Salve Avvocato, il padre di mio figlio, nel momento in cui il bambino è nato, non ha voluto riconoscerlo. Adesso, alcuni anni dopo vorrebbe riconoscere il bambino e dargli il proprio cognome. Io ritengo lui sia veramente un uomo dalla dubbia moralità, ma è possibile che comunque lui riesca a riconoscere il bambino ed a dargli il proprio cognome?
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8762 del 28 marzo 2023 ha stabilito che la madre non può opporsi al cognome del padre naturale adducendo come motivo la sua dubbia moralità.
Il caso specifico parte con la Corte d’Appello dell’Aquila che conferma la sentenza del Tribunale di Pescara rigettando l’appello della madre che si opponeva all’integrazione del cognome del figlio con quello del padre. Padre che aveva richiesto il riconoscimento del figlio in primo grado.
La Corte di Appello ha sostenuto che l’aggiunta del cognome del padre e il suo riconoscimento non pregiudicano il cognome della madre né influenzano negativamente la crescita del minore. La Corte ha respinto i motivi dell’appellante, affermando che non ci sono ostacoli all’applicazione della legge italiana in questo caso, non è necessaria la nomina di un curatore per il minore, né l’audizione del minore, dato che ha solo otto anni. Inoltre, non esistono prove sufficienti per ritenere che il riconoscimento possa danneggiare il minore. Aggiunge, inoltre, la Corte che il contributo di mantenimento del minore non può retroagire alla data precedente alla richiesta.
La Madre ha, a questo punto, presentato ricorso per Cassazione adducendo sei motivi. Nel primo ha sostenuto che la Corte di Appello ha erroneamente ignorato il possibile pregiudizio per il minore derivante dal riconoscimento del padre: “la Corte di Appello non ha considerato che la decisione relativa al riconoscimento del padre naturale, di dubbia moralità e con il quale il figlio non ha rapporti, possa compromettere lo sviluppo del minore, a fortiori che lo stesso non è stato sentito a tutela dei suoi interessi”. Nel secondo motivo, ha contestato la mancata nomina di un curatore speciale per tutelare gli interessi del minore. Nel terzo motivo, ha sostenuto che la Corte non ha esaminato adeguatamente le caratteristiche fisiche e morali del padre. Nel quarto motivo, ha affermato che la Corte ha erroneamente esercitato il potere giurisdizionale nei confronti del padre, che è privo di permesso di soggiorno, dimora, occupazione, autorizzazione e gratuito patrocinio. Nel quinto motivo, ha sostenuto che la Corte ha erroneamente aggiunto il cognome del padre al cognome del minore e ha disposto il mantenimento solo dalla data della domanda invece che dalla nascita. Nel sesto motivo, ha criticato la decisione relativa alle spese di lite.
La Corte di Cassazione ha respinto i primi quattro motivi, sostenendo che il riconoscimento del figlio naturale da parte del padre non comporta pregiudizio per il minore, a meno che vi siano motivi gravi e irreparabili che compromettano in modo irreversibile lo sviluppo psicofisico del minore. La Corte ha anche affermato che il riconoscimento è diverso dall’esercizio della responsabilità genitoriale: “Quanto riportato trova fondamento nella distinzione dei concetti giuridici di “riconoscimento” ed “esercizio della responsabilità genitoriale”. Il riconoscimento inteso come status genitoriale non può essere mai eluso, a meno che il minore non possa subire un pregiudizio gravissimo da parte del padre, dato ad esempio dal “suo inserimento in un ambiente di criminalità organizzata ed attualmente detenuto per tali gravi reati” (cfr. Cass. 23074/2005)”. Il quinto motivo è stato accolto, stabilendo che l’obbligo di mantenimento del minore sorge dalla nascita e il genitore che ha sostenuto il mantenimento ha diritto a un rimborso dalla data della nascita.
Di conseguenza, la sentenza è stata cassata in relazione al quinto motivo e rinviata alla Corte di Appello dell’Aquila per adeguarsi ai principi di diritto sopra indicati e per pronunciarsi sulle spese processuali relative alla fase di legittimità.
È chiaro, dunque, come non ci si possa basare solamente su un’ipotetica “dubbia moralità” di un genitore per evitare che lo stesso riconosca il figlio e gli trasmetta il proprio cognome, in quanto il riconoscimento può essere eluso solamente in casi di gravissimo pregiudizio per il minore.