TRAFERIMENTI PATRIMONIALI E ACCORDI DI SEPARAZIONE

A cura dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia e dell’Avv. Maria Giulia Fenoaltea

“Se trasferisco un immobile a mia moglie all’interno dell’accordo di separazione potrebbe essere vantaggioso?”

 

È ormai noto che nei procedimenti di separazione e divorzio è possibile trasferire la proprietà della casa familiare ovvero altri immobili dei coniugi, attraverso l’inserimento di clausole all’interno dell’accordo.

 

Il trasferimento della proprietà o di altri diritti reali sugli immobili all’interno di un accordo di separazione o divorzio è vantaggioso, poiché i relativi trasferimenti sono esenti da imposta ai sensi della legge n° 74/87 art. 19 che ha modificato la legge divorzile n° 898/70.

 

Si possono definire trasferimenti immobiliari a causa della separazione e del divorzio, tutti gli atti mediante i quali la proprietà o un altro diritto reale su cosa altrui viene trasferito da un coniuge a favore dell’altro ovvero a favore dei figli, allo scopo di regolamentare i rapporti patrimoniali in occasione di una crisi matrimoniale.

 

Fondamentale ai fini dell’esenzione è che i trasferimenti tra coniugi, abbiano la propria causa nella separazione o nel divorzio, in quanto atti diretti a regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi.

 

L’atto di trasferimento è quindi esente da imposta di registro, imposta ipotecaria, imposta catastale, e sono dovuti unicamente gli onorari del notaio rogante, oltre gli oneri previdenziali.

L’esenzione de qua viene applicata a tutti gli accordi di natura patrimoniale, sia nei confronti dei coniugi sia in favore dei figli. Tuttavia essa verrà applicata unicamente qualora il testo dell’accordo omologato dal tribunale preveda esplicitamente che il trasferimento sia elemento funzionale e indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale.

 

Infine, si ricorda che sia la Corte costituzionale (n.202/2003) che l’Agenzia delle entrate (circolare 27/E/2012,), hanno affermato che gli accordi stipulati dai coniugi in favore dei figli, per la composizione della crisi matrimoniale, “oltre a garantire la tutela obbligatoria nei confronti della prole, costituiscono, talvolta, l’unica soluzione per dirimere controversie di carattere patrimoniale”.

 

SI PUÒ INSERIRE UN TRUST IN UN ACCORDO DI SEPAZIONE O DIVORZIO?

 

Il trust è un istituto giuridico di origine anglosassone con cui un soggetto (disponente) trasferisce beni e diritti a un altro soggetto (trustee) il quale assume l’obbligo di amministrarli, nell’interesse di uno o più beneficiari, fino al raggiungimento di un determinato scopo previsto dal disponente.

L’istituto in questione oggi può essere inserito anche all’interno di un accordo di separazione o divorzio al fine di garantire le esigenze di mantenimento dei figli. Difatti, ormai da diversi anni la giurisprudenza si è occupata di tale problematica riconoscendo nell’istituto del Trust un valido strumento per regolare gli obblighi dei coniugi verso i figli.

 

In tal senso si è espresso anche il Tribunale di Milano in data 07/06/2006, omologando un accordo di separazione consensuale che prevedeva al suo interno l’istituzione di un Trust con il quale entrambi i coniugi vincolavano i propri beni immobili nonché alcune quote di partecipazione societarie al fine di garantire le esigenze economiche dei figli fino al raggiungimento dell’autosufficienza economica.

 

 

 

COSA DICE LA GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA?

La giurisprudenza più recente, ha specificato lo scopo dell’esenzione delle imposte nei trasferimenti inseriti all’interno di una separazione o di un divorzio consensuale.

Difatti, in tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, in esito ai procedimenti di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio si beneficia del regime di esenzione previsto dall’art. 19, l. n. 74 del 1987; la “ratio” dell’agevolazione tributaria risiede nella volontà di favorire le famiglie già indebolite dalla crisi coniugale che addivengono alla complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali dipendenti dalla lite divorzile (Cassazione civile sez. trib., 09/02/2021, n.3074).

 

In conclusione, effettuare un trasferimento patrimoniale o costituire un trust all’interno di un accordo di separazione o divorzio risulta senza dubbio molto vantaggioso.

 

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