Salve avvocato, sono separato dalla mia ex moglie ormai da alcuni anni e verso puntualmente il mantenimento per nostro figlio, ultimamente ci sono state diverse spese straordinarie per il bambino e lei chiede sempre che le paghi interamente io. È possibile che debba essere solamente io a pagare? Non dovrebbero essere equamente distribuite?
Cominciamo spiegando cosa si intende per spese straordinarie: le spese straordinarie sono costi eccezionali o non ricorrenti associati alle necessità e alle attività del bambino che vanno oltre le spese di base ordinarie; non sono, dunque, ricomprese nell’assegno di mantenimento corrisposto dal genitore non collocatario e devono essere rimborsate al genitore che le ha anticipate secondo quella che è la corretta ripartizione stabilita dal giudice. Queste spese possono essere richieste per situazioni specifiche che non sono contemplate negli accordi standard di mantenimento o nelle spese quotidiane. Le spese straordinarie sono spesso regolamentate in accordi di custodia e di mantenimento per assicurare che entrambi i genitori contribuiscano in modo equo a tali spese (vuoi saperne di più sulle spese straordinarie o leggere altro in materia? Leggi anche – https://studiodonne.it/2022/02/02/spese-universitarie-per-i-figli-ordinarie-o-straordinarie/ ).
Il caso specifico vede un padre ricorrere in Cassazione dopo che all’esito del giudizio di separazione si era visto gravare con un assegno di mantenimento di 1100€ al mese oltre al dovere di contribuire per l’80% alla maggior parte delle spese straordinarie che sarebbero sopravvenute (spese documentate mediche, scolastiche, sportive ed educative/culturali).
Con il primo motivo il padre afferma che: “ciascun genitore deve provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale rispetto al rispettivo reddito, e che la previsione della corresponsione di un assegno periodico è solo eventuale, al fine di realizzare il principio di proporzionalità, con riferimento alle reali esigenze della prole.
Ne deduce poi che, una volta raggiunto lo scopo di realizzare il principio di proporzionalità mediante la previsione dell’assegno periodico, una ripartizione delle spese ulteriori tra i genitori diversa da quella paritetica sarebbe illegittima”.
La Corte di Cassazione accoglie questo motivo ritenendolo parzialmente fondato: nella parte in cui il ricorrente contesta la non necessità dell’assegno periodico per il genitore non collocatario e la determinazione dell’assegno il motivo risulta infondato, poiché la determinazione dell’assegno di mantenimento deve considerare i redditi dei genitori, le ulteriori entrate finanziarie, i risparmi e l’alloggio di proprietà. La Corte si rifà, infatti, a precedenti pronunce della Cassazione: “Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la determinazione dell’assegno di mantenimento periodico deve tenere conto dei redditi dei genitori, delle ulteriori sopravvenienze economiche, dei risparmi, della disponibilità di alloggio di proprietà (cfr. Cass. n. 6197/2005 e Cass. n. 3974/2002), in uno con la considerazione delle esigenze attuali dei figli e del tenore di vita da loro goduti (Cass. n. 4811/2018, Cass. n. 16739/2020, Cass. n. 19299/2020, Cass. n. 28483/2022), nonché dei tempi di permanenza degli stessi presso ciascuno dei genitori e della valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass., n. 17089/2013)”.
Diversamente, invece, risulta parzialmente fondata la censura riguardante la partecipazione del padre alle spese straordinarie. La Corte esordisce sempre chiarendo come l’assegno periodico di mantenimento non sia incompatibile con la contribuzione alle spese straordinarie e come per le stesse si intenda le spese eccezionali, imprevedibili e non facilmente incluse nell’assegno periodico, ma finalizzate all’educazione e all’assistenza dei figli. Sottolinea anche come la ripartizione delle spese straordinarie non deve necessariamente essere equamente suddivisa, ma deve considerare le risorse finanziarie e la capacità di lavoro di ciascun genitore e conclude affermando: “Alla luce di quanto puntualizzato, la decisione impugnata non soddisfa e va cassata perché, laddove ha confermato la ripartizione delle spese straordinarie attestata dal Tribunale sulla percentuale dell’80%, non si è fatta carico di motivare, se non con formula di stile, sulla base di quali elementi tutte le spese straordinarie (…) siano state poste nella più elevata misura dell’80% a carico del padre – già onerato da un congruo assegno di mantenimento”. È evidente, dunque, come la mancanza di una valida motivazione alla base del maggior onere di cui il padre è stato gravato sia dirimente per la scelta della Corte.