiti, a meno che non sia dimostrato un intento diverso (ad esempio, un prestito).
Al contrario, una volta intervenuta la separazione, le somme versate da un solo coniuge possono essere ripetibili, ma solo in assenza di accordi contrari o decisioni giudiziarie che impongano tali esborsi come obbligo di mantenimento.