A cura dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia e dell’Avv. Maria Giulia Fenoaltea
La mia ex moglie chiede il rimborso della retta universitaria di nostro figlio: non è già compresa nell’assegno di mantenimento che verso ogni mese?
La determinazione del contributo economico dei genitori al mantenimento dei figli, previsto dall’art. 337 ter del nostro Codice Civile, è senza dubbio uno degli aspetti di maggior interesse nell’ambito del diritto di famiglia.
Ma perché è importante avere chiara la differenza fra le spese straordinarie e ordinarie? Poiché le spese straordinarie non sono ricomprese nell’assegno di mantenimento corrisposto dal genitore non collocatario, e pertanto vanno rimborsate al genitore che le ha anticipate secondo la ripartizione stabilita dal giudice o dalle parti consensualmente.
Tuttavia, nonostante l’importanza di tale differenziazione, non esiste nel nostro ordinamento una norma che distingua le spese ordinarie dalle spese straordinarie, pertanto, negli anni, si è reso necessario l’intervento dei giudici.
IL CASO
Un padre separato, con un figlio di 19 anni collocato presso la madre, si è rivolto al nostro studio legale per capire se i denari richiesti dalla ex moglie fossero giustificati o meno.
In particolare, la donna, nonostante percepisse un lauto assegno di mantenimento per il figlio, chiedeva il rimborso del pagamento della prima retta dell’università del figlio.
In primo luogo, abbiamo chiarito al nostro cliente che nell’assegno di mantenimento corrisposto alla moglie venivano ricomprese tutte le spese ordinarie, ossia quelle quantificabili e determinabili in anticipo. Viceversa, le spese straordinarie, ossia quelle che avrebbe dovuto rimborsare alla donna al 50%, erano quelle necessarie a far fronte ad eventi imprevedibili o eccezionali, non rientranti nelle consuetudini di vita del figlio.
Ciò posto, in assenza di una determinazione specifica del giudice che ha stabilito le condizioni di separazione, era necessario ricorrere a quanto stabilito dalla giurisprudenza, che abbiamo illustrato al cliente.
COME SI ORIENTA LA GIURISPRUDENZA?
La Corte di Cassazione è intervenuta anche di recente sulle problematiche legate alla differenza fra spese straordinarie ed ordinarie.
Le spese ordinarie sono gli esborsi affrontati dal genitore collocatario quotidianamente, per le quali non occorre il preventivo consenso dell’altro genitore e pertanto ricomprese nell’assegno di mantenimento corrisposto.
Le spese straordinarie, invece, esulano dall’assegno di mantenimento e pertanto vanno previamente concordate con l’altro genitore, poiché non rientrano nelle normali consuetudini di vita per la loro imprevedibilità ed eccezionalità.
Non solo, ma di recente, le spese straordinarie sono state, a loro volta, distinte in spese di routine e spese straordinarie in senso stretto (cfr. Cassazione, ordinanza n. 379/2021): “Le spese straordinarie di routine, sono esborsi che rispondono ad esigenze prevedibili del figlio e che quindi possono dirsi certe ma indeterminate nel quantum, ad esempio, le spese per l’acquisto dei libri di testo, degli occhiali da vista o per sostenere visite specialistiche di controllo, spese di bollo ed assicurazione per i mezzi adoperati dai figli. Le spese straordinarie in senso stretto, invece, sono spese imprevedibili, eccezionali ed anche economicamente rilevanti”.
Ebbene, secondo i criteri espressi dalla Corte, le spese universitarie, che certamente sono sia prevedibili che quantificabili non possono qualificarsi come straordinarie, poiché difettano dei requisiti di imponderabilità e imprevedibilità. cfr. Cass. ordinanza 12 novembre 2021, n. 34100)
CONCLUSIONI
Alla luce delle considerazioni già indicate, abbiamo chiarito al nostro cliente che, secondo il recentissimo orientamento giurisprudenziale, la sua ex moglie, considerato il consistente assegno di mantenimento del figlio, potrebbe non avere il diritto richiedere il rimborso delle spese universitarie, in quanto considerate ordinarie dalla recente Cassazione. Tuttavia, secondo la maggior parte dei protocolli dei Tribunali italiani, le spese universitarie sono considerate straordinarie (https://studiodonne.it/2018/01/07/le-linee-guida-del-cnf-le-spese straordinarie-dei-figli/).
Pertanto, considerato il nuovo orientamento, abbiamo consigliato al nostro cliente di ricorrere al giudice per accertare, se nel caso di specie, le spese universitarie del figlio andassero rimborsate o meno alla ex moglie.