“Cosa succede se una coppia con il mutuo cointestato si separa?”
A cura dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia e dell’Avv. Maria Giulia Fenoaltea
CHE COSA È IL MUTUO COINTESTATO?
Il mutuo bancario è la più comune forma di finanziamento concessa dalle banche. Il mutuo cointestato è un mutuo, che si differenzia poiché la parte mutuataria è costituita da più soggetti, i quali sono tutti obbligati al pagamento dell’intero debito.
In caso di inadempimento, il creditore potrà agire contro ciascun debitore per l’intero importo, realizzando in tal modo la solidarietà passiva. In tal caso il creditore può indifferentemente chiedere l’integrale somma dovuta a qualsiasi debitore per tutta la durata del mutuo.
La responsabilità solidale vale solo nei confronti dell’istituto di credito finanziatore, poiché nei loro rapporti interni, i cointestatari rispondono per quote.
MUTUO COINTESTATO PER L’ACQUISTO DELLA CASA FAMILIARE E SEPARAZIONE
La cointestazione del mutuo è la forma di mutuo più usata dai coniugi o dai conviventi nell’acquisto della abitazione adibita a casa familiare.
Tuttavia, in caso di separazione della coppia, il mutuo cointestato resta invariato ed il Giudice della separazione non se ne può occupare stante l’inammissibilità di qualsivoglia richiesta al riguardo.
La regola generale è che in caso di separazione e di mutuo cointestato, il predetto deve essere rimborsato da entrambe le parti perché trattasi di un obbligo preso con la Banca per tutta la durata del contratto. Ed infatti, nel caso in cui uno dei coniugi o conviventi decidessero di non corrispondere più le rate del mutuo, la banca agirebbe legalmente nei confronti dei coobbligati, anche uno solo di loro in caso di inadempienza dell’altro.
Il pagamento del mutuo può incidere sul contributo al mantenimento dei figli?
Quando il mutuo viene contratto per l’acquisto della casa familiare il giudice nella quantificazione dell’assegno di mantenimento dovrà tener conto della riduzione della capacità economica del coniuge/convivente che corrisponde le rate dello stesso.
Difatti, in tema di separazione personale dei coniugi, il giudice può e deve tenere in conto il pagamento delle rate del mutuo contratto per l’acquisto della casa familiare ai fini della quantificazione del mantenimento. (Trib. Velletri 15/06/2020, n.898).
Difatti, anche nella determinazione del contributo al mantenimento dei figli il giudice non deve limitarsi ad una mera comparazione dei redditi dei coniugi ma deve tenere conto anche di tutte le altre circostanze suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti, tra le quali anche il pagamento del mutuo contratto per l’acquisto della casa familiare (Cass. Civ. 05/11/2015, n.22603).
A ben vedere, infatti, anche in tema di imposte dirette, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c), T.U.I.R., sono oneri deducibili (oltre l’assegno di mantenimento periodico corrisposto da un coniuge all’altro in conseguenza di separazione legale) anche i ratei del mutuo sull’abitazione (intestata all’altro coniuge o cointestata) pagati da un coniuge in ottemperanza al patto di accollo interno contenuto in un accordo di separazione omologato dal Tribunale (Cass. Civi. 04/03/2021, n.5984).
In conclusione, l’accollo delle rate del mutuo contratto per l’acquisto della casa familiare, in caso di separazione o divorzio verrà computato dal giudice nella determinazione del contributo al mantenimento dei figli.
Sul punto anche: https://studiodonne.it/2019/03/27/cosa-succede-al-mutuo-cointestato-quando-la-coppia-scoppia/