A cura dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia e dell’Avv. Maria Giulia Fenoaltea.
IL DIRITTO ALLA BIGENITORIALITÀ AI TEMPI DEL COVID
Gli articoli 316 e ss. c.c. regolano l’istituto dell’affidamento condiviso e garantiscono la presenza di entrambi i genitori nella vita del minore in virtù del diritto-dovere del genitore non collocatario di visitare il minore in determinati giorni della settimana.
I divieti di spostamento, adottati durante l’emergenza sanitaria, non avrebbero dovuto incidere sulla regolamentazione della frequentazione genitori-figli, tuttavia hanno inciso sulla libertà di movimento di ciascun soggetto.
Pertanto dall’inizio del lockdown, tutti gli operatori del diritto di famiglia si sono adoperati per rispondere alle richieste di aiuto da parte di genitori separati sulle modalità di applicazione del diritto di visita dei figli.
I giudici, da una parte hanno ritenuto di privilegiare il diritto di visita del genitore non collocatario e dall’altra, hanno difeso l’interesse superiore del diritto alla salute anche nei confronti di tutto il Paese, privando il genitore non collocatario del diritto di visita del figlio.
È quindi chiaro che l’attuale periodo storico sta incidendo significativamente sulla vita quotidiana di ogni individuo e, in particolare, sulle relazioni tra genitori-figli nei casi di coppie separate o divorziate, in cui la crisi comporta un allontanamento di un genitore dalla casa familiare ed il conseguente collocamento del minore presso uno dei due genitori.
Sul punto anche: https://studiodonne.it/2020/04/16/emergenza-sanitaria-e-diritto-di-visita
IL CASO
Il giudice tutelare del Tribunale di Reggio Emilia si è trovato a dover decidere il caso di un padre, residente a Bolzano, che non era riuscito a trascorrere del tempo con suo figlio minore, collocato presso la madre a Reggio Emilia.
La madre, infatti, a causa dell’emergenza sanitaria aveva il timore di far uscire il figlio di casa, e pertanto il padre chiedeva di poter recuperare i giorni “persi” con il figlio.
Il Giudice in questione con la sentenza del 4 aprile 2020, in primo luogo chiariva che il decreto che disciplinava il calendario di visite padre-figli “mantiene la sua efficacia e cogenza nell’attuale contesto di emergenza sanitaria” ed in secondo luogo che “ciascun genitore è tenuto ad adottare tutte le misure e le cautele necessarie per scongiurare il pericolo del contagio”.
Sulla scorta di questi presupposti il giudice reggiano ha quindi riconosciuto il diritto del padre di recuperare i “giorni persi” con il meccanismo dell’accorpamento.
In particolare, nel caso in esame, il padre è stato autorizzato a tenere con sé il figlio per dieci giorni consecutivi, in tal modo si sono limitati anche gli spostamenti tra la casa del padre e quella della madre, situate in regioni diverse.