LA MOGLIE PUÒ SEMPRE PRELEVARE IL 50% DELLE SOMME DAL CONTO COINTESTATO CON IL MARITO?

A cura dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia e dell’Avv. Maria Giulia Fenoaltea

Buongiorno avvocato, sono in fase di separazione con mio marito, cosa succede se prelevo alcune somme dal conto corrente cointestato fra noi?

Questa domanda è ricorrente, difatti la maggior parte delle coppie, di fatto o coniugate, soprattutto con figli, decidono di aprire un conto corrente cointestato per far fronte alle esigenze della famiglia.

Il conto corrente cointestato è un conto in cui i titolati sono due o più persone, ognuna delle quali ha gli stessi diritti nella gestione del conto, e pertanto potrà versare o ritirare denaro ed anche effettuare pagamenti.

Ma cosa accade ai titolari del conto corrente cointestato in caso di separazione o divorzio?

La regola generale in questi casi è quella della divisione al 50% delle somme, tuttavia, ci sono delle eccezioni che non devono essere sottovalutate.

Ma è sempre possibile operare in autonomia sui conti correnti cointestati?

Ovviamente no. Difatti quando il conto corrente cointestato è a firma congiunta solitamente non sorgono problemi poiché per qualsiasi operazione è necessaria la controfirma di tutti i titolari del conto. Mentre viceversa con la firma disgiunta non essendo necessaria la controfirma, non si ha alcuna limitazione per le operazioni bancaria e quindi spesso sorgono difficoltà di ogni tipo.

Allora se ho la firma disgiunta e mi sto separando posso prelevare in ogni caso il 50% delle somme residue con conto cointestato?

Per rispondere a questa domanda precisiamo che, per non incorrere in azioni giudiziarie e conseguenti condanne al pagamento delle spese di lite, bisogna approfondire l’argomento.

Se in linea generale ogni titolare del cointestato ha diritto al 50% delle somme, occorre differenziare il conto cointestato dove confluiscono i proventi delle attività di entrambe le parti, ed il conto cointestato alimentato unicamente da una parte. In questo ultimo caso, ossia quando, per esempio, il denaro sul conto proviene dal lavoro esclusivo di uno dei coniugi e la contestazione era volta unicamente a permettere all’altra parte di gestite le spese per la famiglia, le somme sono di proprietà di uno solo dei coniugi. La stessa conclusione quando una delle parti dimostra che le somme provengono da eredità. Ebbene in caso di proprietà esclusiva delle somme di denaro depositate sui conti correnti cointestati, qualora ci sia la concreta possibilità che l’altro coniuge possa sottrarre somme durante il processo di separazione o divorzio, occorrerà ricorrere in via d’urgenza al Tribunale per chiedere il sequestro dei denari presenti sul conto. Tale provvedimento sarà concesso dal giudice, previa dimostrazione della provenienza delle somme e della concreta possibilità che l’altra parte tenti di sottrarle indebitamente.

Come si orienta in casi analoghi la giurisprudenza del nostro Paese?

La regola seguita dalla giurisprudenza è quella della provenienza del denaro; pertanto, se lo stesso appartiene ad uno solo dei contestatari, l’altro titolare non avrà alcun diritto sulle somme residue, salvo la dimostrazione della volontà di arricchire il patrimonio di quest’ultimo (cd. animus donandi).

Secondo i giudici della Corte di Cassazione, quando il denaro presente sul conto corrente cointestato è di proprietà di uno solo dei coniugi l’altro coniuge pur potendo formalmente prelevare il 50% delle somme residue, sarà obbligato alla restituzione di quanto prelevato qualora le venga richiesto.

Difatti, secondo la Corte di Cassazione, la cointestazione di somme depositate presso un istituto di credito costituisce donazione indiretta solo quando viene verificata l’esistenza dell’animus donandi; pertanto, ai fini della configurabilità di una donazione indiretta si dovrà dimostrare che il proprietario del denaro, al momento della cointestazione, aveva quale unico scopo quello della liberalità.  La Corte di Cassazione, infatti, con la recente sentenza n. 9197 del 2023 si è opposta al prelevamento di somme dal conto cointestato da parte della moglie. Nello specifico ha stabilito che la moglie non può prelevare somme di denaro dal conto corrente cointestato quando le stesse siano state versate in maniera del tutto “fittizia” e per opportunità dal marito, non configurandosi nel caso specifico un’ipotesi di donazione indiretta”.

CONCLUSIONE

Tanto premesso, la risposta alla domanda è la seguente: se le somme presenti sul conto cointestato provengono da entrambi i coniugi, la signora avrà il diritto di prelevare il 50%. In caso contrario, ossia, se il denaro proviene unicamente dal marito, qualora la moglie prelevi il 50%, potrebbe soccombere nel processo giudiziario promosso dal marito, salva la dimostrazione dell’animus donandi di quest’ultimo.

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