DONAZIONE AL FIGLIO MINORE E CONFLITTO DI INTERESSI

A cura dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia e dell’Avv. Maria Giulia Fenoaltea

 

COSA È LA DONAZIONE?

Con il contratto di donazione, una persona arricchisce l’altra per spirito di liberalità disponendo a suo favore un diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione.

Per il contratto di donazione è richiesta la forma dell’atto pubblico alla presenza di due testimoni.

La donazione si revoca tassativamente per ingratitudine del donatario, ossia qualora il donatario abbia commesso atti particolarmente gravi nei confronti del donante, ovvero per sopravvenienza di figli successivi alla donazione.

Va, infine, ricordato che, la donazione fatta a legittimari del donante è a tutti gli effetti un anticipo di eredità, pertanto, alla morte del soggetto donante la donazione dovrà essere imputata alla quota riservata.

 

È POSSIBILE EFFETTUARE UNA DONAZIONE AD UN FIGLIO DI ETA’ MINORE?

Com’è noto la legge italiana consente ai minorenni di ricevere anche beni immobili per donazione. Viceversa, ai sensi dell’art. 774 c.c., è vietato ad un minorenne effettuare donazioni.

Il tema della donazione da genitori a figlio minore ha sempre suscitato molteplici problematiche che dottrina e giurisprudenza, nel tempo, hanno tentato di risolvere.

I contrasti creati, riguardano per lo più l’individuazione del soggetto legittimato a rappresentare il minore donatario ed anche l’autorità competente ad autorizzare il relativo negozio.

Vi è chi sostiene che il contratto di donazione è caratterizzato da un conflitto d’interessi tra donante e donatario, con la conseguente applicabilità dell’art. 320 co. 6° c.c. secondo il quale: “se sorge conflitto d’interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa potestà, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale.

 

Difatti, sul punto, numerose sentenze hanno chiarito che l’autorizzazione del giudice tutelare di cui all’art. 320 c.c. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio e diminuzione del patrimonio (ex multis Cass. Civ. 743/2012 n.743).

Poste tali premesse, il genitore autorizzato, può concludere il contratto di donazione nel duplice ruolo di donante e di rappresentate legale del minore donatario?

 

 LA DONAZIONE DA GENITORE A FIGLIO MINORE GENERA UN COFLITTO DI INTERESSI?

Parte della dottrina sostiene che la donazione da parte dei genitori ai figli non genera un conflitto di interessi. Secondo tale orientamento la donazione fatta da uno solo dei genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, deve essere accettata dall’altro genitore non donante ai sensi dell’art. 317 c.c..  Viceversa la donazione fatta da entrambi i genitori al figlio minore, deve essere autorizzata da un curatore speciale nominato ex art. 321 c.c. In quest’ultima ipotesi rientra anche il caso della donazione del genitore esercente la responsabilità in via esclusiva.

 

Altra parte della dottrina, diversamente sostiene che la donazione del genitore al figlio genera un conflitto di interessi.

 

La Cassazione con la nota sentenza n. 439 del 1981 confermava l’esistenza del conflitto di interessi fra genitore donante figlio donatario, e di conseguenza la necessità della nomina del curatore speciale da parte del giudice tutelare. Secondo la Cassazione neanche il genitore non donatario può essere investito della rappresentanza del minore, poiché il coniuge non donante ha interesse a non depauperare il patrimonio del donante; ovviamente se donanti sono entrambi i genitori il conflitto di interessi è in re ipsa.

 

L’indirizzo giurisprudenziale suesposto viene confermato anche dalla più recente giurisprudenza, che ha sancito che: “Il curatore speciale che viene nominato dal giudice tutelare, ex art. 320 c.c., in una situazione di conflitto di interessi tra il minore e il genitore donante, ha poteri di rappresentanza del minore identici a quelli del genitore, sicché ha legittimazione processuale quanto ai giudizi che sorgono in relazione all’atto di donazione” (Cassazione civile sez. III, 28/03/2017, n.7889).

 

 

 

 

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