A cura dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia e dell’Avv. Maria Giulia Fenoaltea
Avvocato, non sono sposato, ma ho due figli con la mia ex compagna, voglio regolare i nostri rapporti senza passare per il Tribunale, si può fare?
Sempre più spesso, ci capita di ricevere nel nostro studio coppie non coniugate con figli che vogliono porre fine alla loro relazione, rapidamente e senza troppe complicazioni.
L’unica soluzione possibile per separarsi e divorziare in breve tempo (massimo 2-3 mesi) è la procedura di negoziazione assistita da avvocati.
Con tale procedimento, le parti con il nostro aiuto, raggiungono un accordo, che va inviato all’ufficio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, e successivamente al nulla osta o all’autorizzazione di quest’ultimo, va trasmesso al Comune dove è stato celebrato il matrimonio per la relativa trascrizione.
Le coppie di fatto attualmente possono utilizzare lo strumento della negoziazione assistita per regolamentare l’affidamento dei propri figli? No.
L’unica soluzione per queste coppie oggi è il ricorso congiunto in Tribunale, poiché la negoziazione assistita da avvocati era prevista unicamente per separarsi o per divorziare. La legge 132 del 2014, infatti, non aveva esteso la possibilità di regolare i rapporti familiari con la negoziazione assistita anche alle coppie di fatto.
Questa grave lacuna normativa ha suscitato molteplici perplessità fra gli esperti del settore, che hanno evidenziato la discriminazione fra le coppie sposate e quelle di fatto.
Alla luce di tali premesse, il legislatore ha posto fine alla discriminazione di cui sopra con la legge n. 206/2021, che delega il Governo, fra le altre cose, a revisionare la disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie in tema di diritti delle persone e delle famiglie.
Cosa è cambiato con la nuova legge?
La novella legislativa all’art. 1, comma 35, introduce modifiche all’art. 6, d.l. 12 settembre 2014, n. 132 (sulla negoziazione assistita), estendendo l’applicazione della negoziazione assistita da avvocati anche ai procedimenti che, in materia di diritto di famiglia, disciplinano:
- le modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio e la modifica delle condizioni già determinate;
- le modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio e la modifica delle condizioni già determinate;
- l’introduzione o la modifica dell’assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente;
- la richiesta degli alimenti dovuti ai sensi dell’art. 433 c.c. e la modifica degli alimenti già definiti.
Ma quando entrerà in vigore la nuova legge?
La legge 206/2021 al comma 37 stabilisce che le disposizioni in essa contenute sono destinate ad entrare in vigore trascorsi 180 giorni dall’entrata in vigore della stessa. La legge è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 9 dicembre 2021, pertanto le disposizioni riguardanti le novità sulla negoziazione assistita entreranno in vigore il 22 giungo 2022.
Ebbene, a partire dalla fine di giugno 2022, le coppie non sposate saranno equiparate alle coppie coniugate anche sotto il punto di vista delle procedure per regolamentare l’affidamento dei figli.
Questo è un grande traguardo sia per le coppie di fatto con figli, che erano state escluse dalla negoziazione assistita senza alcun valido motivo, sia per noi avvocati e per il riconoscimento della nostra funzione, ossia quella di preservare la giurisdizione attraverso procedimenti alternativi. Compito che richiede una specifica formazione.
Inoltre, questa novità legislativa riduce ulteriormente il contenzioso dei Tribunali spingendo le parti a trovare soluzioni stragiudiziali, coadiuvati da soggetti esperti del settore.
Il mio studio insiste molto sugli accordi fra le parti, poiché è l’unica soluzione per rimanere pienamente soddisfatti e per non affidare ad un soggetto estraneo (il giudice) le redini della propria vita.