A cura dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia e dell’Avv. Maria Giulia Fenoaltea
“Il patto di famiglia perché è conveniente?”
A COSA SERVE IL PATTO DI FAMIGLIA?
Il patto di famiglia è una figura introdotta all’interno Codice civile dalla legge n. 55/2006, mediante sette nuovi articoli (da art. 768-bis a 768-octies), con i quali è stato modificato il divieto di stipulare patti successori di cui all’art. 458 c.c.., ossia il divieto di disporre convenzioni su una successione ancora non aperta.
Con il patto di famiglia, invece, un imprenditore può occuparsi della sua futura successione, effettuando il passaggio generazionale della sua impresa o di talune partecipazioni societarie, attraverso il trasferimento – in vita – delle stesse ad uno o più discendenti, evitando successive contestazioni in sede ereditaria.
Per stipulare un patto di famiglia, data la sua importanza, il legislatore, prescrive la forma dell’atto pubblico, ciò significa che è necessario l’intervento di un soggetto qualificato al fine di assicurare una corretta composizione dei reciprochi interessi.: il notaio.
COME FUNZIONA IL PATTO DI PAMIGLIA DAL PUNTO DI VISTA FISCALE: HA DEI VANTAGGI?
IL CASO
Con un patto di famiglia (art. 768-bis ss. c.c.) una donna trasferiva al figlio le proprie azioni della impresa familiare.
Il figlio assegnatario delle quote, in adempimento di quanto stabilito nel patto di famiglia con la madre, corrispondeva alla sorella (legittimaria nella successione della madre, ma non assegnataria del patto di famiglia) una determinata somma di denaro per la liquidazione delle quote dell’impresa familiare che la madre ha assegnato solo al fratello.
In sede di registrazione dell’atto di liquidazione delle quote dal fratello alla sorella, tale assegnazione viene autoliquidata dai fratelli, come una donazione indirettamente fatta dalla madre alla figlia, e pertanto viene assoggettata ad imposta di donazione con aliquota del 4% per il valore eccedente la franchigia di un milione di euro.
L’Agenzia delle Entrate contesta la tassazione operata dai due fratelli e notifica l’avviso di liquidazione, affermando che l’attribuzione patrimoniale da fratello a sorella deve essere qualificata come donazione tra fratelli e quindi assoggettata alla maggiore imposta con aliquota del 6% sulla parte eccedente la franchigia di centomila euro.
L’atto dell’Agenzia Delle Entrante veniva impugnato dai due fratelli dinnanzi alla Commissione Tributaria della Regione Lombardia.
Contrariamente a quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate la Commissione Tributaria Regionale ritiene illegittimo l’avviso di liquidazione in quanto l’atto di liquidazione in denaro delle azioni del fratello assegnatario (nel patto di famiglia) alla sorella legittimaria è avvinto da causa unitaria con la donazione avente ad oggetto il trasferimento delle azioni, integrando in sostanza anch’esso una donazione dalla madre disponente alla figlia, seppure indiretta.
L’Agenzia delle Entrate ricorre in Cassazione, che pone la seguente questione: qual è il corretto trattamento tributario a cui assoggettare le attribuzioni, effettuate dal discendente-beneficiario a favore dei legittimari (partecipanti al patto ma non assegnatari ex art. 768-quater, comma 2, c.c.)?
COSA STABILISCE LA CASSAZIONE?
La Cassazione -sezione Tributaria- con la recente sentenza n. 29506/2020, stabilisce che: “il patto di famiglia di cui agli artt. 768-bis ss. c.c. è assoggettato all’imposta sulle donazioni sia per quanto concerne il trasferimento dell’azienda o della partecipazione dal disponente al discendente, sia per quanto concerne la corresponsione di somma compensativa della quota di legittima dall’assegnatario dell’azienda o della partecipazione ai legittimari non assegnatari; quest’ultima corresponsione è assoggettata ad imposta in base all’aliquota e alla franchigia relative al rapporto tra disponente e legittimario.
In conclusione, la Cassazione, puntualizza che l’introduzione nell’ordinamento del patto di famiglia si pone l’obiettivo di agevolare il trasferimento all’interno del nucleo familiare di aziende o partecipazioni societarie, anticipando, di fatto, gli effetti della successione mediante l’immediata attribuzione al discendente maggiormente idoneo a garantire la continuità generazionale dell’impresa di famiglia e prevenendo, al contempo future liti divisionali e di riduzione tra coeredi. Per tale motivo, i trasferimenti in questione devono essere assoggettati all’imposta sulla donazione e pertanto ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, dovrà prendersi come riferimento in ogni caso il rapporto di parentela in linea retta intercorrente tra il disponente da un lato ed i legittimari non beneficiari del bene dall’altro, e non del rapporto intercorrente tra questi e quei legittimari.