L’assegnazione della casa familiare ha dei risvolti economici?

A cura dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia e dell’Avv. Maria Giulia Fenoaltea

L’assegnazione della casa familiare ha dei risvolti economici?

 

L’assegnazione della casa familiare è disciplinata dall’art. 337-sexies c.c., che stabilisce che il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli (https://studiodonne.it/guida-alla-casa-coniugale-familiare/).

La ratio di questo istituto è unicamente volta alla tutela dei figli, difatti si può procedere alla assegnazione solamente in caso di figli conviventi, minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti.

CHE VALORE ECONOMICO HA L’ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE?

 

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Il godimento dell’abitazione senza dubbio equivale al canone di affitto non corrisposto per una abitazione equivalente.

Tuttavia i giudici nelle cause di separazione non sono obbligati a tenere in considerazione questo aspetto economico, perché l’assegno di mantenimento ha presupposti diverso dall’assegnazione della casa, in quanto quest’ultima tiene prioritariamente in considerazione le esigenze dei figli e non di quelle del genitore con cui vivranno i figli post separazione.

L’assegno di mantenimento per l’ex coniuge, invece, tiene in conto diversi presupposto fra i quali il tenore di vita goduto durante il matrimonio, le condizioni economiche della coppia, la sproporzione dei redditi ed il contributo dato dal coniuge beneficiario alla famiglia ecc,.

Nonostante l’assegnazione della casa familiare abbia dei fondamenti diversi non sempre ricompresi nella quantificazione dell’assegno di mantenimento, la giurisprudenza ha più volte sottolineato che l’attribuzione del diritto di abitazione sull’immobile casa-familiare è un vantaggio per il genitore collocatario dei figli, e per questo motivo andrebbe quantificato nel contributo mensile dell’assegno di mantenimento.

 

COSA HA STABILITO RECENTEMENTE LA CASSAZIONE?

 

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La Corte di Cassazione con l’ordinanza emessa l’11 novembre 2021 n. 33606 ha stabilito che l’assegnazione della casa familiare ha dei precisi risvolti di carattere economico.

Un padre ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo la violazione dell’articolo 337 – sexies c.c., che prevede che dell’assegnazione della casa familiare “il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà“, poiché i giudici di secondo grado non avevano tenuto in considerazione il valore economico dell’abitazione casa coniugale assegnata alla moglie.

La Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso del padre, sottolinea, lo stretto legame intercorrente tra assegnazione della casa familiare e i rapporti economici e rinvia alla Corte d’appello, la quale avrebbe dovuto procedere alla rivalutazione del contributo di mantenimento a carico del padre per le ripercussioni dell’assegnazione della casa.

Pertanto, i giudici della Corte di Cassazione sanciscono che “l’assegnazione della casa familiare è un provvedimento distinto da quelli strettamente economici e viene disposta in considerazione delle esigenze della prole, tuttavia, è innegabile che essa possieda anche precisi risvolti di carattere economico, laddove incide sulla disponibilità di un cespite suscettibile di essere utilizzato direttamente, con risparmio di risorse, o di generare un reddito attraverso atti di disposizione negoziale”.

 

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