A cura dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia e dell’Avv. Maria Giulia Fenoaltea
Avvocato ma posso separarmi e divorziare con un unico atto con la riforma Cartabia?
Dopo l’entrata in vigore della riforma Cartabia (28.02.23) moltissimi clienti ci hanno domandato come velocizzare l’iter di separazione/divorzio dal proprio coniuge. Addirittura, alcuni pensavano di poter divorziare direttamente senza passare per la separazione, quindi è opportuno fare un po’ di chiarezza: la separazione non è stata abolita, non si tratta di un divorzio “anglosassone”, la separazione ci sarà sempre. L’obiettivo della riforma in materia di diritto di famiglia è unicamente volta ad accelerare i tempi della giustizia civile e gli operatori del settore ritengono che il risultato raggiunto sia una “svolta epocale”.
Cosa ha cambiato la riforma in merito ai procedimenti familiari? Viene introdotto per la prima volta la possibilità di proporre il giudizio di separazione e divorzio simultaneamente, ossia con un’unica domanda comprensiva, in caso di figli, anche di un piano genitoriale, necessario al giudice per modulare visite e collocamento dei figli minorenni.
Il novellato articolo 473 bis. 49 comma 1 del codice di procedura civile prevede infatti che, con il ricorso introduttivo del giudizio di separazione, si possa presentare anche la domanda di divorzio.
Tuttavia, per ottenere la pronuncia di divorzio viene richiesto un doppio requisito:
1) il passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione (sentenza sullo status che viene pronunciata durante il giudizio di separazione, che poi prosegue per le altre questioni);
2) la cessazione ininterrotta della convivenza per 12 mesi a partire dall’udienza di comparizione dei coniugi, nel procedimento di separazione giudiziale, ovvero di 6 mesi in caso di consensuale e di separazione in negoziazione assistita da avvocati (per questa procedura il termine decorre dalla data in cui viene certificato l’accordo raggiunto).
Il Tribunale di Milano ha pronunciato la prima sentenza con la legge Cartabia
È un fatto di importanza storica l’atto depositato il 9 maggio 2023 dal Tribunale di Milano, che rappresenta un cambiamento decisivo per la soluzione al conflitto fra coniugi.
Il Tribunale milanese ha pronunciato la sentenza di separazione fra due coniugi che, con ricorso congiunto, avevano chiesto simultaneamente anche il divorzio.
Ma la normativa Cartabia aveva previsto la possibilità di chiedere separazione e divorzio simultaneamente anche in caso di separazioni consensuali, come in questo caso? Sul punto la norma non è di chiara interpretazione. Per alcuni operatori del diritto è possibile chiedere separazione e divorzio in un unico atto solo nei procedimenti giudiziali, viceversa secondo altri, è applicabile anche in caso di accordo.
Il provvedimento del 9 maggio ha quindi dato una interpretazione estensiva della norma, accogliendo il ricorso simultaneo di separazione e divorzio in caso di separazione consensuale. Il giudice milanese, infatti, oltre alla pronuncia di separazione ha invitato i coniugi a comunicare al Tribunale (trascorsi i 6 mesi) la volontà di non riconciarsi in vista del divorzio. Come già sottolineato il termine dei 6 mesi fra separazione consensuale e divorzio è ancora necessario. In altri termini, dopo il 9 novembre 2023, i coniugi del giudizio in oggetto, dovranno depositare in Tribunale una dichiarazione “di non volersi riconciliare”, ed il giudice potrà pronunciare il divorzio alle condizioni già accordate dai coniugi in sede di separazione.
In questo modo le parti non devono promuovere un altro giudizio per divorziare ed il giudice si trova a gestire un solo fascicolo invece che due diversi.
Questa sentenza oltre alla rilevanza per essere la prima ad aver adottato la legge Cartabia, è importante anche sotto un diverso profilo, ossia quello della nullità dei patti stipulati fra i coniugi per disciplinare un divorzio futuro. La Suprema Corte di Cassazione, infatti, ha sempre sancito la nullità di tutti gli accordi divorzili stipulati prima del ricorso per divorzio depositato in Tribunale.
Ma la nullità in questione non riguarda solo i patti prematrimoniali notoriamente vietati nel nostro ordinamento, bensì anche gli accordi raggiunti in sede di separazione ma in vista del divorzio. Tale impedimento non consentiva alle parti di raggiungere un accordo di separazione, vincolante per il divorzio futuro, con l’effetto che dopo sei mesi, la maggior parte dei coniugi si ritrovava nuovamente a discutere per trovare una soluzione anche per il divorzio.
Con la nuova normativa, la predetta problematica sembra risolta, poiché, con un unico atto, le parti raggiungono un accordo vincolante sia per la separazione che per il futuro divorzio.
Nella sentenza del Tribunale meneghino poi viene espressamente specificato che, se nel corso dei 6 mesi necessari per la pronuncia di divorzio, uno dei due coniugi dovesse cambiare idea e non accettare le condizioni accordate per il divorzio, potrà comunicarlo, ma unicamente in caso di nuova circostanza sopravvenuta che rende l’accordo separativo ingiusto in vista del futuro divorzio.