La moglie è giovane: no all’assegno di mantenimento

Buongiorno avvocato, ho letto che, in caso di giovane età, è possibile non ricevere l’assegno di mantenimento. Ma cosa si intende per giovane età? Potrei evitare di dare il mantenimento a mia moglie se è capace di lavorare?

È fondamentale distinguere tra l’assegno di mantenimento (per una guida completa all’assegno di mantenimento https://studiodonne.it/assegno-di-mantenimento/ ) destinato ai figli e quello destinato ad uno dei coniugi. L’articolo 147 del codice civile impone, infatti, a ciascuno dei coniugi “l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315-bis” secondo cui: “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni”. È quindi chiaro come ciascun coniuge sia obbligato a contribuire al mantenimento del proprio figlio in misura proporzionale alle proprie capacità ed al proprio reddito.

Diverso è il caso dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge; questo sussiste nel caso in cui uno dei coniugi non abbia dei redditi propri adeguati e sufficienti a sostenersi autonomamente.

Può essere il caso del coniuge che per dedicarsi alla cura del nucleo familiare ha perso contatto con il mondo del lavoro per un periodo di tempo piuttosto lungo).

E nel caso in cui invece il coniuge sia in grado di lavorare, ma decida di non farlo?

La moglie è giovane: no all’assegno di mantenimento

La Cassazione con l’ordinanza n. 17805/2023 ha respinto il ricorso dell’ex-moglie che riteneva di dover ricevere un assegno di mantenimento perché la stessa viene ritenuta giovane ed in grado di lavorare. Nello specifico la Cassazione dichiara che: “è congruo l’assegno di mantenimento disposto in favore della figlia; che non spetta assegno di mantenimento alla moglie sufficientemente giovane, ed alla quale i servizi sociali avevano offerto un progetto per l’orientamento al lavoro che ha respinto”. Per rigettare la richiesta di ricorso viene, dunque, tenuta in considerazione la giovane età della donna, idonea quindi ad entrare nel mondo del lavoro, e soprattutto il suo rifiuto ingiustificato di intraprendere il percorso di inserimento lavorativo prospettatole; risulta evidente che la stessa abbia la capacità di svolgere un lavoro ed ottenere un reddito congruo che possa permetterle una vita dignitosa, ma che decida arbitrariamente di non lavorare e di voler vivere a carico dell’ex-marito (che nel caso di specie oltre al mantenimento per sua figlia si offriva anche di provvedere al canone di locazione della casa familiare, dove la donna vive con la bambina).

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