RICONCILIAZIONE FRA CONIUGI POST SEPARAZIONE GIUDIZIALE

A cura dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia e dell’Avv. Maria Giulia Fenoaltea

Una donna, spaventata dal marito violento, si separa giudizialmente ed aziona molteplici procedure per proteggersi, cosa succede se decide di riconciliarsi con il marito?”

 

IL NOSTRO CASO

Una donna vessata e maltrattata dal marito decide di intraprendere la separazione giudiziale dallo stesso.

Nelle more del procedimento la signora, molto spaventata, decide di sporgere querela nei suoi confronti del marito con l’ausilio degli avvocati dello studio.

Con il nostro aiuto, la donna riesce ad ottenere un appuntamento presso una casa protetta nella quale successivamente viene accolta.

Alla luce della querela e degli accadimenti di cui sopra il nostro studio sollecitava il Tribunale civile affinché emettesse i provvedimenti provvisori ed urgenti nell’interesse sia della nostra assistita che del figlio minorenne, anche lui in casa protetta insieme alla madre.

Dopo pochi mesi, nei quali la donna trovava rifugio nella casa protetta, la stessa decide di riconciliarsi con l’uomo, vanificando tutto il percorso di protezione azionato nei suoi confronti.

Cosa succede in questi casi?

 

 

L’ISTITUTO DELLA RICONCILIAZIONE

 

 

 

La riconciliazione dei coniugi è il mezzo con il quale i coniugi in stato di accordo di separazione, durante il giudizio di separazione o dopo la pubblicazione della sentenza di separazione possono ricostruire l’unione coniugale.

Ebbene, la riconciliazione tra coniugi separati è il completo ripristino della convivenza coniugale e dei rapporti materiali e spirituali che caratterizzano il vincolo matrimoniale.

Nel nostro caso non essendo intervenuta una sentenza di separazione fra i coniugi, basterà una semplice rinuncia al processo da parte delle parti.

Ma cosa succede se è già intervenuta una sentenza di separazione?

I coniugi di comune accordo possono far cessare gli effetti della sentenza di separazione senza che sia necessario l’intervento del giudice.

La richiesta di rendere la dichiarazione di riconciliazione deve essere fatta nel Comune dove è avvenuto il matrimonio o in quello in cui è trascritto l’atto di matrimonio.

I coniugi devono unicamente compilare e sottoscrivere la dichiarazione di riconciliazione con i propri dati personali e quelli relativi al matrimonio e alla separazione e depositare il tutto all’ufficio di Stato civile, anche via email o PEC allo stesso, allegando i documenti di identità.

L’ufficiale dello stato civile verifica i dati anagrafici dei coniugi e fissa un appuntamento per la sottoscrizione di entrambi i coniugi della dichiarazione.

Successivamente l’annotazione sull’atto di matrimonio della riconciliazione viene curata d’ufficio.

E se la riconciliazione avviene successivamente alle querele esposte nei confronti del marito?

In questo caso, occorrerà rimettere la querela. Tuttavia, il reato di maltrattamenti in famiglia prevede la punibilità d’ufficio, quindi la remissione di querela della persona offesa non impedirà il prosieguo del giudizio.

Sebbene, invece, all’esito del dibattimento il Giudice dovesse ritenere sussistente un reato più lieve perseguibile a querela di parte, si potrebbe dichiarare di voler rimettere la querela e l’imputato potrebbe essere prosciolto.

 

CONCLUSIONI

Nel nostro caso, la signora ed il figlio sono usciti dalla casa protetta e sono tornati ad abitare con il marito e padre che precedentemente alla riconciliazione consideravano “violento”.

Dal punto di vista civilistico, non vi sono problematiche, poiché con la riconciliazione il procedimento di separazione si arresta. Mentre dal punto di vista penale, non è possibile arrestare il processo che proseguirà d’ufficio.

La cosa che più preoccupa è l’incolumità psicofisica della donna e del figlio minore, poiché dopo quanto accaduto è difficile credere in una redenzione del marito.

Abbiamo indicato alla signora dei gruppi di ascolto e di aiuto contro la violenza di genere e le abbiamo evidenziato la necessità di proteggere e difendere almeno suo figlio minorenne.

 

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