Il genitore collocatario dei figli può cambiare la sua residenza in ogni momento?

A cura dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia e dell’Avv. Maria Giulia Fenoaltea

Vivo con i miei figli e voglio cambiare residenza, posso farlo senza il consenso del padre?”

 

Il genitore collocatario dei figli può cambiare la sua residenza in ogni momento?

 

LA LEGGE

Il d.lgs. n. 154/2013, stabilisce che la scelta della residenza del minore è inclusa tra le decisioni di maggiore importanza e pertanto devono essere concordate dai genitori anche in caso di affidamento esclusivo.

Sebbene ai sensi degli articoli 13 e 16 della Costituzione, il genitore con cui abita il minore, è libero di trasferire la propria residenza, tuttavia non può cambiare anche quella di suo figlio minore, poiché rischia di incorrere in una misura di tipo sanzionatorio ex art. 709-ter c.p.c..

Viceversa, il genitore non collocatario potrà, in ogni momento, cambiare la sua residenza, eventualmente incidendo sui suoi tempi di frequentazione col minore, anche senza un previo accordo con l’altro genitore o un’autorizzazione del tribunale, salvi l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 337-sexies c.c.,

 

COME PUÒ OPPORSI IL GENITORE NON COLLOCATARIO AL CAMBIO DI RESIDENZA?

 

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Il genitore non collocatario, oltre ad avvisare le autorità, può presentare un ricorso al tribunale ex art. 709 ter c.p.c., al fine di far sanzionare il genitore che ha cambiato la residenza del figlio senza il consenso dell’altro genitore.

La competenza territoriale del tribunale per presentare il ricorso si determina con riferimento al luogo di residenza del minore che si identifica con il luogo in cui il minore ha consolidato una rete di affetti e relazioni.

D’altra parte, il genitore collocatario, per vincere il processo e trasferire la residenza del minore dovrà dimostrare che il trasferimento contribuisce ad un armonico sviluppo psicofisico della persona di età minore e che la nuova abitazione diventi l’effettivo, stabile e duraturo centro di affetti e di interessi del minore, ed inoltre che il cambiamento non sia un espediente per sottrarlo alla vicinanza dell’altro genitore.

COME È ORIENTATA LA GIURISPRUDENZA

 

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La giurisprudenza, in passato attribuiva prevalenza alle esigenze del genitore collocatario, poiché era quest’ultimo che si occupava dei compiti più significativi di cura del minore.

Oggi la situazione si presenta sensibilmente diversa, poiché, in virtù del principio di bigenitorialità, si deve tener conto anche degli interessi del genitore non collocatario a mantenere un rapporto di quotidianità con il figlio.

 

Quali sono le ragioni per concedere il trasferimento?

Il ricorso al Tribunale per cambiare la residenza deve presentare i seguenti requisiti:

  1. A) Le motivazioni del trasferimento del genitore collocatario, non devono coincidere unicamente con una remunerazione più elevata ovvero con chance lavorative;
  2. B) I tempi e le modalità di visita e di frequentazione tra il figlio ed il genitore non collocatario devono essere pari a quelle precedenti al trasferimento.
  3. C) Il genitore non collocatario non deve avere valide ragioni per opposi al trasferimento;
  4. D) Deve essere salvaguardata la relazione del minore con altri parenti e amici;
  5. E) Le caratteristiche dell’ambiente familiare in cui il genitore collocatario vuole trasferirsi devono essere simili a quelle ove si trova il minore.
  6. F) A seconda dell’età del figlio, deve essere preso in considerazione il suo desiderio di volersi trasferire (così Trib. Milano, sez. IX civ., ord. 12 agosto 2014).

Ciò posto, è chiaro che la decisione del giudice si presenta delicata, poiché deve cercare di realizzare un equilibrio tra esigenze contrapposte senza comprimerne o penalizzare i diritti.

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