Cosa succede al mutuo cointestato quando la coppia scoppia?
Dirsi addio dopo anni di relazione non è semplice, ma non è ancora più semplice se a questo di aggiungono questioni legali, come la divisione della casa coniugale, ovvero l’esistenza di un mutuo cointestato per l’acquisto della casa coniugale.
Il mutuo cointestato in una famiglia è una prassi abituale: le banche sono più propense a concederli se si offrono in garanzia due stipendi.
Ovvio che la fine di una relazione non ha alcun effetto sul prestito, che deve continuare a essere pagato dagli intestatari.
Vediamo insieme le possibili soluzioni:
1°soluzione
Può rivelarsi quella per cui un solo coniuge continua a pagare la propria quota parte di rata – se non addirittura quella di accollarsi per intero la rata – per portare il relativo importo in ideale riduzione dell’ammontare dell’assegno di mantenimento. Su tale previsione deve però essere fatta espressa menzione nell’accordo consensuale di separazione.
Se per caso dovesse verificarsi un caso di insolvenza, la banca agisce legalmente nei confronti di chi è assegnatario dell’immobile, chiedendo il pagamento delle rate del mutuo cointestato.
“In tema di separazione personale dei coniugi, il giudice può legittimamente imporre a carico di un genitore, quale modalità di adempimento dell’obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, il pagamento delle rate del mutuo contratto per l’acquisto della casa familiare trattandosi di voce di spesa sufficientemente determinata e strumentale alla soddisfazione delle esigenze in vista delle quali detto obbligo è disposto” (Cassazione civ., 3.9.13, n. 20139)
2°soluzione
Si potrebbe optare per l’estinzione del mutuo mediante il pagamento delle rate rimaste ma ovviamente questa alternativa è valutabile solo qualora le rate quasi ultimate per il mutuo in scadenza.
In questo caso si potrebbe anche proporre la vendita della propria parte al coniuge assegnatario (a titolo oneroso)
Soluzione non adottabile qualora il mutuo fosse stato acceso da poco.
3° soluzione
La surroga è la procedura introdotta dal Decreto Bersani (l. 40/2007), che permette di trasferire il proprio mutuo, a costo zero, dalla banca con cui il contratto di mutuo è in essere ad altro istituto.
4°soluzione
Ultima ma anche la più semplice è la vendita dell’immobile, che permette di chiudere il mutuo e cancellare l’ipoteca. Si tratta però di un’ipotesi difficilmente realizzabile se ci sono figli a carico e non vi sia la disponibilità di un’altra abitazione dove risiedere.
Anche se, nel casi in cui l’immobile sia eccessivamente ampio per il coniuge e i figli, nonché troppo costose le spese si potrebbe optare per la vendita e l’acquisto di uno più piccolo.
A cura dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia e dell’Avv. Maria Grazia Bomenuto.