A cura dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia e dell’Avv. Maria Giulia Fenoaltea
“Un marito violento, può essere un buon padre ed ottenere l’affido condiviso dei figli?”
“Mi chiedo come possa essere dubbia la risposta a questa domanda.
È chiaro che la violenza è incompatibile con la corretta responsabilità genitoriale se non altro per il fatto che punire la mamma di una persona di età minore equivale punire il figlio stesso.
E condividere con il violento le scelte di educazione e crescita è impossibile e scarsamente di interesse per il bambino.
Oggi abbiamo assistito all’ennesima follia di un uomo che nella sua violenza ed accanimento ha deciso di uccidere il figlio per punire la ex moglie madre del piccolo a cui ha tentato di togliere la vita. Si tratta di un uomo già indagato per maltrattamenti, non denunciato direttamente dalla donna ma già attenzionato dalla magistratura per problemi di droga (cocaina e lesioni). Aveva già accoltellato un collega. Era agli arresti domiciliari. (L’articolo qui)
Si poteva evitare la morte del figlio?
Si! Come? Emettendo un’ordinanza cautelare che sospendesse la frequentazione padre figlio fino al momento in cu ivi fossero prove di cura del violento attraverso recupero presso comunità terapeutiche o percorsi decisi dai Servizi Sociali.
Prevenire e attenzionare i soggetti con disturbi del comportamento ed insegnare alle donne ad allontanarsi da loro investendo le Autorità ad immediati provvedimenti, potrebbe ridurre questa strage.
Con una comunicazione mediatica efficace dive alle azioni brutali corrisponde la certezza di una pena e la cura per evitare recidive.” Sono Maria Luisa Missiaggia Avvocata della famiglia e credo nella prevenzione, nell’informazione e nella certezza della pena. Provvedimenti tempestivi ed efficaci ordinanze restrittive e cura con percorsi ad acta.
LA LEGGE
Secondo il dettato dell’art. 337 ter cc, i figli minori hanno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, dai quali devono ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale.
L’interesse morale e materiale del figlio, è l’unico criterio che deve essere tenuto in considerazione dal Tribunale per i provvedimenti nei confronti della prole, nei procedimenti di separazione, divorzio o affidamento.
La regola è quella di disporre l’affidamento congiunto ad entrambi i genitori, mentre l’affidamento esclusivo rappresenta l’eccezione, che si applica solo quando il giudice ritiene che l’affidamento all’altro genitore sia contrario all’interesse del minore (sul punto: https://studiodonne.it/2021/12/13/evento-online-che-differenza-ce-tra-affido-condiviso-e-affido-esclusivo/).
COME SI REGOLA IL GIUDICE IN PRESENZA DI EPISODI DI VIOLENZA DOMESTICA?
Per salvaguardare il principio di bigenitorialità, solo nei casi di violenza provata e rilevante, il giudice opta per l’affidamento esclusivo al genitore “non violento”. Tuttavia, con questo tipo di affidamento, l’altro genitore non viene escluso dalla vita del figlio, al quale, di norma, deve essere assicurato il diritto di visita con entrambi i genitori, salvo i casi di particolare gravità.
LA CORTE EUROPEA COME SI PONE IN QUESTI CASI?
Il Parlamento Europeo definisce “violazione dei diritti umani” quando un minore viene costretto a frequentare il genitore “violento”, e magari anche prelevato da quest’ultimo forzosamente.
Pertanto il Parlamento Europeo ha votato una mozione sulla violenza domestica e l’affido condiviso, poiché oggigiorno, abusando del principio di bigenitorialità, troppo spesso, in casi di separazione nei quali il padre è accusato di violenze e molestie, si dispone comunque l’affido condiviso.
L’affido condiviso in questi casi viene giustificato dalla cosiddetta PAS, e quindi da un pregiudizio nei confronti della madre alienante. Ma il Parlamento Europeo chiarisce che la PAS non è riconosciuta a livello scientifico e non può essere un criterio per disporre l’affido condiviso in caso di provate violenze contro l’altro genitore.
Pertanto la mozione del Parlamento è volta alla protezione di madri e minori sottoposti a violenze da parte dei padri.
SUL PUNTO COME SI È ORIENTATA DI RECENTE LA CASSAZIONE?
La Corte di Cassazione con l’ordinanza dell’8 novembre 2021, n. 32404, in riforma della sentenza di secondo grado che aveva disposto l’affido condiviso in presenza di un padre particolarmente aggressivo, ha stabilito che: “una conflittualità accesa tra genitori, accompagnata da un comportamento prepotente ed aggressivo del padre e da una oggettiva difficoltà della madre, impedisce di optare per il regime di affidamento condiviso in quanto non rispondente all’interesse del figlio minore”.
In conclusione, l’orientamento attuale è quello di proteggere ed arginare la violenza, andando anche contro al principio secondo cui il minore debba avere un rapporto continuativo con entrambi i genitori.