A cura dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia e dell’Avv. Maria Giulia Fenoaltea
Posso beneficiare delle agevolazioni IMU se io e mio marito siamo residenti in Comuni diversi?
Molto spesso i clienti che si rivolgono al nostro studio legale ci chiedono se successivamente al matrimonio, possono mantenere residenze diverse. La risposta è sì, difatti non sussistono obblighi per marito e moglie di avere la stessa residenza, poiché nucleo familiare esiste indipendentemente della residenza anagrafica.
Occorre inoltre precisare che, avere due residenze diverse, non impedisce di coabitare nella casa familiare e pertanto non si incorre in violazioni dell’obbligo di coabitazione (https://studiodonne.it/guida-alla-casa-coniugale-familiare).
IL CASO
Una donna in procinto di sposarsi si è rivolta al nostro studio professionale per capire cosa sarebbe successo se lei e suo marito avessero mantenuto formalmente residenze diverse.
In particolare, la signora dopo il matrimonio avrebbe mantenuto la sua residenza a Viterbo, mentre il futuro marito a Roma, nell’abitazione che sarebbe divenuta la casa familiare, in cui i coniugi avevamo deciso di coabitare.
La signora voleva conoscere, inoltre, le conseguenze ai fini del pagamento delle tasse sulle case e se entrambi avessero potuto mantenere l’esenzione IMU sull’abitazione principale.
In primo luogo, abbiamo spiegato alla cliente che non esistono leggi che impediscono ai coniugi di mantenere residenze anagrafiche diverse, tuttavia per il regime delle tasse vi sono alcune preclusioni stabilite dalla legge ed interpretate dalla giurisprudenza.
Abbiamo quindi spiegato alla signora che l’esenzione IMU viene concessa unicamente sull’abitazione principale, che, per essere tale, deve possedere i seguenti requisiti:
– non deve appartenere alla categoria catastale A1, A8 e A9;
– l’immobile deve essere l’unica unità immobiliare di proprietà del soggetto;
– l’immobile può anche essere la seconda unità immobiliare di proprietà del soggetto a patto che lo stesso vi risieda e che l’altra abitazione sia concessa in comodato;
– l’immobile deve essere la sede della residenza anagrafica del possessore e del suo nucleo familiare;
– deve essere la dimora abituale, ossia il luogo in cui il possessore ed il suo nucleo familiare vivono per la maggior parte dell’anno.
Ciò posto, considerato che nel nostro caso, i coniugi coabiteranno nella casa di Roma, di esclusiva proprietà del marito, ma che anagraficamente la residenza della moglie è rimasta nella casa di Viterbo (di esclusiva proprietà della moglie), entrambe le abitazioni possono godere dell’esenzione IMU?
COME SI ORIENTA LA GIURISPRUDENZA?
La Cassazione, si è pronunciata di recente sulla questione che stiamo esaminando, ossia nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati in differenti Comuni.
La Corte di legittimità, infatti, con l’ordinanza n. 1199/2022 (Sez. VI-T), depositata il 17 gennaio, ha evidenziato che in tema di IMU, non sussiste il diritto all’agevolazione prevista sull’abitazione principale quando il contribuente risiede in un altro Comune rispetto al coniuge.
CONCLUSIONI
In conclusione, la nostra cliente ed il marito non potranno beneficiare dell’esenzione IMU su entrambe le abitazioni. Tuttavia, stando a quando chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e dal nuovo decreto fiscale 146/2021, se i componenti del nucleo familiare risiedono in case diverse, l’esclusione dal versamento dell’IMU è applicabile soltanto a una di esse, anche nel caso in cui gli immobili siano situati in Comuni diversi.
Pertanto, la nostra cliente, avendo stabilito quale abitazione principale del nucleo familiare quella di Roma, potrà usufruire del beneficio dell’esenzione IMU solo su tale abitazione.