Il genitore separato, in disaccordo con l’altro genitore, può impedire al bambino di usare il cellulare? In quale età? Quali soluzioni?

 

Nell’era del boom degli strumenti di comunicazione telematica, dai social network alla messaggistica istantanea, è lecito chiedersi se l’utilizzo del cellulare da parte del minore può essere impedito anche da un solo genitore.

Il caso: un genitore ritiene che l’utilizzo del cellulare da parte del proprio figlio ancora minorenne sia deleterio per la sua educazione e per la sua crescita.

L’altro genitore, al contrario, sostiene che consentire al proprio figlio di utilizzare il cellulare, con collegamento internet, possa essere d’aiuto al minore per essere all’avanguardia e per ricevere ampia e approfondita informazione.

I due genitori sono palesemente in contrasto sul punto e non riescono proprio a raggiungere un punto di incontro.

In questo disaccordo c’è un minore che, come spesso purtroppo accade, non sa quale realmente sia la cosa giusta da fare.

Pillole giuridiche: oggi, l’uso anomalo da parte del minore di strumenti di comunicazione telematica è sempre più frequente.

L’impiego di tali mezzi consente indubbiamente l’esercizio del diritto di libertà, ossia del diritto di ricevere e comunicare informazioni, idee; diritto ampiamente tutelato dall’art. 10 della Convenzione di Roma del 1950, dall’art. 11 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea del 2000 e dall’art. 21 della Costituzione.

Tuttavia, il diritto all’informazione e il diritto alla libertà di espressione trova un limite nella tutela della dignità della persona, specie se minore di età.

A questa conclusione è giunto il Tribunale di Caltanissetta con Sentenza del 08.10.2019.

In particolare, la predetta pronuncia ha risolto la questione, focalizzandosi “sugli obblighi inerenti la responsabilità genitoriale, che non solo impongono il dovere di impartire al minore adeguata educazione all’utilizzo dei mezzi di comunicazione, ma anche di compiere attività di vigilanza sul minore per quel che concerne il suddetto utilizzo”.

Invero, è importante rilevare che l’Osservatorio Nazionale Adolescente ha consigliato l’utilizzo del primo smartphone ad un’età superiore ai 12 anni, poiché la sovraesposizione tecnologica al di sotto dei 12 anni può causare gravi conseguenze per lo sviluppo del bambino.

Non solo. Il minore, in quanto tale, non ha ancora raggiunto una maturità psicofisica ed è ancora in corso il processo relativo alla sua formazione.

Sul punto è intervenuta anche la Corte di Cassazione Sez. III Sentenza n. 19069 del 05.09.2006, affermando la necessità di tutelare il minore nell’ambito del mondo della comunicazione, con riferimento all’art. 16 della Convenzione sui diritti del fanciullo approvata a New York il 20.11.1989, che riconoscono il diritto del minore a non subire lesioni alla sua reputazione e al suo onore.

Tale onere è imposto in capo agli esercenti la responsabilità genitoriale che, dunque, devono attivarsi per impartire ai propri figli minori un’educazione consona, ma anche per adempiere a quell’attività di verifica e controllo sull’effettiva acquisizione da parte del minore dei valori trasmessi.

Il Tribunale di Caltanissetta ha concretizzato quel dovere di vigilanza dei genitori che è strettamente connesso alla pericolosità dei contenuti telematici incontrollabili.

Pertanto, la pronuncia ha inteso perseguire un indirizzo equilibrato, ossia consentire l’utilizzo del cellulare al minore, previa educazione all’utilizzo dello stesso e previo controllo da parte dei genitori dell’effettiva acquisizione -da parte del minore- dell’educazione impartita; e ciò attraverso una limitazione quantitativa e qualitativa di accesso ai contenuti telematici.

In difetto di detta educazione e attività di controllo, il genitore che presenta tali mancanze può essere sottoposto al monitoraggio delle proprie capacità educative e di vigilanza per il tramite dei Servizi Sociali territorialmente competenti, con conseguente possibile messa in crisi della responsabilità genitoriale.

Questa è stata la posizione assunta dal Tribunale di Caltanissetta nella pronuncia sopra richiamata.

La soluzione: entrambi i genitori sono chiamati a tutelare il minore consentendo la sana formazione della sua maturità e del suo sviluppo psicofisico, con adeguata trasmissione ed effettiva acquisizione di valori educativi e, dunque, imprescindibili per una crescita equilibrata.

Questo non significa di certo impedire al minore l’esercizio delle proprie libertà, semmai consentire l’esercizio delle stesse, con necessari limiti e costanti controlli diretti ad impartire idonei insegnamenti al minore che, più che mai nel caso dell’utilizzo di internet, possono evitare possibili concreti e gravi pericoli.

Infatti, il genitore che volesse rifiutare l’attività educativa e di vigilanza, in favore del figlio minore, può incorrere in una valutazione della propria capacità genitoriale, poiché tale rifiuto è inteso come lesivo degli interessi del minore medesimo.

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